CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12519/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. BARISELLI Aldo ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione, ri- spettivamente, all'affermazione di penale responsabilità in relazione ai reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. e, in via di subordine, in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nonché in relazione alla dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e meramente reiterativi, in quanto in fatto e privi di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata. I motivi in oggetto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata Al ricorrente, in concreto, non si confronta adeguata- mente con la motivazione della Corte di appello di L'Aquila, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legitti- mità, in quanto fondata sulle dichiarazioni di un testimone che aveva assistito alla collisione, nonché sui danni riportati dalla bicicletta, nonché dalla rottura dello specchietto retrovisore del veicolo investitore che rendono evidente la piena con- sapevolezza del ricorrente di avere provocato un sinistro stradale, laddove il testi- mone evidenziava come il conducente avesse fatto finta di nulla, girando la testa e procedendo nella marcia, nonostante che il ciclista fosse stato sbalzato in aria ed era poi precipitato a terra rimanendo fermo immobile. 2.1 I giudici del gravame hanno dato pertanto conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen. Trattan- dosi di condotta improntata ad un elevato grado di offensività e di totale carenza di solidarietà. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]