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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03667/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17464‒2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socia della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in liquidazione, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cimone , n. 12 , presso lo studio legale del l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Oggetto: TRIBUTI – cartella di pagamento - socio di s.n.c. - beneficium excussionis Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliate; -resistenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, n. 636/15/2023, depositata in data 20/01/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 novembre2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado(CGT-2) della Sicilia ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale socia della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in liquidazione,avverso la sfavorevole sentenza di primo grado pronunciata in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti nell’indicata qualitàper debiti tributari (IVA anno 2011) della compagine sociale.

1.1. I giudici di appello , dopo aver premesso « di essere ben a conoscenza dell’arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.28709 del 16.12.2020, in ordine alla prova, circa la totale o parziale incapienza patrimoniale della società in nome collettivo, a seconda che l’onere gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario», ha «escluso l’onere, a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], di dimostrare l’incapienza della società», condividendo al riguardo «l’arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione – Cass. Civ. Sez.

V, Ord. 10.03.2021 n.6017: successiva alla sentenza a ss.uu. n. 28709 del 16.12.2020, “Ai sensi dell'art. 2291 c.c., i soci delle società di persone rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali, tra cui rientra il debito Iva... .

Sul piano tributario, in coerenza con l'assetto civilistico appena descritto, la natura sociale del credito dell'[OSCURATO:PERSONA] esclude che il socio, benchécoobbligato in via solidale con la società, rivesta la qualità di contribuente e che nei suoi confronti debbaessere notificato l'avviso di accertamento.

Come si desume chiaramente dal combinato disposto dell'art. 42del D.P.R. 29 settembre 1973,n.600 e dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'avviso di accertamento è notificato al solo contribuente (e non agli altri eventuali coobbligati), mentre nei confronti dei coobbligati può procedersi alla notifica della cartella, senza previa notifica di alcun altro atto e senza necessità di iscrizione a ruolo a loro carico.

Questo implica che, ferma restando la possibilità per il coobbligatodi impugnare gli atti esecutivi successivi all'iscrizione a ruolo, tra cui in primo luogo la cartella di pagamento a lui notificata o il soppresso avviso di mora, l'avviso di accertamento notificato alla società che quest'ultima non abbia impugnato diventa definitivo e giustifica non solo l'iscrizione a ruolo del credito per l'intero importonei confronti della società, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ma anche la notifica diuna cartella di pagamento dello stesso importo iscritto a ruolo (per l'intero) nei confronti tanto del debitoreiscritto a ruolo quanto del coobbligato.

In altri termini, il coobbligato, pur avendo la possibilità di impugnarela cartella e di far valere in quella sede tutte le proprie ragioni inerenti al merito dell'atto impositivo, non ha potere di incidere sull'iscrizione a ruolo nei confronti della società, che è il debitore-contribuente”».

1.2. Secondo la CGT-2 da ciò «consegue che all’iscrizione a ruolo non può essereopposto il “beneficium excussionis”, limitato ai soli atti esecutivi».

1.3. Infine, ha ritenuto «inesistente ed infondato il difetto di motivazione, anche alla luce di quanto controdedotto, in termini di conoscenza del contenuto dell’atto impugnato (cartella di pagamento e atto diaccertamento emesso dall’ente impositore)».

2. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione con atto affidato atre motiv i , cui non replica no per iscritto le intimate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2304 e 2697 c.c. e 7, co. 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546», per avere la CGT-2 erroneamente escluso: - sia la possibilità per il socio di una società in nome collettivo di eccepire, in sede di impugnazione della cartella avente a oggetto debiti tributari della compagine sociale, la violazione del beneficium excussionis; -sia l’onere, in capo all’Amministrazione finanziaria, di dimostrare in giudizio, a seguito della relativa eccezione, l’incapienza patrimoniale della società in nome collettivo.

1.1. Il motivo è fondato e va accolto in quanto la tesi sostenuta dalla CGT-2 è del tutto priva di fondamento.

I giudici di appello, infatti, si sono posti in consapevole contrasto con la pronuncia nomofilattica del Supremo consesso di questa Corte (Sez.

U, n. 28709/2020) richiamando una pronuncia successiva di questa Sezione (n. 6607/2021) che, però, diversamente da quanto si sostiene in sentenza, non solo non ha affermato un principio diverso da quello delle Sezioni unite, ma neanche si è occupata della questione che qui viene in rilievo, ovvero dell’opponibilità del beneficium excussionisda parte del socio di società di persone, coobbligato con la società che ha realizzato il presupposto impositivo e dell’individuazione del soggetto cui ricade l’onere di provare l’insufficienza del patrimonio sociale.

Nel caso trattato dalla sentenza di questa sezione, cui hanno fatto riferimento i giudici di appello, la questione che veniva in rilievo era «se [fosse] legittima l'iscrizione a ruolo per intero e a titolo definitivo dell'importo dovuto e risultante dall'avviso di accertamento notificato nei confronti della società, in presenza di un'impugnazione da parte del socio, o se ciò costituisca una violazione dell'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prevede, in caso di accertamenti non definitivi, la possibilità di iscrizione a ruolo solo in via provvisoria, e per un terzo dell'importo indicato nell'avviso».

Una questione, quindi, che nulla aveva a che vedere con quella posta nel presente giudizio dalla parte contribuente.

1.2. Ed allora la sentenza impugnata, che si è posta in insanabile quanto ingiustificato contrasto con la sopra citata pronuncia nomofilattica (Sez.

U, n. 28709/2020), che non è mai stata contraddetta da successive pronunce della Sezione tributaria e va cassata in accoglimento del motivo di ricorso in esame, con rinvio alla competente CGT-2 perché riesamini la vicenda alla stregua del predetto principio.

2. Con il secondo motivola ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazionedegli artt. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 100 e 342 c.p.c., per avere la CGT-2 omesso di rilevare l’inammissibilità dell’atto di costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] s .p. a . per carenza di interesse ad agire, non avendo impugnato la sentenza di primo grado, che l’aveva vista soccombere unitamente all’Agenzia delle entrate, ma essendosi limitata a depositare un mero atto di controdeduzioni chiedendo che venisse accertato il proprio difetto di legittimazione passiva e che venisse accolto l’appello proposto dall’Ente impositore.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto, là dove sostiene che l’agente della riscossione, che risultava parte appellata in quanto destinataria dell’appello proposto in via principale dell’Agenzia delle entrate, la ricorrente erroneamente nega alle controdeduzioni «ritualmente depositate » (come si legge nella sentenza impugnata), anche la valenza di appello incidentale, come invece deve desumersi dall’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede che la costituzione in giudizio della parte appellata e la proposizione dell’appello incidentale (quest’ultima a pena di inammissibilità) avvengano nei modi e nei termini di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546 cit. (arg. da Cass., Sez.

U, n. 11676 del 30/04/2024).

2.2. E nemmeno può esservi dubbio che quello proposto dall’agente della riscossione sia identificabile come appello incidentale, cd. adesivo, che si connota per l'adesione alle censure già dispiegate dall'appellante principale (cfr. Cass. n. 18957/2013), avendo l’Agenzia delle entrate – Riscossione proposto, oltre alla «domanda di accertamento» ( come si legge a pag. 10 del ricorso in esame ) «del difetto di legittimazione» passiva, «in via gradata» anche l’accoglimento dell’appello proposto dall’Ente impositore.Ne consegue che lo stesso aveva un interesse concreto ed attuale «ad agire in grado di appello», con conseguente piena ammissibilità dell’atto difensivo.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 per avere la CGT - 2, « per un verso, […] accordato il favore delle spese di lite alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale, in forza di quanto denunziato con il secondo motivo di ricorso, aveva depositato un atto inammissibile siccome privo di interesse ad agire; per altro ver so, […] liquidato in favore delle controparti un importo del tutto sproporzionato rispetto a quello ritraibile dall’applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 alla luce del valore della lite».

3.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

4. In estrema sintesi, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo ed assorbito il terzo, con rinvio alla competente CGT-2 la quale provvederà alla regolamentazione delle spese processuali anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17464‒2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socia della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in liquidazione, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cimone , n. 12 , presso lo studio legale del l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Oggetto: TRIBUTI – cartella di pagamento - socio di s.n.c. - beneficium excussionis Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliate; -resistenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, n. 636/15/2023, depositata in data 20/01/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 novembre2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado(CGT-2) della Sicilia ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale socia della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in liquidazione,avverso la sfavorevole sentenza di primo grado pronunciata in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti nell’indicata qualitàper debiti tributari (IVA anno 2011) della compagine sociale. 1.1. I giudici di appello , dopo aver premesso « di essere ben a conoscenza dell’arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.28709 del 16.12.2020, in ordine alla prova, circa la totale o parziale incapienza patrimoniale della società in nome collettivo, a seconda che l’onere gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario», ha «escluso l’onere, a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], di dimostrare l’incapienza della società», condividendo al riguardo «l’arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione – Cass. Civ. Sez. V, Ord. 10.03.2021 n.6017: successiva alla sentenza a ss.uu. n. 28709 del 16.12.2020, “Ai sensi dell'art. 2291 c.c., i soci delle società di persone rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali, tra cui rientra il debito Iva... . Sul piano tributario, in coerenza con l'assetto civilistico appena descritto, la natura sociale del credito dell'[OSCURATO:PERSONA] esclude che il socio, benchécoobbligato in via solidale con la società, rivesta la qualità di contribuente e che nei suoi confronti debbaessere notificato l'avviso di accertamento. Come si desume chiaramente dal combinato disposto dell'art. 42del D.P.R. 29 settembre 1973,n.600 e dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'avviso di accertamento è notificato al solo contribuente (e non agli altri eventuali coobbligati), mentre nei confronti dei coobbligati può procedersi alla notifica della cartella, senza previa notifica di alcun altro atto e senza necessità di iscrizione a ruolo a loro carico. Questo implica che, ferma restando la possibilità per il coobbligatodi impugnare gli atti esecutivi successivi all'iscrizione a ruolo, tra cui in primo luogo la cartella di pagamento a lui notificata o il soppresso avviso di mora, l'avviso di accertamento notificato alla società che quest'ultima non abbia impugnato diventa definitivo e giustifica non solo l'iscrizione a ruolo del credito per l'intero importonei confronti della società, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ma anche la notifica diuna cartella di pagamento dello stesso importo iscritto a ruolo (per l'intero) nei confronti tanto del debitoreiscritto a ruolo quanto del coobbligato. In altri termini, il coobbligato, pur avendo la possibilità di impugnarela cartella e di far valere in quella sede tutte le proprie ragioni inerenti al merito dell'atto impositivo, non ha potere di incidere sull'iscrizione a ruolo nei confronti della società, che è il debitore-contribuente”». 1.2. Secondo la CGT-2 da ciò «consegue che all’iscrizione a ruolo non può essereopposto il “beneficium excussionis”, limitato ai soli atti esecutivi». 1.3. Infine, ha ritenuto «inesistente ed infondato il difetto di motivazione, anche alla luce di quanto controdedotto, in termini di conoscenza del contenuto dell’atto impugnato (cartella di pagamento e atto diaccertamento emesso dall’ente impositore)». 2. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione con atto affidato atre motiv i , cui non replica no per iscritto le intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2304 e 2697 c.c. e 7, co. 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546», per avere la CGT-2 erroneamente escluso: - sia la possibilità per il socio di una società in nome collettivo di eccepire, in sede di impugnazione della cartella avente a oggetto debiti tributari della compagine sociale, la violazione del beneficium excussionis; -sia l’onere, in capo all’Amministrazione finanziaria, di dimostrare in giudizio, a seguito della relativa eccezione, l’incapienza patrimoniale della società in nome collettivo. 1.1. Il motivo è fondato e va accolto in quanto la tesi sostenuta dalla CGT-2 è del tutto priva di fondamento. I giudici di appello, infatti, si sono posti in consapevole contrasto con la pronuncia nomofilattica del Supremo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 28709/2020) richiamando una pronuncia successiva di questa Sezione (n. 6607/2021) che, però, diversamente da quanto si sostiene in sentenza, non solo non ha affermato un principio diverso da quello delle Sezioni unite, ma neanche si è occupata della questione che qui viene in rilievo, ovvero dell’opponibilità del beneficium excussionisda parte del socio di società di persone, coobbligato con la società che ha realizzato il presupposto impositivo e dell’individuazione del soggetto cui ricade l’onere di provare l’insufficienza del patrimonio sociale. Nel caso trattato dalla sentenza di questa sezione, cui hanno fatto riferimento i giudici di appello, la questione che veniva in rilievo era «se [fosse] legittima l'iscrizione a ruolo per intero e a titolo definitivo dell'importo dovuto e risultante dall'avviso di accertamento notificato nei confronti della società, in presenza di un'impugnazione da parte del socio, o se ciò costituisca una violazione dell'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prevede, in caso di accertamenti non definitivi, la possibilità di iscrizione a ruolo solo in via provvisoria, e per un terzo dell'importo indicato nell'avviso». Una questione, quindi, che nulla aveva a che vedere con quella posta nel presente giudizio dalla parte contribuente. 1.2. Ed allora la sentenza impugnata, che si è posta in insanabile quanto ingiustificato contrasto con la sopra citata pronuncia nomofilattica (Sez. U, n. 28709/2020), che non è mai stata contraddetta da successive pronunce della Sezione tributaria e va cassata in accoglimento del motivo di ricorso in esame, con rinvio alla competente CGT-2 perché riesamini la vicenda alla stregua del predetto principio. 2. Con il secondo motivola ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazionedegli artt. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 100 e 342 c.p.c., per avere la CGT-2 omesso di rilevare l’inammissibilità dell’atto di costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] s .p. a . per carenza di interesse ad agire, non avendo impugnato la sentenza di primo grado, che l’aveva vista soccombere unitamente all’Agenzia delle entrate, ma essendosi limitata a depositare un mero atto di controdeduzioni chiedendo che venisse accertato il proprio difetto di legittimazione passiva e che venisse accolto l’appello proposto dall’Ente impositore. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto, là dove sostiene che l’agente della riscossione, che risultava parte appellata in quanto destinataria dell’appello proposto in via principale dell’Agenzia delle entrate, la ricorrente erroneamente nega alle controdeduzioni «ritualmente depositate » (come si legge nella sentenza impugnata), anche la valenza di appello incidentale, come invece deve desumersi dall’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede che la costituzione in giudizio della parte appellata e la proposizione dell’appello incidentale (quest’ultima a pena di inammissibilità) avvengano nei modi e nei termini di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546 cit. (arg. da Cass., Sez. U, n. 11676 del 30/04/2024). 2.2. E nemmeno può esservi dubbio che quello proposto dall’agente della riscossione sia identificabile come appello incidentale, cd. adesivo, che si connota per l'adesione alle censure già dispiegate dall'appellante principale (cfr. Cass. n. 18957/2013), avendo l’Agenzia delle entrate – Riscossione proposto, oltre alla «domanda di accertamento» ( come si legge a pag. 10 del ricorso in esame ) «del difetto di legittimazione» passiva, «in via gradata» anche l’accoglimento dell’appello proposto dall’Ente impositore.Ne consegue che lo stesso aveva un interesse concreto ed attuale «ad agire in grado di appello», con conseguente piena ammissibilità dell’atto difensivo. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 per avere la CGT - 2, « per un verso, […] accordato il favore delle spese di lite alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale, in forza di quanto denunziato con il secondo motivo di ricorso, aveva depositato un atto inammissibile siccome privo di interesse ad agire; per altro ver so, […] liquidato in favore delle controparti un importo del tutto sproporzionato rispetto a quello ritraibile dall’applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 alla luce del valore della lite». 3.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo. 4. In estrema sintesi, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo ed assorbito il terzo, con rinvio alla competente CGT-2 la quale provvederà alla regolamentazione delle spese processuali anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sic
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