CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10407/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 065WLST) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 13 settembre 2023, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui rileva, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione. In particolare, lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La motivazione del Tribunale si sarebbe limitata a reiterare le argomentazioni dell'ordinanza genetica, trascurando di valutare la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (non essendo stata sentita l'amica, per conferma, e non essendosi proceduto a individuazione fotografica) e il brevissimo lasso di tempo in cui sarebbero avvenuti i fatti, tale da lasciar desumere l'inattendibilità della dichiarante. 3. Il ricorso è inammissibile. Con motivazione priva di vizi logico-giuridici, il Tribunale, dopo avere ripercorso la ricostruzione del fatto e delle indagini operata dal Giudice per le indagini preliminari, condividendola appieno (del tutto ritualmente, cfr. Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765), disattende le censure dell'indagato, rammentando l'inseguimento ininterrotto della persona offesa (le cui dichiarazioni, incidentalmente, non necessitano di riscontro, salvo il vaglio di attendibilità), l'arrivo degli operanti, l'abbigliamento perfettamente corrispondente a quello descritto al 112 (p. 4). 4. Con questa nitida argomentazione, lo stringato ricorso evita di confrontarsi, così cadendo inevitabilmente nel vizio di aspecificità. D'altronde, resta estraneo a quanto conferente in questa sede di legittimità ogni discorso meramente confutativo sulla gravità indiziaria: gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando - ciò che non si dà nel caso di specie - risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976. Cfr. anche Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400, che ha chiarito come il controllo di legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti, né l'attendibilità delle fonti). 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pe