Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 agosto 1985

Cassazione n. 05085/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1985 avverso l'ordinanza emessa nei suoi confronti il 18/05/2023 dal Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agostino, del foro di [OSCURATO:PERSONA], che, in difesa dell'imputato, hanno concluso riportandosi ai motivi del ricorso e insistendo per il suo accoglimento, anche segnalando, su richiesta del Presidente, che l'imputato attualmente è sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora e obbligo di presentazione. RITENUTO IFIl FATTO 1. Con ordinanza del 18 maggio 2023 il Tribunale d'i [OSCURATO:PERSONA], rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautela in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai tentativi di acquisto illecito di cocaina descritti nei 3 e 4 delle imputazioni provvisorie.2. Con gli atti di ricorso redatti dai difensori di Prossomariti si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Nel primo motivo dell'atto di ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agostino si deduce violazione della legge e vizio della motivazione nel ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione a entrambi i reati: circa il capo 3, si evidenzia che nello stesso provvedimento si riconosce che non fu raggiunto un accordo sull'acquisto della cocaina relativamente alla qualità e alla quantità sicché deve ritenersi che gli indagati si limitarono o assumere inFormazioni mentre, per altro verso, sondavano altri canali di approvvigionamento; circa il capo 4, si evidenzia che Prossomariti non partecipò all'incontro fra i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né è chiarito quali contenuti ebbe tale incontro. Nel primo motivo dell'atto di ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si assume che dai dati acquisiti non risulta che Prossomariti abbia partecipato alle trattative relative all'acquisto di cocaina oggetto dei capi 3 e 4 delle imputazioni provvisorie. 2.2. Nel secondo motivo dell'atto di ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agostino si deduce violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. nel ravvisare esigenze cautelari concrete e attuali sebbene il reato risalga al 2020, sia stata esclusa l'aggravante ex art. 461.bis. 1 cod. pen. e non emergano elementi attuali che denotino il suo inserimento in ambienti criminali, mentre ingiustificato risulta, per escludere l'inidoneità di una misura cautelare meno afflittiva, il riferimento a esigenze cautelari afferenti a altro procedimento e ai parenti del ricorrente. Nel secondo e nel terzo motivo dell'atto di ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si osserva che è una mera congettura asserire che Prossomariti fosse inserito nei circuiti criminali del traffico di stupefacenti e che il Tribunale non ha giustificato la decisione di confermare l'applicazione della misura cautelare più restrittiva e di scartare l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con l'utilizzo di un dispositivo elettronico di controllo, trascurando peraltro che i parenti coindagati di Prossomariti sono ristretti in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso concernenti la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sono infondati. L'ordinanza impugnata, dopo avere descritto le attività criminali oggetto delle indagini e i rapporti della famiglia di Prossomariti con quella del coindagato Pelle (p. 1-4), ha rilevato che il ricorrente è stato quattro anni in carcere per il reato ex art. 416-bis cod. pen. e, scarcerato il 25 gennaio 2020, dopo essergli stata a revocata il 18 maggio 2020 la residuale misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, risulta, dalle conversazioni intercettate, avere iniziato una serie di specifiche attività strumentali al traffico di droga assieme a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] contattando a questo scopo diverse persone, come emerge dai contenuti delle conversazioni intercettate richiamati nell'ordinanza impugnata che indicano la quantità e la natura della sostanza da acquistare (p. 4-10), configurando, così, «trattative serie e concrete con fornitori, poi non andate a buon fine per il mancato raggiungimento dell'accordo, a seconda dei casi, sul prezzo, sulla qualità e sulla quantità» (p. 10-11). Il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio si configura quando l'iter criminis si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore relativamente alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza (Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu) Rv. 259283). 2. Infondati sono pure i motivi di ricorso c:oncernenti le esigenze cautelari. Il Tribunale ha valutato che Prossomariti parente e amico di ‘ndranghetisti, indagato quale mediatore in traffici di sostanze stupefacenti gestiti dalla 'ndrangheta — è tornato a delinquere pur dopo avere trascorso quattro anni di custodia cautelare in carcere per il reato ex art. 416-bis cod. pen. e ha intrattenuto rapporti di affari relativi ai considerevoli quantitativi di sostanze stupefacente con esponenti di cosche di 'ndrangheta in Calabria. Inoltre, con motivazione non irragionevole, il Tribunale ha escluso, considerato lo stile di vita e la rilevante pericolosità del ricorrente, che misure meno restrittive della custodia carcere possano precludere a Prossomariti rapporti, anche con i parenti, che diano seguito alle sue attività delittuose. 2. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricor
Sentenza Cassazione n. 05085/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris