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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09058/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.C.A. in liquidazione, sedente in Monza, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - resistente – Avverso la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 5095/2017, depositata il 5 dicembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’odierna ricorrente propone ricorso in cassazione, fondato su unico motivo, avverso la decisione d’appello in epigrafe che riformava la decisione di primo grado, resa dalla CTP, relativa al ricorso avverso atti di accertamento e conseguenti cartelle con cui si contestavano l’addebito della contribuzione evasa sugli importi inseriti in busta paga ai dipendenti a titolo di rimborso spese, indennità automezzo e trasferta Italia.

L’Agenzia non si è costituita a mezzo di tempestivo controricorso, limitandosi a depositare un atto di costituzione.

Successivamente con atto del 26 marzo 2023 il difensore della ricorrente dà atto dell’intervenuto fallimento di quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, costituito (per quanto è dato di capire) dai fatti posti a fondamento delle sentenze rese dal Tribunale di Monza e dalla Corte d’Appello di Milano, con le quali venivano in parte accolte le doglianze della ricorrente avverso i verbali di accertamento INPS ed INAIL, che sarebbero stati posti dall’Agenzia a fondamento dei propri atti impositivi qui impugnati. 2.Va premesso che l’intervenuto fallimento della ricorrente, essendosi manifestato con sentenza dichiarativa in corso di giudizio di cassazione, non determina l’interruzione del processo, e dunque ai fini della decisione risulta irrilevante.

Ciò precisato, il vizio denunciato, configurato dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., attiene al fatto che il giudice d’appello non abbia esaminato un fatto storico decisivo ai fini della controversia.

Nella specie, per come detto sopra, tale fatto sarebbe costituito dalle suddette pronunce del Tribunale e della Corte d’Appello, tutt’altro che ignorate dalla CTR che le cita espressamente nella parte in fatto.

Orbene la CTR, oltre a ciò, dopo aver chiarito che la controversia nasce da “irrogazione di sanzioni per omesse ritenute alla fonte” (chiarimento che si durerebbe fatica ad individuare nello stesso ricorso in cassazione), dà atto del parziale accoglimento delle ragioni del ricorrente da parte delle due citate sentenze, riporta ampi brani della decisione della Corte d’appello, e giunge ad una propria decisione che quindi non può dirsi ignorare quei dati storici il cui “omesso esame” assume la ricorrente.

3. Da quanto precede emerge l’infondatezza del ricorso.

Nulla per le spese non essendosi l’Agenzia costituita con tempestivo controricorso.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.C.A. in liquidazione, sedente in Monza, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - resistente – Avverso la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 5095/2017, depositata il 5 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’odierna ricorrente propone ricorso in cassazione, fondato su unico motivo, avverso la decisione d’appello in epigrafe che riformava la decisione di primo grado, resa dalla CTP, relativa al ricorso avverso atti di accertamento e conseguenti cartelle con cui si contestavano l’addebito della contribuzione evasa sugli importi inseriti in busta paga ai dipendenti a titolo di rimborso spese, indennità automezzo e trasferta Italia. L’Agenzia non si è costituita a mezzo di tempestivo controricorso, limitandosi a depositare un atto di costituzione. Successivamente con atto del 26 marzo 2023 il difensore della ricorrente dà atto dell’intervenuto fallimento di quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, costituito (per quanto è dato di capire) dai fatti posti a fondamento delle sentenze rese dal Tribunale di Monza e dalla Corte d’Appello di Milano, con le quali venivano in parte accolte le doglianze della ricorrente avverso i verbali di accertamento INPS ed INAIL, che sarebbero stati posti dall’Agenzia a fondamento dei propri atti impositivi qui impugnati. 2.Va premesso che l’intervenuto fallimento della ricorrente, essendosi manifestato con sentenza dichiarativa in corso di giudizio di cassazione, non determina l’interruzione del processo, e dunque ai fini della decisione risulta irrilevante. Ciò precisato, il vizio denunciato, configurato dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., attiene al fatto che il giudice d’appello non abbia esaminato un fatto storico decisivo ai fini della controversia. Nella specie, per come detto sopra, tale fatto sarebbe costituito dalle suddette pronunce del Tribunale e della Corte d’Appello, tutt’altro che ignorate dalla CTR che le cita espressamente nella parte in fatto. Orbene la CTR, oltre a ciò, dopo aver chiarito che la controversia nasce da “irrogazione di sanzioni per omesse ritenute alla fonte” (chiarimento che si durerebbe fatica ad individuare nello stesso ricorso in cassazione), dà atto del parziale accoglimento delle ragioni del ricorrente da parte delle due citate sentenze, riporta ampi brani della decisione della Corte d’appello, e giunge ad una propria decisione che quindi non può dirsi ignorare quei dati storici il cui “omesso esame” assume la ricorrente. 3. Da quanto precede emerge l’infondatezza del ricorso. Nulla per le spese non essendosi l’Agenzia costituita con tempestivo controricorso. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unif
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