CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 13448/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/06/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Milano, accogliendo parzialmente l'appello del Pubblico ministero avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 10 marzo 2021, ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 3.952.500,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva richiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il sequestro preventivo di somme di denaro nella disponibilità di diversi soggetti — e tra questi anche di [OSCURATO:PERSONA] — e costituenti il profitto dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale da essi commessi in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (in breve [OSCURATO:SOCIETA].), dichiarata fallita il 10 maggio 2018. Secondo l'ipotesi accusatoria, per quanto di interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della fallita, di [OSCURATO:SOCIETA]. e della Triuno s.r.I., agendo in concorso con altri soggetti, avrebbe distratto la somma di euro 6.000.000,00 mediante prelievi sui conti intestati alla società fallita e dalla cassa della società fallita; le somme prelevate sarebbero state fatte affluire sul conto corrente bancario di [OSCURATO:PERSONA] o sarebbero state impiegate da [OSCURATO:PERSONA] per spese proprie o di familiari (capo b); inoltre, in concorso con altri soggetti, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasferito alla controllante [OSCURATO:SOCIETA]. la somma complessiva di euro 25.850.000, di cui euro 4.500.000,00 a titolo di dividendi ed euro 21.350.000,00 per finanziamenti, oltre ad euro 6.191.205,00 a titolo di crediti per consolidato fiscale e poi tale somma, attraverso le società Triuno, Tritre, Triquattro e Tricinque, sarebbe stata riversata su conti intestati ai vari soci coamministratori (capo d). 3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, con il decreto del 10 marzo 2021, pur ritenendo sussistente il fumus dei delitti contestati, ha ritenuto che, trattandosi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ed occorrendo quindi l'accertamento del nesso pertinenziale tra la somma sequestrata ed il reato, non potesse prescindersi, in caso di concorso di persone nel reato, dall'effettivo vantaggio conseguito dal singolo concorrente e quindi non potesse essere disposto un sequestro nei confronti di chi non avesse materialmente appreso tale profitto. Ha osservato il Giudice per le indagini preliminari che, nel caso di specie, l'analisi effettuata dal consulente tecnico del Pubblico ministero si limitava a descrivere i flussi di denaro senza un preciso riferimento temporale, non era sempre possibile stabilire se gli spostamenti di denaro dai conti della fallita a quelli della holding e poi da questa alle società controllate e quindi agli indagati fossero contestuali e quindi facessero parte di un'operazione unitaria o se, ferma la loro natura distrattiva già al momento del trasferimento alla holding, rispondessero a logiche diverse e comunque non era sempre possibile stabilire in modo certo quali indagati ed in che misura ne avessero beneficiato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha pure escluso il periculum in mora, osservando che la durata delle condotte e la loro risalenza nel tempo, nonché la natura del bene distratto e la notorietà del procedimento penale non consentivano di affermare che, durante l'ulteriore corso del procedimento, sussistesse il pericolo che il bene confiscabile potesse essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. 4. Il Tribunale del riesame, come si è già detto, accogliendo parzialmente l'appello del Pubblico ministero, ha disposto con distinte ordinanze il sequestro delle somme di cui ha ritenuto accertata la distrazione in favore di ciascuno dei vari concorrenti nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], ha determinato l'importo della somma da sequestrare in euro 3.952.500,00. 5. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che lo riguarda ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mancanza o mera apparenza della motivazione per non essersi il Tribunale del riesame confrontato con gli argomenti posti dal Giudice per le indagini preliminari a sostegno della negazione del periculum in mora. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mancanza o mera apparenza della motivazione per non avere il Tribunale del riesame argomentato la sua decisione in modo tale da far ritenere superati i rilievi del Giudice per le indagini preliminari che aveva escluso che fosse stato dimostrato il nesso pertinenziale tra le somme da sequestrare ed i reati contestati e che non era possibile stabilire quali indagati ed in che misura avessero tratto profitto dalle condotte delittuose. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen.. 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 322-bis, comma 2, e 310 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame disposto che la ordinanza impugnata in questa sede fosse immediatamente eseguita. 6. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire un certificato dal quale risulta che il suo assistito è deceduto in data 1 novembre 2021, successivamente alla proposizione del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Stante l'avvenuto decesso del ricorrente successivamente alla proposizione del ricorso, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione La morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, cosicché in tale ipotesi resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità (Sez. 5, n. 27005 del 10/09/2020, Antonelli, Rv. 279472; Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv. 249612). P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta morte del ricorrente. Così deciso il 03/02/2022. Il Consigliere estensore / Il P sidenté\ [OSCURATO:PERSONA] .v CORTE D