CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il decreto impugnato ha dichiarato la inammissibilità della richiesta, presentata da D'[OSCURATO:PERSONA], di ammissione alla semilibertà, risultando non decorso triennio dalla revoca di precedente misura alternativa; ritenuto che l'unico motivo - che ha denunciato la violazione dell'art. 58 quater ord. pen. essendo stata omessa una complessiva valutazione e ritenuta ostativa la precedente revoca - è manifestamente infondato, dato che con la revoca della misura viene compiuta una complessiva valutazione della idoneità della stessa a conseguire l'obiettivo rieducativo e il carattere ostativo di tale pronuncia è limitato dalla norma entro limiti cronologici contenuti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].= nchi [OSCURATO:PERSONA] Q»)n [OSCURATO:PERSONA]