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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17675/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 13 dicembre 2021, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi in data 27 giugno 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 646, 61, n. 11, cod. pen., ha concesso all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non tiene conto dei 61 giorni di sospensione (dal 04/10/2016 al 20/02/2017) per impedimento dell'imputato per motivi di salute.

Pertanto, posto che il tempus commissi delicti è fissato in data 13/05/2014, il termine massimo di prescrizione è maturato in data 13/01/2022, dunque successivamente alla sentenza d'appello; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché manifestamente infondato in quanto l'esserita violazione della legge sostanziale risulta basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità.

In tal senso, dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva come i giudici del gravame hanno escluso motivatamente la riconducibilità della condotta posta in essere dall'imputato nel perimetro del legittimo esercizio del diritto di ritenzione poiché la disponibilità di beni appartenenti a terzi, a prescindere dall'esistenza di un diritto di credito, non giustificava in alcun modo il loro conferimento quali rifiuti, se non per ragioni di sicurezza o di irreversibile deterioramento, non accertate nel caso di specie (pag. 2 della pronuncia impugnata); considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, deve ritenersi preclusa la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 256463; S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 13 dicembre 2021, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi in data 27 giugno 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 646, 61, n. 11, cod. pen., ha concesso all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non tiene conto dei 61 giorni di sospensione (dal 04/10/2016 al 20/02/2017) per impedimento dell'imputato per motivi di salute. Pertanto, posto che il tempus commissi delicti è fissato in data 13/05/2014, il termine massimo di prescrizione è maturato in data 13/01/2022, dunque successivamente alla sentenza d'appello; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché manifestamente infondato in quanto l'esserita violazione della legge sostanziale risulta basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità. In tal senso, dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva come i giudici del gravame hanno escluso motivatamente la riconducibilità della condotta posta in essere dall'imputato nel perimetro del legittimo esercizio del diritto di ritenzione poiché la disponibilità di beni appartenenti a terzi, a prescindere dall'esistenza di un diritto di credito, non giustificava in alcun modo il loro conferimento quali rifiuti, se non per ragioni di sicurezza o di irreversibile deterioramento, non accertate nel caso di specie (pag. 2 della pronuncia impugnata); considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, deve ritenersi preclusa la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 256463; S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 17675/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris