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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28074/2022

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oni avrebbe inteso dedurre in sede di contraddittorio preventivo.

Tardiva è poi l'introduzione del fatto nella memoria illustrativa e, in ogni caso, la commissione tribu- taria regionale ha accertato che il contraddittorio endoprocedimenta- le ha avuto luogo nel caso di specie e tale ratio decidendi non è util- mente impugnata ex art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. in modo specifico con dimostrazione del fatto decisivo e contrario, ri- tualmente introdotto nel processo e non debitamente valutato dalla CTR.

8. Con il terzo motivo - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, si contesta la nullità della sentenza impugnata, per vio- lazione dell'art. 112 cod. proc. civ., essendo nulla o apparente la mo- tivazione che ha respinto l'eccezione, con la quale si è affermata l'impossibilità di presumere l'inattendibilità della contabilità del con- tribuente sulla base degli elementi indiziari in atti.

9. La censura è inammissibile.

Va rammentato che l'omessa pronun- cia si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indi- spensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914 - 01; conforme, Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015, Rv. 637781 - 01).

Dunque ove, come afferma lo stesso ricorrente in dipendenza del motivo sopra riportato, sussista una qualche pronuncia, anche solo implicita, è sol per questo esclusa l'omessa pronuncia e sotto il profi- lo le censure sono contraddittoriamente formulate.

10. Inoltre, «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamen- te esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della deci- sione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

Al contrario, il ricorso per cassazione il quale, sotto l'apparente de- duzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di man- canza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto deci- sivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.

S.U. 27/12/2019, n. 34476) è inammissibile.

11. Orbene, nella vicenda all'esame, all'evidenza, il ricorrente solleci- ta la S.C. ad una nuova valutazione dei fatti storici posti a fonda- mento della decisione impugnata, ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità.

Infatti, la CTR ha ritenuto - con valutazione in fatto non censurabile in questa sede - che la contabilità tenuta dal contri- buente fosse completamente inattendibile, alla luce dei plurimi ele- menti indiziari forniti dall'Amministrazione e, in particolare, avuto ri- guardo (cfr. p.4 sentenza): a) alla non corrispondenza tra gli incassi e gli importi delle fatture; b) alla mancata produzione di talune fattu- re; c) alle anomale operazioni di compensazione con società di cui il contribuente risultava essere rappresentante legale.

12. Il quarto motivo deduce - ai fini all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.36 del d.lgs. n.546 del 1992 e dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo omesso di pronunciare sulla questione concernente la ripresa a tassazione di somme utilizzate per formare i ricavi imponibili negli anni precedenti anche a fronte di fatture emesse in anni precedenti e, in secondo luogo, per motivazione apparente.

Con il quinto mezzo - ai fini all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si prospetta la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di pronunciare sulla questione con- cernente la ripresa a tassazione di somme costituenti imposte da versare in nome e per conto dei clienti e non già di compensi impo- nibili non dichiarati.

La sesta censura verte - in ragione dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - sulla nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione della deducibilità dei costi rappresentati dalle fatture emesse dalla Mercati 51 s.c.ar.I..

Con il settimo motivo - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si afferma la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente la ripresa a tassazione di movimentazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che in nessun caso configurerebbero compensi imponibili non dichiarati.

Con l'ottavo motivo si denuncia - in relazione all'art.360 primo com- ma n.4 cod. proc. civ. - la nullità della sentenza impugnata, per vio- lazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art.112 cod. proc. civ., nonché per omessa pronuncia sulla questione concernente la natura di talune operazioni contabili relative all'anno precedente.

La nona doglianza prospetta - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la nullità della sentenza impugnata, per violazio- ne dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente la ripresa a tassazione contabilizzata come partecipazione allo studio Celli.

Con il decimo motivo - in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si denuncia la nullità della sentenza impugnata, per viola- zione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente la ripresa a tassazione relativa alla somma incassata e contabilizzata nell'anno 2010 identificata come progressivo n.1.

L'undicesima censura - in ragione dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - prospetta la nullità della sentenza impugnata, per viola- zione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente talune movimentazioni bancarie relative alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

Con il dodicesimo motivo - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si lamenta la nullità della sentenza impugnata, per viola- zione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente altre movimentazioni bancarie, identificate come progressivi nn.10 e

21. Con il tredicesimo motivo - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - viene affermata la nullità della sentenza impugnata, per viola- zione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente altre ancora movimentazioni bancarie con riferimento alla somma in- cassata per CTU per [OSCURATO:PERSONA].

La quattordicesima censura denuncia - in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente le movimentazioni bancarie registrate sul conto corrente del coniuge del contribuente.

Con il quindicesimo motivo - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si prospetta la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente la non assoggettabilità ad IRAP del reddito di lavoro autonomo del ricorrente.

13. Tutti i detti motivi suddetti, con cui si deduce la nullità della sen- tenza sono fondati, sotto l'angolo della motivazione apparente.

Ri- chiamati i principi giurisprudenziali già sopra esposti, il Collegio os- serva che dalla lettura della sentenza impugnata emerge come la Commissione tributaria regionale non abbia preso in esame partita- mente le censure sopra evidenziate dall'appellante, limitandosi ad affermare a pag.4 della sentenza con formula stereotipata che «le doglianze della parte, invece, si sono risolte in generiche e poco per- tinenti contestazioni a dispetto dei rilievi oggettivi, incontrovertibili di cui si è detto».

Il mancato scrutinio analitico dei singoli motivi del ricorso in appello, riprodotti per autosufficienza nel ricorso per Cassazione in disamina e l'omessa segnalazione di quali fossero, in concreto, gli elementi di fatto idonei a smentire tutte le giustificazioni allegate dal contribuen- te, rispetto alla ricostruzione di maggiori redditi operata dall'Ammini- strazione, pone la richiamata motivazione al di sotto del minimo co- stituzionale.

14. Con il sedicesimo motivo - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., essendo apparente la mo- tivazione che ha respinto l'eccezione di difetto di motivazione del- l'avviso di accertamento impugnato. l-

15. Il motivo è fondato, quantomeno con riferimento alla prospettata apparenza della motivazione.

L'unico passaggio della motivazione in diritto adottata dalla Commissione tributaria in cui può essere stata presa in esame e decisa la doglianza sollevata dal contribuente con- cernente la motivazione dell'atto impositivo è il seguente, a pag.3 della stessa: «l'atto di accertamento impugnato contiene una chiara ed esaustiva rappresentazione delle ragioni di fatto e di diritto a fon- damento del medesimo».

Sussiste un dubbio a riguardo, dal momen- to che il periodo argomentativo immediatamente successivo, il quale comincia con «In particolare (...)», è tutto incentrato sul rigetto della «censura circa l'assenza di preventivo contraddittorio».

Anche a dare per acquisito il fatto che con la prima locuzione citata la CTR abbia voluto esaminare e disattendere la questione della mo- tivazione dell'avviso di accertamento (cfr. punto primo del ricorso in- troduttivo, sintetizzato a p.2 della sentenza), distinta da quella del contraddittorio preventivo (cfr. punto secondo del ricorso introdutti- vo, ibidem), si tratta certamente di una formula apodittica, di stile («chiara ed esaustiva rappresentazione delle ragioni di fatto e di di- ritto», cit.), priva di un ancoramento alla fattispecie concreta e su- scettibile di riferirsi ad una serie indefinita di casi, come tale non ri- spettosa del minimo costituzionale.

16. Alla luce di quanto precede i motivi 4-16 del ricorso vanno accolti , rigettati i restanti, e la sentenza impugnata dev'essere cassa- ta con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: ig accoglie i motivi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oni avrebbe inteso dedurre in sede di contraddittorio preventivo. Tardiva è poi l'introduzione del fatto nella memoria illustrativa e, in ogni caso, la commissione tribu- taria regionale ha accertato che il contraddittorio endoprocedimenta- le ha avuto luogo nel caso di specie e tale ratio decidendi non è util- mente impugnata ex art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. in modo specifico con dimostrazione del fatto decisivo e contrario, ri- tualmente introdotto nel processo e non debitamente valutato dalla CTR. 8. Con il terzo motivo - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, si contesta la nullità della sentenza impugnata, per vio- lazione dell'art. 112 cod. proc. civ., essendo nulla o apparente la mo- tivazione che ha respinto l'eccezione, con la quale si è affermata l'impossibilità di presumere l'inattendibilità della contabilità del con- tribuente sulla base degli elementi indiziari in atti. 9. La censura è inammissibile. Va rammentato che l'omessa pronun- cia si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indi- spensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914 - 01; conforme, Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015, Rv. 637781 - 01). Dunque ove, come afferma lo stesso ricorrente in dipendenza del motivo sopra riportato, sussista una qualche pronuncia, anche solo implicita, è sol per questo esclusa l'omessa pronuncia e sotto il profi- lo le censure sono contraddittoriamente formulate. 10. Inoltre, «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamen- te esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della deci- sione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Al contrario, il ricorso per cassazione il quale, sotto l'apparente de- duzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di man- canza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto deci- sivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476) è inammissibile. 11. Orbene, nella vicenda all'esame, all'evidenza, il ricorrente solleci- ta la S.C. ad una nuova valutazione dei fatti storici posti a fonda- mento della decisione impugnata, ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità. Infatti, la CTR ha ritenuto - con valutazione in fatto non censurabile in questa sede - che la contabilità tenuta dal contri- buente fosse completamente inattendibile, alla luce dei plurimi ele- menti indiziari forniti dall'Amministrazione e, in particolare, avuto ri- guardo (cfr. p.4 sentenza): a) alla non corrispondenza tra gli incassi e gli importi delle fatture; b) alla mancata produzione di talune fattu- re; c) alle anomale operazioni di compensazione con società di cui il contribuente risultava essere rappresentante legale. 12. Il quarto motivo deduce - ai fini all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.36 del d.lgs. n.546 del 1992 e dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo omesso di pronunciare sulla questione concernente la ripresa a tassazione di somme utilizzate per formare i ricavi imponibili negli anni precedenti anche a fronte di fatture emesse in anni precedenti e, in secondo luogo, per motivazione apparente. Con il quinto mezzo - ai fini all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si prospetta la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di pronunciare sulla questione con- cernente la ripresa a tassazione di somme costituenti imposte da versare in nome e per conto dei clienti e non già di compensi impo- nibili non dichiarati. La sesta censura verte - in ragione dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - sulla nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione della deducibilità dei costi rappresentati dalle fatture emesse dalla Mercati 51 s.c.ar.I.. Con il settimo motivo - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si afferma la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente la ripresa a tassazione di movimentazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che in nessun caso configurerebbero compensi imponibili non dichiarati. Con l'ottavo motivo si denuncia - in relazione all'art.360 primo com- ma n.4 cod. proc. civ. - la nullità della sentenza impugnata, per vio- lazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art.112 cod. proc. civ., nonché per omessa pronuncia sulla questione concernente la natura di talune operazioni contabili relative all'anno precedente. La nona doglianza prospetta - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la nullità della sentenza impugnata, per violazio- ne dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente la ripresa a tassazione contabilizzata come partecipazione allo studio Celli. Con il decimo motivo - in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si denuncia la nullità della sentenza impugnata, per viola- zione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente la ripresa a tassazione relativa alla somma incassata e contabilizzata nell'anno 2010 identificata come progressivo n.1. L'undicesima censura - in ragione dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - prospetta la nullità della sentenza impugnata, per viola- zione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente talune movimentazioni bancarie relative alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Con il dodicesimo motivo - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si lamenta la nullità della sentenza impugnata, per viola- zione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente altre movimentazioni bancarie, identificate come progressivi nn.10 e 21. Con il tredicesimo motivo - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - viene affermata la nullità della sentenza impugnata, per viola- zione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente altre ancora movimentazioni bancarie con riferimento alla somma in- cassata per CTU per [OSCURATO:PERSONA]. La quattordicesima censura denuncia - in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente le movimentazioni bancarie registrate sul conto corrente del coniuge del contribuente. Con il quindicesimo motivo - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si prospetta la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente la non assoggettabilità ad IRAP del reddito di lavoro autonomo del ricorrente. 13. Tutti i detti motivi suddetti, con cui si deduce la nullità della sen- tenza sono fondati, sotto l'angolo della motivazione apparente. Ri- chiamati i principi giurisprudenziali già sopra esposti, il Collegio os- serva che dalla lettura della sentenza impugnata emerge come la Commissione tributaria regionale non abbia preso in esame partita- mente le censure sopra evidenziate dall'appellante, limitandosi ad affermare a pag.4 della sentenza con formula stereotipata che «le doglianze della parte, invece, si sono risolte in generiche e poco per- tinenti contestazioni a dispetto dei rilievi oggettivi, incontrovertibili di cui si è detto». Il mancato scrutinio analitico dei singoli motivi del ricorso in appello, riprodotti per autosufficienza nel ricorso per Cassazione in disamina e l'omessa segnalazione di quali fossero, in concreto, gli elementi di fatto idonei a smentire tutte le giustificazioni allegate dal contribuen- te, rispetto alla ricostruzione di maggiori redditi operata dall'Ammini- strazione, pone la richiamata motivazione al di sotto del minimo co- stituzionale. 14. Con il sedicesimo motivo - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., essendo apparente la mo- tivazione che ha respinto l'eccezione di difetto di motivazione del- l'avviso di accertamento impugnato. l- 15. Il motivo è fondato, quantomeno con riferimento alla prospettata apparenza della motivazione. L'unico passaggio della motivazione in diritto adottata dalla Commissione tributaria in cui può essere stata presa in esame e decisa la doglianza sollevata dal contribuente con- cernente la motivazione dell'atto impositivo è il seguente, a pag.3 della stessa: «l'atto di accertamento impugnato contiene una chiara ed esaustiva rappresentazione delle ragioni di fatto e di diritto a fon- damento del medesimo». Sussiste un dubbio a riguardo, dal momen- to che il periodo argomentativo immediatamente successivo, il quale comincia con «In particolare (...)», è tutto incentrato sul rigetto della «censura circa l'assenza di preventivo contraddittorio». Anche a dare per acquisito il fatto che con la prima locuzione citata la CTR abbia voluto esaminare e disattendere la questione della mo- tivazione dell'avviso di accertamento (cfr. punto primo del ricorso in- troduttivo, sintetizzato a p.2 della sentenza), distinta da quella del contraddittorio preventivo (cfr. punto secondo del ricorso introdutti- vo, ibidem), si tratta certamente di una formula apodittica, di stile («chiara ed esaustiva rappresentazione delle ragioni di fatto e di di- ritto», cit.), priva di un ancoramento alla fattispecie concreta e su- scettibile di riferirsi ad una serie indefinita di casi, come tale non ri- spettosa del minimo costituzionale. 16. Alla luce di quanto precede i motivi 4-16 del ricorso vanno accolti , rigettati i restanti, e la sentenza impugnata dev'essere cassa- ta con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: ig accoglie i motivi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Sentenza Cassazione n. 28074/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris