CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale dopo aver esaurientemente esposto i motivi di ricorso, insiste nel loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 34929 del 17.3.2021, la Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 21.1.2020 che aveva rideterminato la pena e, per il resto, confermato la condanna degli imputati per i reati in materia di stupefacenti oggetto di contestazione. 2. Avverso tale sentenza di legittimità, propone ricorso straordinario per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la revoca, previa correzione degli errori di fatto ivi contenuti ed afferenti alla omessa notifica al detto difensore sia dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza emessa in grado di appello, sia dell'avviso di fissazione dell'udienza avanti la Corte di cassazione per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., con conseguente restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma ovvero nuova celebrazione dell'udienza avanti la Suprema Corte. Si deducono in particolare le seguenti censure. Quanto alla prima delle eccezioni di nullità sollevate, afferente alla mancata notifica al difensore dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza di appello, si censura la soluzione della sentenza impugnata (secondo cui la nullità è sanata dalla presentazione dell'appello da parte del codifensore) perché parte da un erroneo presupposto, che quindi si traduce in un errore di fatto, e cioè che il diritto di difesa abbia natura unitaria. Quanto alla questione concernente la violazione del diritto di difesa per mancato avviso al difensore ricorrente della fissazione dell'udienza innanzi alla Corte di cassazione, si osserva che l'atto di nomina pervenuto presso la cancelleria • della Corte d'appello era stato pacificamente inserito nel fascicolo processuale in quanto inviato a mezzo PEC; che la nullità a regime intermedio era stata prontamente eccepita a mezzo della memoria scritta fatta pervenire qualche giorno prima in cancelleria; che il difensore presente in udienza non era il codifensore del Paniconi bensì il difensore di un altro ricorrente; che la formale presentazione di nomina del nuovo difensore risulta pacificamente avvenuta e inoltrata a mezzo PEC, sicché non si può affermare che non sussiste "alcuna certezza documentale circa l'avvenuta formale presentazione della dichiarazione di nomina del nuovo difensore", come scritto nella sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dal comma 1 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 2. Va rammentato, infatti, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere valorizzato con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280 - 0). L'estraneità del rimedio del ricorso straordinario all'errore che non abbia basi percettive ma solo giuridico-valutative è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente nel suo più autorevole consesso (cfr. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686 - 01). Sulla stessa linea interpretativa, è stato affermato il principio secondo cui non rientrano nell'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 - 01). È stato anche precisato che non ricorre l'errore di fatto nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., quando la Corte di cassazione adotti un'interpretazione di norme e prassi che regolano lo svolgimento delle udienze dinanzi a sé, fondata su dati correttamente rilevati e valutati e non basata su una fuorviata rappresentazione percettiva (Sez. 6, n. 44637 del 31/10/2013, Rv. 257154 - 01). 3. Nel caso in disamina, nessuno specifico errore materiale o percettivo è stato dedotto dal ricorrente, bensì asseriti errori di valutazione riguardanti alcuni atti processuali, nei termini di seguito precisati.4. Quanto all'omessa notifica al difensore dell'avviso di udienza innanzi alla Terza Sezione penale della Corte di cassazione, la doglianza'dedotta argomenta nel senso che la Corte non si sarebbe accorta del fatto che la relativa nullità era stata eccepita dal difensore con memoria scritta depositata telematicamente. Tuttavia, nel caso non si rinviene alcuna svista o errore percettivo, in quanto dalla mera lettura della sentenza impugnata si evince che la Corte ha dato specificamente conto dell'eccezione di mancato avviso dell'udienza proposta per iscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (v. al par. 8 del "ritenuto in fatto" e al par. 12.1 del "considerato in diritto"), fornendo ai dedotti rilievi difensivi (alle pagg. 8 e 9) una risposta argomentata, avente indubbio contenuto valutativo, come tale non sindacabile in sede di ricorso straordinario, non ricorrendo nella specie alcun errore di fatto, nel senso di fuorviata rappresentazione percettiva di atti processuali. 5. Analoghe considerazioni valgono per l'ulteriore doglianza afferente alla mancata notifica al difensore dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza di appello, con la quale si censura la soluzione della sentenza impugnata, secondo cui la nullità era stata comunque sanata dalla presentazione dell'appello da parte del codifensore dell'imputato. L'erroneo presupposto della decisione in rassegna che, secondo il ricorrente, fonderebbe la configurabilità di un errore di fatto, e cioè che il diritto di difesa ha (avrebbe) natura unitaria, a ben vedere non ha alcuna base percettiva, bensì valutativa. Si può, cioè, discutere in ordine alla natura unitaria o no del diritto di difesa, ma sul punto la decisione impugnata ha fornito una interpretazione giuridica delle norme processuali, non importa se giusta o sbagliata: nella specie, insomma, si può configurare, eventualmente, un errore di diritto, non certo un errore di fatto, nel senso dianzi indicato. 6. Non assumono, poi, alcun rilievo, nell'ottica del ricorso straordinario, i rilievi difensivi che contestano - in quanto ritenute inopportune e comunque infondate - le considerazioni della impugnata sentenza di legittimità, con le quali si mettono in discussione le stesse modalità di deposito della nomina del difensore presso la Cancelleria del giudice di merito. Anche in questo caso, infatti, si tratta di argomentazioni aventi contenuto valutativo circa la consistenza e struttura di un determinato atto processuale, della cui opportunità e fondatezza questo Collegio non può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., stante la sicura insussistenza di un errore di fatto.7. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ma