CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34670/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con ordinanza del 24 settembre 2020 il Magistrato di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], volto a ottenere la generica possibilità di svolgere video colloqui via Skype con i congiunti; Considerato che il condannato ha proposto reclamo personale al Tribunale di sorveglianza ribadendo la sua richiesta; Considerato che l'adito Tribunale in data 18 novembre 2021 ha riconvertito il reclamo in ricorso per cassazione, che ha rimesso a questa Corte ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Ritenuto l'esame del ricorso nel merito precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sua inammissibilità, per non essere stato l'atto di impugnazione sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione e, quindi, abilitato al patrocinio di legittimità; Considerato, invero, che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, e anche nel caso di reclamo riconvertito in ricorso per cassazione, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, «a pena di inammissibilità», da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione; Ritenuta irrilevante, la successiva presentazione della memoria da pare di difensore munito della particolare legittimazione richiesta, stante la mancanza originaria dei requisiti formali previsti per il ricorso; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.