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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 20493/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16-06-2025 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato, con le conseguenze previste dalla legge; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 novembre 2020, il G.U.P. del Tribunale di Brindisi, all'esito di rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della recidiva, alla pena di anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 1.800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] fino al 4 dicembre 2019.

Con sentenza del 16 giugno 2025, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in anni 1, mesi 6 di reclusione e 2.000 euro di multa, confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello salentina, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa eccepisce la violazione del divieto di reformatio in peius, evidenziando che, pur rimodulando la misura dell'aumento per la recidiva (da due terzi alla metà), i giudici di secondo grado hanno inflitto all'imputato una pena più alta rispetto a quella irrogatagli dal primo giudice, omettendo peraltro di procedere alla diminuzione di un terzo correlata alla scelta del rito abbreviato.

2.1. Con memoria trasmessa il 2 marzo 2026, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Premesso che nel caso di specie di specie non è censurata l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, con conseguente definitività del relativo giudizio, occorre evidenziare che, effettivamente, la rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello è contrassegnata da un profilo di palese illegittimità.

Ed invero, a fronte del fatto che il primo giudice aveva irrogato all'imputato la pena di anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 1.800 di multa, la Corte di appello, pur in assenza di impugnazione del Procuratore generale, ha rideterminato la pena in misura maggiore, ovvero anni 1, mesi 6 di reclusione e 2.000 euro di multa.

In particolare, il G.U.P. era partito dalla pena base di mesi 9 di reclusione ed euro 1.200 di multa, aumentata prima a mesi 15 di reclusione ed euro 2.000 di multa per la recidiva e poi a mesi 20 di reclusione ed euro 2.700 di multa per la continuazione, pena ridotta per la scelta del rito ad anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 1.800 di multa.

Ciò posto, i giudici di appello hanno precisato che l'aumento per la recidiva doveva essere non di due terzi, ma della metà.

E dunque dalla pena base di mesi 9 di reclusione ed euro 1.200 di multa si è passati alla pena di anni 1, mesi 1, giorni 15 di reclusione ed euro 1.500 di multa. 2Quindi, in virtù dell'aumento per la continuazione operato ai sensi dell'art. 81 ultimo comma cod. pen., la Corte di appello è pervenuta alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione e 2.000 euro di multa, senza tuttavia procedere alla riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato, per cui risulta evidente nel caso di specie la violazione del divieto di reformatio in peius, non potendosi peraltro sottacere che il primo aumento della metà della pena pecuniaria base fissata dal G.U.P. (l'entità della pena base fissata dal primo giudice è stata ritenuta equa dalla Corte territoriale) non risulta corretto, posto che da 1.200 euro si è passati a 1.500 euro.

2. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce P. P.Q.MOggi' 04 GIU. 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rrabito 0"/15 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16-06-2025 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato, con le conseguenze previste dalla legge; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novembre 2020, il G.U.P. del Tribunale di Brindisi, all'esito di rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della recidiva, alla pena di anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 1.800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] fino al 4 dicembre 2019. Con sentenza del 16 giugno 2025, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in anni 1, mesi 6 di reclusione e 2.000 euro di multa, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello salentina, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa eccepisce la violazione del divieto di reformatio in peius, evidenziando che, pur rimodulando la misura dell'aumento per la recidiva (da due terzi alla metà), i giudici di secondo grado hanno inflitto all'imputato una pena più alta rispetto a quella irrogatagli dal primo giudice, omettendo peraltro di procedere alla diminuzione di un terzo correlata alla scelta del rito abbreviato. 2.1. Con memoria trasmessa il 2 marzo 2026, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Premesso che nel caso di specie di specie non è censurata l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, con conseguente definitività del relativo giudizio, occorre evidenziare che, effettivamente, la rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello è contrassegnata da un profilo di palese illegittimità. Ed invero, a fronte del fatto che il primo giudice aveva irrogato all'imputato la pena di anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 1.800 di multa, la Corte di appello, pur in assenza di impugnazione del Procuratore generale, ha rideterminato la pena in misura maggiore, ovvero anni 1, mesi 6 di reclusione e 2.000 euro di multa. In particolare, il G.U.P. era partito dalla pena base di mesi 9 di reclusione ed euro 1.200 di multa, aumentata prima a mesi 15 di reclusione ed euro 2.000 di multa per la recidiva e poi a mesi 20 di reclusione ed euro 2.700 di multa per la continuazione, pena ridotta per la scelta del rito ad anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 1.800 di multa. Ciò posto, i giudici di appello hanno precisato che l'aumento per la recidiva doveva essere non di due terzi, ma della metà. E dunque dalla pena base di mesi 9 di reclusione ed euro 1.200 di multa si è passati alla pena di anni 1, mesi 1, giorni 15 di reclusione ed euro 1.500 di multa. 2Quindi, in virtù dell'aumento per la continuazione operato ai sensi dell'art. 81 ultimo comma cod. pen., la Corte di appello è pervenuta alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione e 2.000 euro di multa, senza tuttavia procedere alla riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato, per cui risulta evidente nel caso di specie la violazione del divieto di reformatio in peius, non potendosi peraltro sottacere che il primo aumento della metà della pena pecuniaria base fissata dal G.U.P. (l'entità della pena base fissata dal primo giudice è stata ritenuta equa dalla Corte territoriale) non risulta corretto, posto che da 1.200 euro si è passati a 1.500 euro. 2. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce P. P.Q.MOggi' 04 GIU. 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rrabito 0"/15 3
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