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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01331/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7598/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ex lege; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 1131/2019 depositata il15/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno di imposta 2010, la contribuente ha impugnato l’atto davanti alla CTP di Pisa che ha accolto il ricorso.

Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la CTR Toscana ha confermato l’annullamento dell’accertamento - recante a) un maggior ricavo dalla vendita di due appartamenti per i quali era stato stimato un prezzo a metro quadro di euro 6.147,00 contro euro 4.861,00 b) indetraibilità dell’IVA di alcune fatture c) indeducibilità di interessi passivi su prodotti derivati aventi finalità speculative e non per copertura rischi,–osservando quanto segue: - era ragionevole il minor prezzo dei due appartamenti rispetto a quello di mercato, in considerazione della mancanza di affaccio sulla “via Zara” e dell’esposizione a nord; - era detraibile l’IVA essendo risultato che la società si avvaleva dell’operato di terzi soggetti, non avendo dipendenti, per i lavori edili zi e le atti vità tecniche e amministrative; - l’operazione su derivati, secondo quanto riportato nel contratto 17.7.2008 con la Cassa di Risparmio di Firenze, indicava come finalità la “protezione del rischio tasso d’interesse”, in coerenza con il consistente finanziamento ottenuto dalla società, anche considerato che la stessa Agenzia aveva ammesso che “probabilmente” l’operazione era stata imposta dallo stesso istituto di credito.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con quattro mezzi.

E’ rimasta intimata la contribuente. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, sub art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per ultrapetizione, in violazione dell’art. 112, in quanto, poiché la ricorrente aveva impugnato l’avviso di accertamento soltanto con riferimento alla “seconda operazione” (relativa agli immobili in Firenze via Zara) e non con riguardo alla “prima operazione” (relativa agli immobili in Lido di Camaiore), la sentenza del la CTR , limitandosi a rigetta re l’appello, se intesa nel senso che era stato disposto l’annullamento dell’intero avviso, avrebbe pronunciato ultrapetita. 1.1.Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

In primo luogo, è formulato in maniera perplessa.

Inoltre, la CTR si è limitata a rigettare l’appello dell’Agenzia ed è pacifico che la controversia devoluta con il gravame riguardava soltanto gli immobili di via Zara (si veda la trascrizione della sentenza CTP in ricorso).

Quindi, non ricorre alcun vizio di ultrapetizione.

2. Con il secondo motivo, in subordine, deduce nullità della sentenza per omessa pronunzia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., avendo la CTR omesso di decidere sulla domanda dell’Ufficio di definitività dell’accertamento della indeducibilità degli interessi passivi sulle operazioni finanziarie relative alla “prima operazione” stipulate con la BNL.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Non ricorrere omessa pronunzia perché il Giudice d’appello è tenuto a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la pronunzia di primo grado non a statuire sulla definitività di capi non impugnati.

3. Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con riferimento alla detrazione IVA, contestando la motivazione sul punto della CTR che aveva superato le prove presuntive dell’Ufficio sulla base di argomentazioni probabilistiche e non di prove certe.

Il motivo è fondato.

3.1. L’Ufficio aveva contestato «fatture per euro 40 mila emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] spa, appartenente all’amministratore legale della stessa società contribuente, e a vari professionisti, in ragione della natura vaga della descrizione in fattura, della assenza di contratti e documentazione attestante l’esecuzione delle prestazioni a dispetto del notevole valore complessivo, del riferimento nelle fatture di professionisti a prestazioni rese alla [OSCURATO:PERSONA] e non alla società contribuente».

Sul punto la CTR si è limitata ad osservare che «risulta agli atti che effettivamente la società contribuente si avvalesse delle competenze di altri soggetti, non avendo dipendenti, per i lavori edili e per quanto necessario a livello tecnico e amministrativo..». 3.2.Nel processo tributario, ove il contribuente assolva l'onere, a suo carico, diprovare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione deicosti o alla detrazione dell'IVA mediante la produzione delle fatture, l'Amministrazione finanziaria ne può dimostrarne l'inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati (Cass. n. 2935 del 2015; Cass. n. 26802 del 2020).

Giova osservare, inoltre, che in tema diIVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delleoperazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVAe/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delleoperazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazionefittizia (Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 17619 del 2018).

Inoltre, ai fini della detrazione, le fatture per presta zioni di servizi devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall'art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/CE (Cass. n. 18208del 2021).

3.3. Nel caso in esame, in cui l’Ufficio contesta l’effettività di talune operazioni e, in sostanza, ne deduce l’inesistenza oggettiva in considerazione della irregolarità delle fatture e degli ulteriori elementi presuntivi sopra evidenziati, incombeva sulla contribuente l’onere di dimostrare l’effettivo compimento di quelle operazioni.

La CTR, peraltro, non ha indicato una precisa prova delle operazioni contestate ma si è limitata ad osserv azioni assai generali, che depongono per una quadro di plausibilità e verosimiglianza ma non sono sufficienti a dare la prova di quelle prestazioni.

In particolare, il fatto che la società non avesse dipendenti e fosse costretta ad avvalersi di terzi per tutto quanto necessario per lo svolgimento dell’attività, non ha alcuna diretta attinenza con le fatture contestate e non dimostra l’ effettività delle operazioni indicate.

4. Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto con riferimento alle fatture, l’Ufficio aveva contestato non solo la detrazione dell’IVA ma anche la deducibilità dei costi, questione sulla quale la CTR non si era pronunziata.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

4.1. Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072 del 2021; n. 15367 del 2014).

4.2. La doglianza, invece, resta assolutamente generica ed è priva di qualsiasi puntuale indicazione sugli atti di causa comprovanti che quella doglianza era stata tempestivamente e ritualmente introdotta nel giudizio.

5. Concludendo, deve accogliersi il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, e deve cassarsi la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie i l terzo motivo di ricorso , rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7598/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ex lege; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1131/2019 depositata il15/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno di imposta 2010, la contribuente ha impugnato l’atto davanti alla CTP di Pisa che ha accolto il ricorso. Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la CTR Toscana ha confermato l’annullamento dell’accertamento - recante a) un maggior ricavo dalla vendita di due appartamenti per i quali era stato stimato un prezzo a metro quadro di euro 6.147,00 contro euro 4.861,00 b) indetraibilità dell’IVA di alcune fatture c) indeducibilità di interessi passivi su prodotti derivati aventi finalità speculative e non per copertura rischi,–osservando quanto segue: - era ragionevole il minor prezzo dei due appartamenti rispetto a quello di mercato, in considerazione della mancanza di affaccio sulla “via Zara” e dell’esposizione a nord; - era detraibile l’IVA essendo risultato che la società si avvaleva dell’operato di terzi soggetti, non avendo dipendenti, per i lavori edili zi e le atti vità tecniche e amministrative; - l’operazione su derivati, secondo quanto riportato nel contratto 17.7.2008 con la Cassa di Risparmio di Firenze, indicava come finalità la “protezione del rischio tasso d’interesse”, in coerenza con il consistente finanziamento ottenuto dalla società, anche considerato che la stessa Agenzia aveva ammesso che “probabilmente” l’operazione era stata imposta dallo stesso istituto di credito. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con quattro mezzi. E’ rimasta intimata la contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, sub art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per ultrapetizione, in violazione dell’art. 112, in quanto, poiché la ricorrente aveva impugnato l’avviso di accertamento soltanto con riferimento alla “seconda operazione” (relativa agli immobili in Firenze via Zara) e non con riguardo alla “prima operazione” (relativa agli immobili in Lido di Camaiore), la sentenza del la CTR , limitandosi a rigetta re l’appello, se intesa nel senso che era stato disposto l’annullamento dell’intero avviso, avrebbe pronunciato ultrapetita. 1.1.Il motivo è inammissibile e comunque infondato. In primo luogo, è formulato in maniera perplessa. Inoltre, la CTR si è limitata a rigettare l’appello dell’Agenzia ed è pacifico che la controversia devoluta con il gravame riguardava soltanto gli immobili di via Zara (si veda la trascrizione della sentenza CTP in ricorso). Quindi, non ricorre alcun vizio di ultrapetizione. 2. Con il secondo motivo, in subordine, deduce nullità della sentenza per omessa pronunzia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., avendo la CTR omesso di decidere sulla domanda dell’Ufficio di definitività dell’accertamento della indeducibilità degli interessi passivi sulle operazioni finanziarie relative alla “prima operazione” stipulate con la BNL. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Non ricorrere omessa pronunzia perché il Giudice d’appello è tenuto a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la pronunzia di primo grado non a statuire sulla definitività di capi non impugnati. 3. Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con riferimento alla detrazione IVA, contestando la motivazione sul punto della CTR che aveva superato le prove presuntive dell’Ufficio sulla base di argomentazioni probabilistiche e non di prove certe. Il motivo è fondato. 3.1. L’Ufficio aveva contestato «fatture per euro 40 mila emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] spa, appartenente all’amministratore legale della stessa società contribuente, e a vari professionisti, in ragione della natura vaga della descrizione in fattura, della assenza di contratti e documentazione attestante l’esecuzione delle prestazioni a dispetto del notevole valore complessivo, del riferimento nelle fatture di professionisti a prestazioni rese alla [OSCURATO:PERSONA] e non alla società contribuente». Sul punto la CTR si è limitata ad osservare che «risulta agli atti che effettivamente la società contribuente si avvalesse delle competenze di altri soggetti, non avendo dipendenti, per i lavori edili e per quanto necessario a livello tecnico e amministrativo..». 3.2.Nel processo tributario, ove il contribuente assolva l'onere, a suo carico, diprovare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione deicosti o alla detrazione dell'IVA mediante la produzione delle fatture, l'Amministrazione finanziaria ne può dimostrarne l'inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati (Cass. n. 2935 del 2015; Cass. n. 26802 del 2020). Giova osservare, inoltre, che in tema diIVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delleoperazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVAe/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delleoperazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazionefittizia (Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 17619 del 2018). Inoltre, ai fini della detrazione, le fatture per presta zioni di servizi devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall'art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/CE (Cass. n. 18208del 2021). 3.3. Nel caso in esame, in cui l’Ufficio contesta l’effettività di talune operazioni e, in sostanza, ne deduce l’inesistenza oggettiva in considerazione della irregolarità delle fatture e degli ulteriori elementi presuntivi sopra evidenziati, incombeva sulla contribuente l’onere di dimostrare l’effettivo compimento di quelle operazioni. La CTR, peraltro, non ha indicato una precisa prova delle operazioni contestate ma si è limitata ad osserv azioni assai generali, che depongono per una quadro di plausibilità e verosimiglianza ma non sono sufficienti a dare la prova di quelle prestazioni. In particolare, il fatto che la società non avesse dipendenti e fosse costretta ad avvalersi di terzi per tutto quanto necessario per lo svolgimento dell’attività, non ha alcuna diretta attinenza con le fatture contestate e non dimostra l’ effettività delle operazioni indicate. 4. Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto con riferimento alle fatture, l’Ufficio aveva contestato non solo la detrazione dell’IVA ma anche la deducibilità dei costi, questione sulla quale la CTR non si era pronunziata. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. 4.1. Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072 del 2021; n. 15367 del 2014). 4.2. La doglianza, invece, resta assolutamente generica ed è priva di qualsiasi puntuale indicazione sugli atti di causa comprovanti che quella doglianza era stata tempestivamente e ritualmente introdotta nel giudizio. 5. Concludendo, deve accogliersi il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, e deve cassarsi la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie i l terzo motivo di ricorso , rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributa
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