CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2015
Cassazione n. 20746/2023
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5092/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rapp.p.t. dello [OSCURATO:PERSONA], LANDOLFI E ASSOCIATI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). come da procura speciale in atti. -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1316/2015depositata il 16/07/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-[OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante dello studio professionale Liccardo, Landolfi e Associati, propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n.1024/2010, con la quale era stato ammesso allo stato passivo della procedura [OSCURATO:PERSONA] SPA in amministrazione straordinaria il credito pari ad euro 125.097,63=, oltre al 12,5% di rimborso spese, IVA e CPA ed interessi legali dal 19/9/2008 al saldo in prededuzione, con riferimento a svariate prestazionidi carattere professionale rese in favore della procedura sia in proprio che dallo studio legale. La procedura propose appello incidentale. Con sentenza depositata il 16/7/2015, la Corte di appello di Bologna ha respinto entrambi gli appelli. Per quanto ancora di interesse nel presente giudizio, ha affermato che la domanda di riconoscimento del privilegio era nuova e perciò inammissibile; ha affermato che l’imputazione degli acconti già percepiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dallo studio legale era viziata da ultrapetizione, perché ricompresa nella domanda di quantificazione ed esatta determinazione degli importi dovuti per l’attività svolta per la procedura; ha rimarcato la non vincolatività del parere rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli in sede di opinamento della parcella ed ha escluso il diritto ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti per tale attività, frutto della libera scelta di rivolgersi all’Ordine; ha confermato il compenso liquidato in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dello studio professionale per l’attività svolta in relazione ai casi di scioglimento e risoluzione dei contratti non strategici nella misura già determinata in primo grado. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella citata qualità, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe con quattro mezzi, illustrato con memoria. L’Amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con tre mezzi, seguito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione degli artt. 93 e 101 e ss. legge fall. e dell’art.2751 bis, primo comma, n.2, cod.civ. Il ricorrente, in proprio e nella qualità, sostiene che, nonostante la mancanza di una esplicita richiesta di riconoscimento del privilegio nella domanda di ammissione al passivo del credito per l’attività professionale vantato in prededuzione, era tuttavia stata specificata chiaramente la causa dello stesso nelle prestazioni professionali rese in favore del [OSCURATO:PERSONA] in A.S., con indicazione di durata del rapporto e natura delle prestazioni, accompagnate dalla produzione documentale corrispondente. Espone che, nonostante la modalità di proposizione della domanda di ammissione, il credito era stato ammesso al passivo in prededuzione con rango chirografario. Sostiene quindi che la domanda di riconoscimento del privilegio non poteva essere ritenuta nuova, come deciso dalla Corte di appello, essendo stati dedotti, sin dalla proposizione della domanda di ammissione al passivo, tutti i fatti idonei a far desumere la natura privilegiata della pretesa ed allegata la documentazione a dimostrazione. 2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod.proc.civ. La censura concerne la medesima statuizione considerata con il primo motivo, lamentando l’erroneità della qualificazione come “nuova” della richiesta del rango privilegiato per i crediti vantati. 2.3.-I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono infondati. Rammentando che il credito azionato attiene a prestazioni professionali svolte anche ed i ndistinguibilmente dallo studio associato, va ribadito che la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale. A ciò va aggiunto che, come già affermato da questa Corte con condiviso principio, nel giudizio di verificazione dello stato passivo, l’indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la causa petendidella domanda di ammissione, dal che discende – come precisato dall’art. 93 comma 4 legge fall., pur in senso attenuativo rispetto alla più radicale assenzadei requisiti dei numeri 1,2,e,3, del comma precedente - che l’eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola comporta comunque la degradazione a chirografario del credito invocato (Cass. n. 10990/2021, tesi ripresa anche in Cass. n. 4632/2023) e che, ove l'indicazione del titolo del privilegio venga mutata o specificata per la prima volta in sede di opposizione, la relativa domanda è inammissibile per il suo carattere di novità (Cass.n. 1331/2017). Nel caso in esame,risulta evidente la infondatezza della censura, avendo rettamente applicato la Corte di merito gli anzidetti principi, in assenza di una tempestiva, motivata e specifica domanda di collocazione privilegiata puntualmente riferita alle attività, nell’ambito di quelle svolte dallo studio professionale, in relazione alle quali avrebbe dovuto e potuto essere valutato, già nella sede propria dell’ammissione al passivo, il possibile riconoscimento del privilegio. 3.1.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art.112 cod.proc.civ. in relazione al conteggio dell’acconto ricevuto. Il ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la sentenza di primo grado non si fosse pronunciata oltre la domanda, laddove aveva operato la decurtazione dell'acconto ricevuto nella misura del 50% rispetto alla somma riconosciuta. In particolare, sostiene che non corrisponde al vero che l’Amministrazione straordinaria avesse svolto domanda di rideterminazione delle spettanze avversarie e di nuova imputazione dell’acconto ricevuto e che la procedura non avrebbe mai contestato l’imputazione dell’acconto de qua, fatta daLandolfi alle parcelle n.35, 36 e 54. 3.2.-Il terzo motivo è inammissibile. 3.3-Va rilevato che fin dall’inizio l’Amministrazione straordinaria aveva contestato l’intero credito vantato: dunque, l’acconto percepito era logico e plausibile che venisse detratto dalla somma finalericonosciuta a corrispettivo delle prestazioni ammesse. Va sottolineata,inoltre, la carenza di specificità del motivo, che non illustra con la dovuta precisione quando ed in che termini, per quali importi e per quali prestazioni, sarebbe stata effettuata e rappresentata al giudicante di merito l’imputazione dell’acconto alle parcelle n.35, 36 e 54, tanto più che nella sentenza impugnata nemmeno è possibile evincere un riferimento alle stesse. 3.4.-Sotto altro profilo, è decisivo osservare che la censura non si confronta con quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine alla unicità dell’incarico conferito al legale ed allo studio associato, della durata complessiva di un anno circa ed avente ad oggetto attività stragiudiziale ovvero consulenza legale per la soluzione in via transattiva dei vari contenziosi in corso, al fine di agevolare la prosecuzione dell’attività da parte della procedura e la successiva cessione dei beni aziendali (fol. 6 della sent. imp.), con la precisazione che, nonostante la pluralità delle attività svolte per trovare le soluzioni più confacenti caso per caso, restava fermo che l’attività svolta era unitaria, di carattere stragiudiziale e ricompresa alla voce F) della tariffa stragiudiziale; questa affermazione, non censurata, costituisce il presupposto dell’imputazione dell’acconto già ricevuto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dallo studio associato unitariamente e direttamente al compenso complessivamente riconosciuto per l’attività svolta per le società del [OSCURATO:PERSONA] eriferito per il 50% appunto all’Amministrazione straordinaria della [OSCURATO:PERSONA] SPA. 4.1.- Con il quarto motivo si denuncia la errata e/o omessa valutazione di fatti posti a fondamento della decisione, in relazione al parere del Consiglio dell’Ordine. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato nel ritenere non vincolante l'opinamento delle parcelle dell'appellante da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli e nell'escludere il rimborso della spesa sostenuta per tale incombente. Rappresenta a tal fine che la possibilità di chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine venne avanzata dai commissari straordinari e ad essa l’organo della procedura prestò acquiescenza, provvedendo a suggerirlo. In proposito, aggiunge che nel corso del procedimento di verifica della congruità dei compensi il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli invitò i Commissari a presentare deduzioni o eccezioni, affidò l'istruttoria ad una Commissione composta da tre consiglieri ed alla fine approvò all'unanimità il parere di congruità n.295/06 sulle parcelle emesse dallo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 2.239.105,35=, oltre accessori ed altro, senza che alcuna osservazione o eccezione fosse sollevata dai Commissari, che nemmeno lo impugnarono dinanzi al giudice amministrativo. 4.2.-Il motivo è inammissibile. 4.3.- Sotto il primo profilo, va osservato che la tesi della vincolatività del parere dell’Ordine professionale non può essere condivisa. Occorre rammentare che l’Ordine professionale è un Ente pubblico (non economico) e che allo stesso sono affidati poteri autoritativi, derivanti dal fine istituzionale attribuito all’ordine medesimo, volti allatutela degli iscritti, dei clienti e della dignità della professionale. La sentenza n. 6534/2008 resa dalle SS.UU. della Cassazione, citata dal ricorrente, ha affermato che «Dettoparere “corrisponde ad una funzione istituzionale dell’organo professionale in vi sta degli interessi degli iscritti e della dignità della professione , nonché dei dirittidegli stessi clienti, ed è volto ad impedire richieste di onor ari sproporzionati e comunque inadeguati all’obiettiva importanza dell’opera professionale ” (nei sensi suddetti sentenza di questa Corte29/10/1992 n. 11765 ). ”», dal che si deduce che il parere di congruitàè atto volto a tut elare sia il professionista che il cliente. Tuttavia, come oramai costantemente affermato in sede di legittimità, in materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto, oppure dovuto in misura ridotta (Cass. n. 24482/2022; Cass. n. 40633/2021; Cass. n. 712/2018; Cass. n. 26065/2016), come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, va ribadito che in tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa, che assume essere state violate (Cass. n. 11583/2004; Cass. n. 20289/2015, ancorché in relazione alle spese liquidate a carico della parte soccombente; Cass. n. 7527/2002). Nella specie la critica è stata focalizzata esclusivamente sulla pretesa vincolatività del parere, che va esclusa, assorbendo così tale preclusione le questioni proposte circa l’effetto costitutivo del parere e l’insindacabilità dello stesso da parte del G.O., atteso che alcun sindacato è stato svolto in merito al parere, come detto non vincolante. 4.4.- Sotto il secondo profilo, va osservato che la Corte territoriale ha motivatamente escluso l’ammissione a rimborso della voce relativa a quanto corrisposto al Consiglio dell’Ordine per l’opinamento, rimarcando, senza essere smentita, che il legale avrebbe potuto direttamente richiedere al giudice la determinazione e liquidazione delle sue spettanze senza interpellare il Consiglio dell’ordine: la censura sul punto investe essenzialmente una valutazione riservata esclusivamente al giudice di merito ed è inammissibile. 5.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270/1999, nonché della normativa in tema di determinazione del valore della pratica,ar tt.10 e ss. cod.proc.civ. e 12 cod.proc.civ. e delle tariffe forensi. La censura concerne la statuizione relativa alla determinazione del valore delle controversie relative allo scioglimento/risoluzione dei contratti di locazione e/o di affitto di azienda ritenuti non strategici, con riferimento all’ammontare dei canoni a scadere fino alla data della prima scadenza contrattuale. Deduce la ricorrente incidentale che la scelta di sciogliere i contratti in questione era stata frutto della manifestazione di volontà dei Commissari, cui competeva il relativo potere ex artt.50 e 51 del d.lgs. n.270/1999 e che ciò era avvenuto sulla scorta di una valutazione, rispetto alla quale alcuna attività di assistenza era stata attuata dal legale, né risultava documentata. Sotto altro profilo, deduce che, anche a volere riconoscere la debenza del compenso, ess o non era stato correttamente quantificato, in quanto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in queste ipotesi si era limitato a trasferire al proprietario del punto vendita la volontà espressa dall’organo commissariale e, poiché al proprietario del punto vendita spettava esclusivamente l’equo compenso, quest’ultimo valore sarebbe dovuto essere preso a riferimento o, in mancanza – come nel caso in esame – si sarebbe dovuto applica re il valore della controversia come indeterminato e, c osì, sostiene l’erroneità dl computo compiuto dalla Corte territoriale. 5.2. Il motivo è inammissibile. 5.3.-La censura, pur svolta come violazione di legge, è in realtà intesa a pervenire ad un diverso apprezzamento del fatto, individuato nell’attività svolta dal legale e dallo studio associato in relazione alle controversie relative allo scioglimento/risoluzione dei contratti di locazione e/o di affitto di azienda ritenuti non strategici. Rilevando che non si controverte né in tema di esercizio dei poteri ex artt. 50 e 51 del d.lgs. n.270/1999 dei commissari, né risulta proposta o accertata alcuna domanda di equo indennizzo da parte dei conduttori, norme di cui si denuncia la violazione, va osservato che il ricorrente incidentale non può rimettere in di scussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9097/2017; Cass. n. 7921/2011). Dunque, inammissibile si mostra la doglianza tesa a contestare la valutazione dell’attività professionale svolta dal legale e dallo studio associato, mediante il raffronto con i compiti – di ben altra natura –riservati ai commissari, senza cogliere che la ratio decidendi è focalizzata proprio sulla propedeuticità dell’attività oggetto dell’unitario incarico conferito al legale ed allo studio associato, rispetto all’esercizio dei poteri degli organi della procedura in relazione ai singoli rapporti. Quanto alla doglianza svolta circa il criterio di individuazione del valore delle controversie, ne va evidenziata la mera ipoteticità, rilevata anche dalla Corte di merito nel vagliare il relativo motivo di gravame. 6.1.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.111 legge fall. e delle norme sulla graduazione dei crediti secondo i privilegi. Dopo avere ricordato che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto la prededuzione del credito ammesso, assumendo che “per i crediti di massa non opera la distinzione privilegiato – chirografo” e che la Corte di appello aveva affermato che la distinzione tra credito “chirografario” e “privilegiato” era questione di fatto priva di rilievo per i crediti ammessi come debiti della massa, il ricorrente denuncia l’erroneità dell’assunto ed insiste per l’ammissione in chirografo dell’avversa pretesa. 6.2.-Il secondo motivo è assorbito dal rigetto dei motivi primo e secondo del ricorso principale. 7.1.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod.proc.civ., in relazione alla disposta compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo grado, deducendo la mancata applicazione del principio della soccombenza. 7.2.-Il terzo motivo è inammissibile. La Corte di appello aveva respinto sia l’appello principale, che l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. La censura non coglie nel segno, poiché non risulta violato il principio della soccombenza e va ribadito che il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass.n.24502 del 17/10/2017; Cass. n. 26912 del 21/11/2020). 8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente in via principale, nella misura finale liquidata come in dispositivo, con parziale compensazionepari ad un terzo, risultando di maggior peso, rispetto alle doglianze respinte, la soccombenza del ricorrente, in proprio e nella qualità,rispetto a quella del ricorrente incidentale. Va disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, sia in relazione al ricorso principale che al ricorso incidentale (Cass. Sez. U. n. 23535/2019). P.Q.M. - Rigetta il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale ; -Compensa fra le p arti le spese processuali per un terzo e per l’effetto condanna il ricorrente principale in proprio e quale legale rapp.p.t. dello studio professionale, in solido, alla rifusione della residua somma che liquida, già al netto dell’importo risultante dalla statuita compensazione, in euro 5.000,00=, oltreeuro 200,00= per esborsi, con spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, in solido da parte del ricorrente principale in proprio e quale legale rapp.p.t. dello studio professionale e da parte della ricorrente incidental