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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00034/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inannmissibilita' di tutti i ricorsi; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso del proprio assistito, [OSCURATO:PERSONA], e del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] GENN2KAZD, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta alle conclusioni scritte, e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 24/06/2020- dep. 21/07/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di NAPOLI in data 20/02/2019 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I Giovanni ciascuno a pena di giustizia, unificati per continuazione i delitti a ognuno contestati: - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentativo di estorsione continuato e aggravato dall'uso dell'arma e dalla loro realizzazione in luogo di privata dimora in danno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cui aveva richiesto, senza ottenerla, la somma di 20 euro (capo 1) e detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (capo 2), commessi ad ACERRAI'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - tutti e tre per i reati di concorso in tentativo di estorsione, ed estorsione, continuati e aggravati dal numero delle persone, in danno di [OSCURATO:PERSONA] Pasquale e PANNELLA Domenico, rispettivamente proprietario e gestore della rivendita di veicoli [OSCURATO:PERSONA], che avevano costretto a consegnare loro una [OSCURATO:PERSONA], e quindi, in sostituzione, una [OSCURATO:PERSONA] (capo 3), e di concorso in detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (capo 4), commessi ad ACERRA fino al 14/09/2017; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in tentativo di estorsione aggravato dall'uso dell'arma e dalla realizzazione in luogo di privata dimora in danno di CICCONE Angelo (capo 5), commesso ad ACERRA il 29/09/2017.

2. Tutti gli imputati propongono ricorso per cassazione, ciascuno per il tramite dei rispettivi difensori.

2.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce come unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen. per carenza di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità.

Propone una differente ricostruzione del fatto di cui al capo 3) e sostiene che PANNELLA, proprietario dell'autorivendita [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito non già di estorsioni, bensì di 'problemi' intercorsi con gli imputati, dovuti a un loro fare arrogante; aggiunge che lo stesso PANNELLA aveva correlato in particolare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alle sue non buone condizioni di salute.

Dal canto suo [OSCURATO:PERSONA], gestore della medesima autorivendita, aveva confermato di non aver subito minacce o intimidazioni, ma di aver avuto con gli imputati qualche divergenza a proposito di vetture mal funzionanti.

Quanto alla esplosione di colpi di arma da fuoco contro le vetrine della concessionaria, [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito che essi risalivano a un periodo in cui gli imputati erano già detenuti.

Il ricorrente pone la questione della avvenuta utilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni predibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] e di PANNELLA, e sostiene che non 2 A ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 500 co. 4 cod. proì pen., come invece i Giudici del merito hanno ritenuto, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Nel ricorso vi è un cenno anche alla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., essendo modesto il valore dell'autovettura che avrebbe rappresentato il compendio della estorsione.

A proposito del delitto di cui al capo 5) , l'imputato prospetta una ricostruzione alternativa del fatto, e asserisce di essere stato creditore di CICCONE Giovanni, e di essersi portato nell'abitazione di costui al solo fine di ottenere il pagamento di quanto gli era dovuto per aver acquistato dei telefoni mobili, tanto che il giorno successivo il diverbio la presunta vittima gli aveva consegnato il denaro: censura di incoerenza le dichiarazioni rese da CICCONE.

Contesta il diniego della attenuanti generiche, e sottolinea - quali elementi che ne avrebbero suggerito il riconoscimento - i propri trascorsi di calciatore, stroncati da un problema di salute e seguiti dal suo impegno nella nazionale italiana di calcio disabili, l'avere la responsabilità di una famiglia con tre figli, l'assenza di gravi precedenti penali e dell'inserimento in circuiti criminali.

Censura altresì la quantificazione della pena, che non avrebbe tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.2.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per carenza di motivazione quanto alla utilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni predibattimentali delle persone offese, sentite come testimoni.

La lettura di quanto da essi dichiarato nel corso delle indagini è avvenuta ai sensi dell'art. 500 co. 2 cod. proc. pen., ma non vi erano i presupposti per il loro inserimento nel fascicolo del dibattimento, ai sensi del comma 4 di tale disposizione: non certamente quanto a [OSCURATO:PERSONA], non essendo rilevanti i colpi di arma da fuoco contro le vetrine della concessionaria [OSCURATO:PERSONA], sia perché temporalmente distanti rispetto alle presunte minacce, sia perché non erano stati identificati gli autori del gesto, e quindi non era possibile finalizzarli alla ritrattazione di [OSCURATO:PERSONA]; - come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alle norme incriminatrici evocate.

Sostiene la non credibilità della tesi dell'estorsione, se pure tentata, quanto al capo 1), perché se l'imputato avesse avuto tale intenzione avrebbe preteso una somma ben superiore a quella minima richiesta, tanto più che la persona offesa era titolare di una agenzia di onoranze funebri, e anche un soggetto di elevata caratura criminale, non certamente intimidabile da un giovane sbandato, il quale gli aveva soltanto domandato poco denaro per acquistare un farmaco cf) che serviva per il padre.

Per i delitti sub 3) e 4) la difesa contesta che vi fosse un compendio probatorio tale da identificare il ruolo avuto dall'imputato, e quindi il profilo della sua responsabilità, senza dire che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, non anche a [OSCURATO:PERSONA], la pretesa della consegna di una autovettura.

Infine, per il delitto sub 5) censura la mancata valorizzazione delle testimonianze portate a difesa, poiché CICCONE Giovanni e AMMENDOLA Antonio avevano confermato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto dei telefoni mobili ai componenti della famiglia AMMENDOLA tramite lo stesso CICCONE, con l'accordo per un pagamento rateale, garantito da CICCONE: la CORTEterritoriale avrebbe dovuto quanto meno considerare la subordinata dell'ipotesi di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Non sarebbe stata correttamente verificata l'aggravante dell'uso delle armi, in mancanza della identificazione degli autori della esplosione dei colpi di arma da fuoco contro l'abitazione di CICCONE.

2.3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni deduce come unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione agli art. 192 e 195 cod. proc. pen.

Propone anch'egli la questione della inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 500 co. 4 cod. proc. pen., essendo mancato qualsiasi accertamento in ordine agli elementi di cui al co. 5 della stessa disposizione, e pone a confronto le dichiarazioni iniziali della persona offesa con quelle dei testimoni escussi nel dibattimento di primo grado, per concludere che non avrebbe trovato riscontri quanto da [OSCURATO:PERSONA] in origine asserito in ordine ai mancati pagamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA], al valore dell'autovettura e all'uso di arma da fuoco.

Censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonostante il valore modesto della vettura [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

Tutte e tre sollecitano questa S.C. a una differente ricostruzione dei fatti di cui alle imputazioni; nella stessa direzione, censurano la ritenuta attendibilità delle presunte vittime, quanto meno alla stregua di quanto da loro riferito prima del dibattimento, e la mancata considerazione dei testi proposti dalla difesa.

Sul piano dello stretto diritto, contestano l'avvenuta applicazione nel giudizio di primo grado, confermato in grado di appello, del disposto di cui all'art. 500 co. 4 cod. proc. pen., cui è conseguita l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalle persone offese, e - quanto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] Giovanni - il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., mentre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] censura altresì il diniego delle attenuanti generiche.

2. In ordine logico, è prioritaria - rispetto alla affermazione della responsabilità - la questione della utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, e non confermate nel dibattimento, dalle vittime delle estorsioni tentate e consumate.

Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. da ultimo Sez. 3 sentenza n. 19155 del 15/04/2021 dep. 17/05/2021 Rv. 281879 imputato O) è nel senso che "ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste che rifiuti di deporre, è richiesta la sussistenza di «elementi concreti» per ritenere che il predetto sia stato sottoposto a pressioni, desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita intimidazione, purché connotata da precisione, obiettività e significatività".

Gli "elementi concreti" (Sez. 2 sentenza n. 22440 del 05/05/2016 dep. 27/05/2016 Rv. 267039 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro) "da un lato non possono coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna, dall'altro non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale, ma devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purché connotati da precisione, obiettività e significatività".

È certo infatti che (cf.

Cass. sez.

F sent. n. 44315 del 12/09/2013 - dep. 31/10/2013 Rv. 258638) l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persone informate sui fatti, in presenza dei presupposti richiesti, rappresenta una eccezione prevista alla norma di cui all'art. 111 co. 5 Cost., che demanda alla legge di individuare i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per "effetto di provata condotta illecita".

Il grado di prova richiesto a dimostrazione di "elementi concreti" per ritenere che il teste sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso si colloca tra due estremi: da un lato, non può pretendersi che lo standard sia quello dalla formazione della prova in dibattimento, necessaria per una sentenza di condanna; dall'altro, gli "elementi concreti" non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale. 5 i‘ Va fatto riferimento a parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito qualunque elemento può risultare sintomatico, purché connotato da precisione, obiettività e significatività.

Lo stesso precetto costituzionale, nella sua perentorietà, non definisce il grado della prova, che va individuato dal giudice in concreto secondo standard che rifuggano, come si è appena sottolineato, per un verso dal semplice sospetto, per altro verso dalla prova al di là di ogni ragionevole dubbio: la disposizione di cui all'art. 500 co. 4 cod. proc. pen. non specifica le forme con le quali vadano assunti gli elementi dimostrativi, utilizzabili per la verifica della intimidazione subita dal teste, e si limita a chiarire che i fatti di violenza o di minaccia, ovvero di offerta di utilità, siano desumibili sia da circostanze emerse prima e fuori del dibattimento sia, alternativamente o congiuntamente, da circostanze emerse nel dibattimento.

3. Nella specie, la CORTE territoriale, in modo conforme alle valutazioni del TRIBUNALE, ha operato una corretta applicazione della norma in esame, poiché ha ricordato, quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che nei primi giorni di gennaio 2018, a brevissima distanza dall'arresto degli imputati, eseguito il 5/12/2017, colpi di arma da fuoco erano stati esplosi contro le vetrine della concessionaria [OSCURATO:PERSONA], di cui il testimone era gestore. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi riferito ai Carabinieri di aver ricevuto minacce da [OSCURATO:PERSONA] Antonio, figlio di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e fratello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], pur se in un successivo verbale raccolto dagli stessi militi egli aveva ritrattato tale accusa.

La CORTE ha affiancato a tale circostanza la descrizione dettagliata del comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento, e i ricorsi hanno omesso di confrontarsi con tale passaggio della motivazione.

Ha illustrato che il testimone non aveva spiegato la ragione della versione difforme rispetto a quanto asserito durante le indagini; aveva mostrato timore nei confronti degli imputati presenti in aula; aveva negato di conoscere [OSCURATO:PERSONA] Antonio, pur dopo che lo aveva indicato ai Carabinieri quale autore di minacce verso di lui; aveva riservato particolare rispetto per [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, tenendo a precisare che costui mai si era recato nella sede di [OSCURATO:PERSONA]; aveva manifestato interesse per la sorte processuale degli imputati, quale effetto delle sue dichiarazioni, sostenendo che loro non potevano rischiare se non avevano fatto niente; aveva addirittura assunto un atteggiamento difensivo verso i [OSCURATO:PERSONA]; era giunto a negare circostanze concordemente riferite dal suocero PANNELLA e dal dipendente dell'autosalone [OSCURATO:PERSONA], e a sostenere di aver sottoscritto il verbale delle informazioni rese ai Carabinieri senza averle lette.4. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha quindi correttamente esposto gli argomenti alla stregua dei quali i fatti che incontestabilmente avevano colpito la sede di [OSCURATO:PERSONA], se pure non direttamente attribuibili agli imputati, fossero riconducibile alle ragioni del loro arresto, e quindi avessero condizionato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] durante il giudizio, integrando - in uno col descritto atteggiamento tenuto durante la testimonianza resa in dibattimento - quegli "elementi concreti" di indebita pressione sul testimone di cui all'art. 500 co. 4 e co. 5 cod. proc. pen., la cui sussistenza rende utilizzabili le dichiarazioni rilasciate dal testimone durante le indagini.

La CORTE partenopea ha pure valorizzato la testimonianza di LIGUORI [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche, il quale aveva asserito dei problemi cui si andava incontro se si ci poneva contro i [OSCURATO:PERSONA], e quindi della necessaria accondiscendenza che doveva seguire la manifestazione delle loro esigenze: per la CORTE un esempio di tale accondiscendenza era stato l'atteggiamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tali indicazioni, come rilevato dal P.G. nelle sue conclusioni, la difesa si è limitata a criticare genericamente le conclusioni dei Giudici del merito, senza prospettare specifici elementi di segno contrario rispetto a quelli - come si è detto -, numerosi e altamente significativi, evidenziati dalla Corte d'appello come "concreti", e tali da esercitare pressione e intimidazione su [OSCURATO:PERSONA].

Discorso analogo vale per [OSCURATO:PERSONA], il quale, come spiega la sentenza impugnata al fg. 11, solo a seguito della contestazione da parte della polizia giudiziaria, accompagnata dalle immagini della videosorveglianza, aveva ammesso di aver ricevuto la 'visita' a casa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e che colpi di arma da fuoco erano stati esplosi contro la propria abitazione al suo rifiuto di consegnare la somma che gli era stata richiesta, oltre che di avere nuovamente rivisto l'imputato il quale, a distanza di poche ore, gli aveva domandato se lo avesse denunciato.

5. Le argomentazioni difensive contenute nei tre ricorsi riguardanti la responsabilità di ciascun imputato puntano a escluderla ipotizzando una differente ricostruzione dei fatti, pur in presenza di una c.d.

"doppia conforme": ciò tuttavia non è ammissibile in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).

E questo non è avvenuto nel caso di specie.L'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso.

La manifesta infondatezza dei motivi che riguardano il merito delle vicende sintetizzate dalle imputazioni deriva dalla collocazione dei motivi medesimi al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099): la loro valutazione era, in via esclusiva, riservata al primo e al secondo grado del giudizio, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

6. Nei ricorsi vi è la mera reiterazione di quanto già illustrato nei motivi di appello, cui la CORTE territoriale ha puntualmente risposto, allorché ha reso motivazione, congrua e coerente, della inequivocità delle condotte estorsive, consumate e tentate, e della detenzione e del porto delle armi.

Così il Collegio di appello ha ricostruito: il delitto di cui al capo 1) (fg. 8 ss), attribuito al solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo alle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del figlio Carmine, oltre che alle immagini della videosorveglianza, il cui esiti si saldano col racconto dei testimoni.

Ha pure compiutamente risposto ai rilievi difensivi sul fatto, e ha spiegato l'irrilevanza della frase della persona offesa di non avere paura di niente, che anzi aveva costituito una sorta di conferma di una minaccia ricevuta, cui egli aveva resistito: il delitto era stato infatti contestato quale tentativo di estorsione.

Ha affrontato l'obiezione secondo cui la visita all'alba effettuata dall'imputato alla sua abitazione era stata dettata dalla necessità di procurare una medicina per il padre dello stesso imputato, e ha ricordato come [OSCURATO:PERSONA] avesse offerto al ricorrente 10 euro invece di 20, che gli erano stati rifiutati, a conferma che quella necessità non esisteva; - il delitto di cui al capo 2) (fg. 12 ss), pure a carico del solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a conferma della lettura complessiva dell'accaduto già data dal TRIBUNALE, poiché i colpi di arma da fuoco erano stati esplosi contro l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] appena quattro minuti dopo la richiesta a costui rivolta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e dal primo respinta: essa infatti era venuta da una vettura di tipo, marca e colore identici a quella con la quale l'imputato si era recato poco prima, ed era stato visto, a casa di [OSCURATO:PERSONA]; il delitto di cui al capo 3) (fg. 13 ss), relativo a tutti gli imputati, sulla base, oltre che delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], acquisite per quanto prima esposto ai sensi dell'art. 500 co. 4 cod. proc. pen., anche di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA].

Costui, una volta sollecitato ai sensi dell'art. 500 co. 2 cod. proc. pen., aveva nella sostanza confermato quel che aveva asserito durante le indagini, e cioè che la vettura [OSCURATO:PERSONA] era stata consegnata ai [OSCURATO:PERSONA] senza corrispettivo e a seguito di minacce, che successivamente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si era recato nella sua abitazione usando una condotta intimidatrice, che le nuove vetture erano state richieste con analoghe modalità.

A ciò si aggiunge quel che aveva riferito [OSCURATO:PERSONA] Francesco, dipendente della concessionaria, che aveva confermato dettagliatamene tali circostanze.

Il tema sollevato dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], secondo cui costoro non si sarebbero mai recati nell'autosalone, al quale avrebbe avuto accesso soltanto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], è stato motivatamente disatteso (fg. 23 s), allorché la CORTE ha illustrato gli elementi a sostegno della presenza di tutti gli imputati nelle ripetute visite effettuate, e in particolare le deposizioni di PANNELLA e di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali era venuta fuori la consegna dapprima della [OSCURATO:PERSONA] e poi della [OSCURATO:PERSONA], e come in una di queste visite [OSCURATO:PERSONA] Giovanni avesse esibito una pistola a tamburo e l'avesse posta sulla scrivania di [OSCURATO:PERSONA].

Non trova riscontro la censura difensiva secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe valorizzato i testimoni delle difese, poiché essa invece ha dato conto di quanto affermato da LIGUORI [OSCURATO:PERSONA] e da SITO Giuseppe, da cui ha tratto conferma del quadro probatorio sfavorevole per i [OSCURATO:PERSONA]; - il delitto di cui al capo 4) (fg. 25), pure relativo a tutti gli imputati, proprio in relazione alla pistola a tamburo mostrata da [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e posta sulla scrivania di [OSCURATO:PERSONA], durante uno dei loro accessi all'autosalone; - il delitto di cui al capo 5) (fg. 27 ss), posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta delle testimonianze rese da CICCONE Giovanni, dal figlio di costui Salvatore, e da D'URSO Michele, oltre che delle immagini degli impianti di videosorveglianza.

La tesi difensiva della sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni invece che del tentativo di estorsione è stata dalla CORTE adeguatamente contrastata sottolineando che debitore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di tre telefoni mobili erano AMMENDOLA Antonio con i figli, mentre di CICCONE Giovanni, che pure da testimone aveva riferito di essere intervenuto come intermediario e come garante per il buon esito di un rientro dal debito rateizzato, il Collegio di appello ha descritto perché non doveva reputarsi credibile.

Rispetto a una disamina così articolata e puntuale, le censure di merito contenute nei ricorsi corrispondono a critiche alle argomentazioni dei giudici di cui la difese non condividono il ragionamento, ma non prospettano specifici errori valutativi rilevanti sotto il profilo giuridico o di vizio di motivazione.

7. Manifestamente infondata è anche la censura, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, circa il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. quanto al reato di cui al capo 3).

La CORTE di NAPOLIha ben chiarito che il primo veicolo, cioè la [OSCURATO:PERSONA], aveva un valore modesto ma non irrisorio, mente la [OSCURATO:PERSONA] aveva un valore commerciale tutt'altro che esiguo, pari a 5.000 euro, a tacere che l'estorsione aveva riguardato anche altri veicoli, e che un tentativo di estorsione aggravato e continuato non può far coincidere l'entità del danno col semplice prezzo di uno o due degli oggetti materiali costituenti il compendio dei reati, dovendosi tener conto del timore e dell'agitazione provocati alle vittime.

8. Altrettanto manifestamente infondato è il motivo, relativo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riguardante il diniego delle attenuanti generiche.

La valutazione operata dalla CORTE (fg. 32 s) è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità, allorché ha richiamato l'obiettiva gravità dei fatti, la loro consumazione in tempi ravvicinati, la personalità dell'imputato, evocata non in termini generici, bensì facendo riferimento anche al comportamento processuale del tutto privo di resipiscenza, e anzi irrispettoso nei confronti dei giudicanti, tanto da richiedere l'intervento in udienza della polizia giudiziaria su sollecitazione del Giudice.

Tutto ciò riguarda la considerazione di elementi di fatto, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inannmissibilita' di tutti i ricorsi; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso del proprio assistito, [OSCURATO:PERSONA], e del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] GENN2KAZD, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta alle conclusioni scritte, e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 24/06/2020- dep. 21/07/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di NAPOLI in data 20/02/2019 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I Giovanni ciascuno a pena di giustizia, unificati per continuazione i delitti a ognuno contestati: - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentativo di estorsione continuato e aggravato dall'uso dell'arma e dalla loro realizzazione in luogo di privata dimora in danno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cui aveva richiesto, senza ottenerla, la somma di 20 euro (capo 1) e detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (capo 2), commessi ad ACERRAI'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - tutti e tre per i reati di concorso in tentativo di estorsione, ed estorsione, continuati e aggravati dal numero delle persone, in danno di [OSCURATO:PERSONA] Pasquale e PANNELLA Domenico, rispettivamente proprietario e gestore della rivendita di veicoli [OSCURATO:PERSONA], che avevano costretto a consegnare loro una [OSCURATO:PERSONA], e quindi, in sostituzione, una [OSCURATO:PERSONA] (capo 3), e di concorso in detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (capo 4), commessi ad ACERRA fino al 14/09/2017; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in tentativo di estorsione aggravato dall'uso dell'arma e dalla realizzazione in luogo di privata dimora in danno di CICCONE Angelo (capo 5), commesso ad ACERRA il 29/09/2017. 2. Tutti gli imputati propongono ricorso per cassazione, ciascuno per il tramite dei rispettivi difensori. 2.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce come unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen. per carenza di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità. Propone una differente ricostruzione del fatto di cui al capo 3) e sostiene che PANNELLA, proprietario dell'autorivendita [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito non già di estorsioni, bensì di 'problemi' intercorsi con gli imputati, dovuti a un loro fare arrogante; aggiunge che lo stesso PANNELLA aveva correlato in particolare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alle sue non buone condizioni di salute. Dal canto suo [OSCURATO:PERSONA], gestore della medesima autorivendita, aveva confermato di non aver subito minacce o intimidazioni, ma di aver avuto con gli imputati qualche divergenza a proposito di vetture mal funzionanti. Quanto alla esplosione di colpi di arma da fuoco contro le vetrine della concessionaria, [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito che essi risalivano a un periodo in cui gli imputati erano già detenuti. Il ricorrente pone la questione della avvenuta utilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni predibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] e di PANNELLA, e sostiene che non 2 A ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 500 co. 4 cod. proì pen., come invece i Giudici del merito hanno ritenuto, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Nel ricorso vi è un cenno anche alla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., essendo modesto il valore dell'autovettura che avrebbe rappresentato il compendio della estorsione. A proposito del delitto di cui al capo 5) , l'imputato prospetta una ricostruzione alternativa del fatto, e asserisce di essere stato creditore di CICCONE Giovanni, e di essersi portato nell'abitazione di costui al solo fine di ottenere il pagamento di quanto gli era dovuto per aver acquistato dei telefoni mobili, tanto che il giorno successivo il diverbio la presunta vittima gli aveva consegnato il denaro: censura di incoerenza le dichiarazioni rese da CICCONE. Contesta il diniego della attenuanti generiche, e sottolinea - quali elementi che ne avrebbero suggerito il riconoscimento - i propri trascorsi di calciatore, stroncati da un problema di salute e seguiti dal suo impegno nella nazionale italiana di calcio disabili, l'avere la responsabilità di una famiglia con tre figli, l'assenza di gravi precedenti penali e dell'inserimento in circuiti criminali. Censura altresì la quantificazione della pena, che non avrebbe tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per carenza di motivazione quanto alla utilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni predibattimentali delle persone offese, sentite come testimoni. La lettura di quanto da essi dichiarato nel corso delle indagini è avvenuta ai sensi dell'art. 500 co. 2 cod. proc. pen., ma non vi erano i presupposti per il loro inserimento nel fascicolo del dibattimento, ai sensi del comma 4 di tale disposizione: non certamente quanto a [OSCURATO:PERSONA], non essendo rilevanti i colpi di arma da fuoco contro le vetrine della concessionaria [OSCURATO:PERSONA], sia perché temporalmente distanti rispetto alle presunte minacce, sia perché non erano stati identificati gli autori del gesto, e quindi non era possibile finalizzarli alla ritrattazione di [OSCURATO:PERSONA]; - come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alle norme incriminatrici evocate. Sostiene la non credibilità della tesi dell'estorsione, se pure tentata, quanto al capo 1), perché se l'imputato avesse avuto tale intenzione avrebbe preteso una somma ben superiore a quella minima richiesta, tanto più che la persona offesa era titolare di una agenzia di onoranze funebri, e anche un soggetto di elevata caratura criminale, non certamente intimidabile da un giovane sbandato, il quale gli aveva soltanto domandato poco denaro per acquistare un farmaco cf) che serviva per il padre. Per i delitti sub 3) e 4) la difesa contesta che vi fosse un compendio probatorio tale da identificare il ruolo avuto dall'imputato, e quindi il profilo della sua responsabilità, senza dire che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, non anche a [OSCURATO:PERSONA], la pretesa della consegna di una autovettura. Infine, per il delitto sub 5) censura la mancata valorizzazione delle testimonianze portate a difesa, poiché CICCONE Giovanni e AMMENDOLA Antonio avevano confermato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto dei telefoni mobili ai componenti della famiglia AMMENDOLA tramite lo stesso CICCONE, con l'accordo per un pagamento rateale, garantito da CICCONE: la CORTEterritoriale avrebbe dovuto quanto meno considerare la subordinata dell'ipotesi di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Non sarebbe stata correttamente verificata l'aggravante dell'uso delle armi, in mancanza della identificazione degli autori della esplosione dei colpi di arma da fuoco contro l'abitazione di CICCONE. 2.3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni deduce come unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione agli art. 192 e 195 cod. proc. pen. Propone anch'egli la questione della inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 500 co. 4 cod. proc. pen., essendo mancato qualsiasi accertamento in ordine agli elementi di cui al co. 5 della stessa disposizione, e pone a confronto le dichiarazioni iniziali della persona offesa con quelle dei testimoni escussi nel dibattimento di primo grado, per concludere che non avrebbe trovato riscontri quanto da [OSCURATO:PERSONA] in origine asserito in ordine ai mancati pagamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA], al valore dell'autovettura e all'uso di arma da fuoco. Censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonostante il valore modesto della vettura [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Tutte e tre sollecitano questa S.C. a una differente ricostruzione dei fatti di cui alle imputazioni; nella stessa direzione, censurano la ritenuta attendibilità delle presunte vittime, quanto meno alla stregua di quanto da loro riferito prima del dibattimento, e la mancata considerazione dei testi proposti dalla difesa. Sul piano dello stretto diritto, contestano l'avvenuta applicazione nel giudizio di primo grado, confermato in grado di appello, del disposto di cui all'art. 500 co. 4 cod. proc. pen., cui è conseguita l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalle persone offese, e - quanto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] Giovanni - il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., mentre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] censura altresì il diniego delle attenuanti generiche. 2. In ordine logico, è prioritaria - rispetto alla affermazione della responsabilità - la questione della utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, e non confermate nel dibattimento, dalle vittime delle estorsioni tentate e consumate. Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. da ultimo Sez. 3 sentenza n. 19155 del 15/04/2021 dep. 17/05/2021 Rv. 281879 imputato O) è nel senso che "ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste che rifiuti di deporre, è richiesta la sussistenza di «elementi concreti» per ritenere che il predetto sia stato sottoposto a pressioni, desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita intimidazione, purché connotata da precisione, obiettività e significatività". Gli "elementi concreti" (Sez. 2 sentenza n. 22440 del 05/05/2016 dep. 27/05/2016 Rv. 267039 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro) "da un lato non possono coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna, dall'altro non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale, ma devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purché connotati da precisione, obiettività e significatività". È certo infatti che (cf. Cass. sez. F sent. n. 44315 del 12/09/2013 - dep. 31/10/2013 Rv. 258638) l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persone informate sui fatti, in presenza dei presupposti richiesti, rappresenta una eccezione prevista alla norma di cui all'art. 111 co. 5 Cost., che demanda alla legge di individuare i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per "effetto di provata condotta illecita". Il grado di prova richiesto a dimostrazione di "elementi concreti" per ritenere che il teste sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso si colloca tra due estremi: da un lato, non può pretendersi che lo standard sia quello dalla formazione della prova in dibattimento, necessaria per una sentenza di condanna; dall'altro, gli "elementi concreti" non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale. 5 i‘ Va fatto riferimento a parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito qualunque elemento può risultare sintomatico, purché connotato da precisione, obiettività e significatività. Lo stesso precetto costituzionale, nella sua perentorietà, non definisce il grado della prova, che va individuato dal giudice in concreto secondo standard che rifuggano, come si è appena sottolineato, per un verso dal semplice sospetto, per altro verso dalla prova al di là di ogni ragionevole dubbio: la disposizione di cui all'art. 500 co. 4 cod. proc. pen. non specifica le forme con le quali vadano assunti gli elementi dimostrativi, utilizzabili per la verifica della intimidazione subita dal teste, e si limita a chiarire che i fatti di violenza o di minaccia, ovvero di offerta di utilità, siano desumibili sia da circostanze emerse prima e fuori del dibattimento sia, alternativamente o congiuntamente, da circostanze emerse nel dibattimento. 3. Nella specie, la CORTE territoriale, in modo conforme alle valutazioni del TRIBUNALE, ha operato una corretta applicazione della norma in esame, poiché ha ricordato, quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che nei primi giorni di gennaio 2018, a brevissima distanza dall'arresto degli imputati, eseguito il 5/12/2017, colpi di arma da fuoco erano stati esplosi contro le vetrine della concessionaria [OSCURATO:PERSONA], di cui il testimone era gestore. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi riferito ai Carabinieri di aver ricevuto minacce da [OSCURATO:PERSONA] Antonio, figlio di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e fratello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], pur se in un successivo verbale raccolto dagli stessi militi egli aveva ritrattato tale accusa. La CORTE ha affiancato a tale circostanza la descrizione dettagliata del comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento, e i ricorsi hanno omesso di confrontarsi con tale passaggio della motivazione. Ha illustrato che il testimone non aveva spiegato la ragione della versione difforme rispetto a quanto asserito durante le indagini; aveva mostrato timore nei confronti degli imputati presenti in aula; aveva negato di conoscere [OSCURATO:PERSONA] Antonio, pur dopo che lo aveva indicato ai Carabinieri quale autore di minacce verso di lui; aveva riservato particolare rispetto per [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, tenendo a precisare che costui mai si era recato nella sede di [OSCURATO:PERSONA]; aveva manifestato interesse per la sorte processuale degli imputati, quale effetto delle sue dichiarazioni, sostenendo che loro non potevano rischiare se non avevano fatto niente; aveva addirittura assunto un atteggiamento difensivo verso i [OSCURATO:PERSONA]; era giunto a negare circostanze concordemente riferite dal suocero PANNELLA e dal dipendente dell'autosalone [OSCURATO:PERSONA], e a sostenere di aver sottoscritto il verbale delle informazioni rese ai Carabinieri senza averle lette.4. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha quindi correttamente esposto gli argomenti alla stregua dei quali i fatti che incontestabilmente avevano colpito la sede di [OSCURATO:PERSONA], se pure non direttamente attribuibili agli imputati, fossero riconducibile alle ragioni del loro arresto, e quindi avessero condizionato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] durante il giudizio, integrando - in uno col descritto atteggiamento tenuto durante la testimonianza resa in dibattimento - quegli "elementi concreti" di indebita pressione sul testimone di cui all'art. 500 co. 4 e co. 5 cod. proc. pen., la cui sussistenza rende utilizzabili le dichiarazioni rilasciate dal testimone durante le indagini. La CORTE partenopea ha pure valorizzato la testimonianza di LIGUORI [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche, il quale aveva asserito dei problemi cui si andava incontro se si ci poneva contro i [OSCURATO:PERSONA], e quindi della necessaria accondiscendenza che doveva seguire la manifestazione delle loro esigenze: per la CORTE un esempio di tale accondiscendenza era stato l'atteggiamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali indicazioni, come rilevato dal P.G. nelle sue conclusioni, la difesa si è limitata a criticare genericamente le conclusioni dei Giudici del merito, senza prospettare specifici elementi di segno contrario rispetto a quelli - come si è detto -, numerosi e altamente significativi, evidenziati dalla Corte d'appello come "concreti", e tali da esercitare pressione e intimidazione su [OSCURATO:PERSONA]. Discorso analogo vale per [OSCURATO:PERSONA], il quale, come spiega la sentenza impugnata al fg. 11, solo a seguito della contestazione da parte della polizia giudiziaria, accompagnata dalle immagini della videosorveglianza, aveva ammesso di aver ricevuto la 'visita' a casa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e che colpi di arma da fuoco erano stati esplosi contro la propria abitazione al suo rifiuto di consegnare la somma che gli era stata richiesta, oltre che di avere nuovamente rivisto l'imputato il quale, a distanza di poche ore, gli aveva domandato se lo avesse denunciato. 5. Le argomentazioni difensive contenute nei tre ricorsi riguardanti la responsabilità di ciascun imputato puntano a escluderla ipotizzando una differente ricostruzione dei fatti, pur in presenza di una c.d. "doppia conforme": ciò tuttavia non è ammissibile in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). E questo non è avvenuto nel caso di specie.L'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. La manifesta infondatezza dei motivi che riguardano il merito delle vicende sintetizzate dalle imputazioni deriva dalla collocazione dei motivi medesimi al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099): la loro valutazione era, in via esclusiva, riservata al primo e al secondo grado del giudizio, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 6. Nei ricorsi vi è la mera reiterazione di quanto già illustrato nei motivi di appello, cui la CORTE territoriale ha puntualmente risposto, allorché ha reso motivazione, congrua e coerente, della inequivocità delle condotte estorsive, consumate e tentate, e della detenzione e del porto delle armi. Così il Collegio di appello ha ricostruito: il delitto di cui al capo 1) (fg. 8 ss), attribuito al solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo alle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del figlio Carmine, oltre che alle immagini della videosorveglianza, il cui esiti si saldano col racconto dei testimoni. Ha pure compiutamente risposto ai rilievi difensivi sul fatto, e ha spiegato l'irrilevanza della frase della persona offesa di non avere paura di niente, che anzi aveva costituito una sorta di conferma di una minaccia ricevuta, cui egli aveva resistito: il delitto era stato infatti contestato quale tentativo di estorsione. Ha affrontato l'obiezione secondo cui la visita all'alba effettuata dall'imputato alla sua abitazione era stata dettata dalla necessità di procurare una medicina per il padre dello stesso imputato, e ha ricordato come [OSCURATO:PERSONA] avesse offerto al ricorrente 10 euro invece di 20, che gli erano stati rifiutati, a conferma che quella necessità non esisteva; - il delitto di cui al capo 2) (fg. 12 ss), pure a carico del solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a conferma della lettura complessiva dell'accaduto già data dal TRIBUNALE, poiché i colpi di arma da fuoco erano stati esplosi contro l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] appena quattro minuti dopo la richiesta a costui rivolta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e dal primo respinta: essa infatti era venuta da una vettura di tipo, marca e colore identici a quella con la quale l'imputato si era recato poco prima, ed era stato visto, a casa di [OSCURATO:PERSONA]; il delitto di cui al capo 3) (fg. 13 ss), relativo a tutti gli imputati, sulla base, oltre che delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], acquisite per quanto prima esposto ai sensi dell'art. 500 co. 4 cod. proc. pen., anche di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA]. Costui, una volta sollecitato ai sensi dell'art. 500 co. 2 cod. proc. pen., aveva nella sostanza confermato quel che aveva asserito durante le indagini, e cioè che la vettura [OSCURATO:PERSONA] era stata consegnata ai [OSCURATO:PERSONA] senza corrispettivo e a seguito di minacce, che successivamente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si era recato nella sua abitazione usando una condotta intimidatrice, che le nuove vetture erano state richieste con analoghe modalità. A ciò si aggiunge quel che aveva riferito [OSCURATO:PERSONA] Francesco, dipendente della concessionaria, che aveva confermato dettagliatamene tali circostanze. Il tema sollevato dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], secondo cui costoro non si sarebbero mai recati nell'autosalone, al quale avrebbe avuto accesso soltanto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], è stato motivatamente disatteso (fg. 23 s), allorché la CORTE ha illustrato gli elementi a sostegno della presenza di tutti gli imputati nelle ripetute visite effettuate, e in particolare le deposizioni di PANNELLA e di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali era venuta fuori la consegna dapprima della [OSCURATO:PERSONA] e poi della [OSCURATO:PERSONA], e come in una di queste visite [OSCURATO:PERSONA] Giovanni avesse esibito una pistola a tamburo e l'avesse posta sulla scrivania di [OSCURATO:PERSONA]. Non trova riscontro la censura difensiva secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe valorizzato i testimoni delle difese, poiché essa invece ha dato conto di quanto affermato da LIGUORI [OSCURATO:PERSONA] e da SITO Giuseppe, da cui ha tratto conferma del quadro probatorio sfavorevole per i [OSCURATO:PERSONA]; - il delitto di cui al capo 4) (fg. 25), pure relativo a tutti gli imputati, proprio in relazione alla pistola a tamburo mostrata da [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e posta sulla scrivania di [OSCURATO:PERSONA], durante uno dei loro accessi all'autosalone; - il delitto di cui al capo 5) (fg. 27 ss), posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta delle testimonianze rese da CICCONE Giovanni, dal figlio di costui Salvatore, e da D'URSO Michele, oltre che delle immagini degli impianti di videosorveglianza. La tesi difensiva della sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni invece che del tentativo di estorsione è stata dalla CORTE adeguatamente contrastata sottolineando che debitore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di tre telefoni mobili erano AMMENDOLA Antonio con i figli, mentre di CICCONE Giovanni, che pure da testimone aveva riferito di essere intervenuto come intermediario e come garante per il buon esito di un rientro dal debito rateizzato, il Collegio di appello ha descritto perché non doveva reputarsi credibile. Rispetto a una disamina così articolata e puntuale, le censure di merito contenute nei ricorsi corrispondono a critiche alle argomentazioni dei giudici di cui la difese non condividono il ragionamento, ma non prospettano specifici errori valutativi rilevanti sotto il profilo giuridico o di vizio di motivazione. 7. Manifestamente infondata è anche la censura, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, circa il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. quanto al reato di cui al capo 3). La CORTE di NAPOLIha ben chiarito che il primo veicolo, cioè la [OSCURATO:PERSONA], aveva un valore modesto ma non irrisorio, mente la [OSCURATO:PERSONA] aveva un valore commerciale tutt'altro che esiguo, pari a 5.000 euro, a tacere che l'estorsione aveva riguardato anche altri veicoli, e che un tentativo di estorsione aggravato e continuato non può far coincidere l'entità del danno col semplice prezzo di uno o due degli oggetti materiali costituenti il compendio dei reati, dovendosi tener conto del timore e dell'agitazione provocati alle vittime. 8. Altrettanto manifestamente infondato è il motivo, relativo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riguardante il diniego delle attenuanti generiche. La valutazione operata dalla CORTE (fg. 32 s) è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità, allorché ha richiamato l'obiettiva gravità dei fatti, la loro consumazione in tempi ravvicinati, la personalità dell'imputato, evocata non in termini generici, bensì facendo riferimento anche al comportamento processuale del tutto privo di resipiscenza, e anzi irrispettoso nei confronti dei giudicanti, tanto da richiedere l'intervento in udienza della polizia giudiziaria su sollecitazione del Giudice. Tutto ciò riguarda la considerazione di elementi di fatto, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.
Sentenza Cassazione n. 00034/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris