CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROSlNI; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto con destrezza; Considerato che il ricorso è generico, poiché si esaurisce in meri enunciati privi di ragioni a sostegno, facenti leva, peraltro, sulla carenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. senza indicazione di quale ipotesi, tra quelle contemplate dalla norma, sarebbe configurabile nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/