CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 09080/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18019-2020 proposto da: COMUNE di BUCCINO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8012/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 25/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 111 Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] di Salerno (Consorzio ASI) proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso gli avvisi di accertamento 1Cl per gli anni di imposta 2007-2010. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, rilevando l'assenza dello scopo di lucro, con sentenza che veniva confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania; la Corte di Cassazione, con ordinanza nr 16281/2017 annullava decisione del giudice di secondo grado con rinvio; riassunto il procedimento la CTR rigettava l'appello ritenendo gli accertamenti fondati sull'erronea base imponibile costituita dalla valore venale del bene anziché dalla rendita catastale ottenibile attraverso la procedura prevista dall'art 1 commi 336 e segg. 1.311/2004. 4. Avverso la sentenza della CTR il Comune di Buccino ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il Comune di Buccino ha depositato memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 18019 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- 1.Con il primo motivo l'[OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 1 comma 161 I 296/2006 e 1, commi 336 e 337 I 311/2004 in relazione all'alt 360 1 comma nr 3 cpc; si sostiene che la CTR ha errato nel ritenere la illegittimità degli avvisi di accertamento in quanto, a fronte del comportamento inerte del Consorzio nell'accatastamento del fabbricato ed in assenza di valori contabili desumibili dal bilancio di esercizio, l'Ente territoriale ha correttamente provveduto all'accertamento dell'imposta, mai versata dal contribuente, sulla base imponibile desunta dell'unico dato a disposizione costituito dal valore del complesso immobiliare stabilito dallo stesso Consorzio ASI di Salerno ed indicato nel bando di gara per il trasferimento dei lotti. 1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161 legge 296/2006, 116 cpc in relazione all'ari 360 1 comma nr. 5 cpc per avere la CTR omesso di prendere in considerazione il dato fattuale costituito dal valore di stima assunto dall'Ente a base imponibile dell'accertamento ICI. La causa non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria e, conseguentemente, va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza. PQM Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] te Dr. Antoni 1r: