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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 10360/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/7/2022 dalla Corte di appello di Lecce - Sez.dist.Taranto; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del Comune di Grottaglie costituito parte civile, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello confermava la condanna dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., commessi ai danni di un appartenente alla Polizia municipale del Comune di Grottaglie, con condanna anche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente propone un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Tale atto, infatti, veniva notificato, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., al difensore, anziché procedersi alla notifica presso il domicilio determinato dell'imputato.

Il ricorrente rappresentava che il decreto penale di condanna era stato notificato presso la residenza dell'imputato in Grottaglie, [OSCURATO:PERSONA] n. 34, senza che questi provvedesse alla successiva dichiarazione o elezione di domicilio.

Ne consegue che il successivo decreto di citazione in appello doveva essere ugualmente notificato presso la residenza dell'imputato.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. L'art. 157 cod. proc. pen., al fine di garantire la conoscenza del processo, stabilisce che la prima notifica all'imputato debba avvenire nelle forme previste da tale norma, successivamente, è onere dell'imputato dichiarare o eleggere domicilio.

Nel caso di specie, l'imputato ha avuto sicura conoscenza del processo, stante l'avvenuta notifica presso la sua residenza del decreto penale di condanna, cui è seguita la nomina dei difensore di fiducia, l'opposizione ed il conseguente giudizio di primo grado.

A fronte di tale dato, l'imputato non ha provveduto a dichiarare o eleggere domicilio, così come richiesto dall'art. 161 cod. proc. pen., sicchè la notifica del decreto di citazione in appello è stata legittimamente eseguita presso il difensore di fiducia.

Sostiene il difensore che, nel caso di specie, non sarebbe applicabile il disposto dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione in appello, essendo la prima notifica del nuovo grado di giudizio, doveva seguire la diversa previsione contenuta all'art. 157, comma 1, cod. proc. pen.

La tesi non è condivisibile, atteso che la norma richiamata nel far riferimento alla "prima notificazione all'imputato non detenuto" si riferisce alla notifica del .9"- primo atto con il quale si dà avvio al procedimento e non già al primo atto di ogni singola fase processuale.

La ratio della norma, infatti, consiste nell'assicurare che l'imputato sia effettivamente portato a conoscenza della pendenza del procedimento, richiedendo da tale momento un onere di indicazione del domicilio ove ricevere le notifiche successive e, in mancanza di tale dichiarazione o elezione, vige la regola che consente la notifica al difensore di fiducia.

In realtà, il difensore ha eccepito che l'imputato, nella nomina del difensore di fiducia, avrebbe dichiarato domicilio presso la propria residenza, ma si tratta di deduzione che non trova riscontri in atti.

Nella nomina del difensore di fiducia depositata il 15 giugno 2018 non risulta elezione o dichiarazione di domicilio, né tale indicazione è contenuta nella successiva nomina quali difensori di fiducia degli avv.ti Leuzzi e Leone del 9.4.2021.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la notifica del decreto di citazione in appello è stata ritualmente eseguita presso il difensore di fiducia, in difetto di una regolare dichiarazione o elezione di domicilio, peraltro, tale forma di notifica, tenuto conto dell'esistenza del rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato, deve ritenersi idonea a garantire l'effettiva conoscenza del processo.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Grottaglie che liquida in complessivi euro 3642,00, oltre accessori di leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/7/2022 dalla Corte di appello di Lecce - Sez.dist.Taranto; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del Comune di Grottaglie costituito parte civile, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello confermava la condanna dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., commessi ai danni di un appartenente alla Polizia municipale del Comune di Grottaglie, con condanna anche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente propone un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Tale atto, infatti, veniva notificato, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., al difensore, anziché procedersi alla notifica presso il domicilio determinato dell'imputato. Il ricorrente rappresentava che il decreto penale di condanna era stato notificato presso la residenza dell'imputato in Grottaglie, [OSCURATO:PERSONA] n. 34, senza che questi provvedesse alla successiva dichiarazione o elezione di domicilio. Ne consegue che il successivo decreto di citazione in appello doveva essere ugualmente notificato presso la residenza dell'imputato. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'art. 157 cod. proc. pen., al fine di garantire la conoscenza del processo, stabilisce che la prima notifica all'imputato debba avvenire nelle forme previste da tale norma, successivamente, è onere dell'imputato dichiarare o eleggere domicilio. Nel caso di specie, l'imputato ha avuto sicura conoscenza del processo, stante l'avvenuta notifica presso la sua residenza del decreto penale di condanna, cui è seguita la nomina dei difensore di fiducia, l'opposizione ed il conseguente giudizio di primo grado. A fronte di tale dato, l'imputato non ha provveduto a dichiarare o eleggere domicilio, così come richiesto dall'art. 161 cod. proc. pen., sicchè la notifica del decreto di citazione in appello è stata legittimamente eseguita presso il difensore di fiducia. Sostiene il difensore che, nel caso di specie, non sarebbe applicabile il disposto dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione in appello, essendo la prima notifica del nuovo grado di giudizio, doveva seguire la diversa previsione contenuta all'art. 157, comma 1, cod. proc. pen. La tesi non è condivisibile, atteso che la norma richiamata nel far riferimento alla "prima notificazione all'imputato non detenuto" si riferisce alla notifica del .9"- primo atto con il quale si dà avvio al procedimento e non già al primo atto di ogni singola fase processuale. La ratio della norma, infatti, consiste nell'assicurare che l'imputato sia effettivamente portato a conoscenza della pendenza del procedimento, richiedendo da tale momento un onere di indicazione del domicilio ove ricevere le notifiche successive e, in mancanza di tale dichiarazione o elezione, vige la regola che consente la notifica al difensore di fiducia. In realtà, il difensore ha eccepito che l'imputato, nella nomina del difensore di fiducia, avrebbe dichiarato domicilio presso la propria residenza, ma si tratta di deduzione che non trova riscontri in atti. Nella nomina del difensore di fiducia depositata il 15 giugno 2018 non risulta elezione o dichiarazione di domicilio, né tale indicazione è contenuta nella successiva nomina quali difensori di fiducia degli avv.ti Leuzzi e Leone del 9.4.2021. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la notifica del decreto di citazione in appello è stata ritualmente eseguita presso il difensore di fiducia, in difetto di una regolare dichiarazione o elezione di domicilio, peraltro, tale forma di notifica, tenuto conto dell'esistenza del rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato, deve ritenersi idonea a garantire l'effettiva conoscenza del processo. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Grottaglie che liquida in complessivi euro 3642,00, oltre accessori di leg
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