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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49874/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata - unitamente a quella conforme di primo grado - risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico (dolo) del reato ascritto (art. 95 d.P.R. 115/2002), ravvisato dal giudice di merito in ragione della pacifica convivenza della ricorrente con il figlio percettore di redditi nell'anno in riferimento, sicché la presentata dichiarazione di un reddito familiare percepito pari a zero, ragionevolmente non poteva che comportare in capo alla Giura la consapevolezza di avere dichiarato il falso, essendo stato anche disatteso l'assunto difensivo secondo il quale l'imputata non coabitasse col figlio e/o che la donna non sapesse che il figlio lavorasse.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. P. a Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023 'ere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata - unitamente a quella conforme di primo grado - risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico (dolo) del reato ascritto (art. 95 d.P.R. 115/2002), ravvisato dal giudice di merito in ragione della pacifica convivenza della ricorrente con il figlio percettore di redditi nell'anno in riferimento, sicché la presentata dichiarazione di un reddito familiare percepito pari a zero, ragionevolmente non poteva che comportare in capo alla Giura la consapevolezza di avere dichiarato il falso, essendo stato anche disatteso l'assunto difensivo secondo il quale l'imputata non coabitasse col figlio e/o che la donna non sapesse che il figlio lavorasse. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P. Q. P. a Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 'ere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 49874/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris