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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 24983/2022

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RDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27572/2016 R.G. proposto ,da [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Scaravilli ed elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre 1; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Tonno n. 107/2016 20 2 2 pubblicata il 27 maggio 2016.

A335 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 27 febbraio 2013 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] srl (da ora UPS) ha esposto che: era un corriere espresso operativo nel settore delle spedizioni di documenti e piccoli pacchi, avvalendosi di terzi sub vettori, e di avere concluso due contratti di subtrasporto con un altro vettore professionale, di nome CR&A; i funzionari ispettivi dell'[OSCURATO:PERSONA] le avevano notificato il 21 gennaio 2013 un verbale unico di accertamento e notificazione, con il quale avevano riqualificato i due contratti di subtrasporto come contratti di appalto ed avevano affermato la sua responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, per gli inadempimenti di natura contributiva commessi da CR&A nel --- periodo dal 2007 al 2011, intimandole il pagamento dell'importo di C 67.644,50, di cui C 15.365,50 richiesti a titolo di sanzioni ed il resto per contributi.

UPS ha domandato che fosse dichiarata la nullità del menzionato verbale unico.

L'll marzo 2013 il Tribunale di Brescia ha ingiunto ad UPS di pagare all'[OSCURATO:PERSONA] la somma di C 69.931,00, nonché gli ulteriori importi per somme aggiuntive e gli interessi legali.

UPS ha proposto, quindi, opposizione contro il decreto menzionato.

Il Tribunale di Brescia, nel contraddittorio delle parti, riunite le cause, con sentenza n. 437/2015, ha accolto i ricorsi e revocato il decreto ingiuntivo opposto.L'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d'appello di Brescia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 107/2016, ha integralmente accolto.

UPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

UPS ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente, si rileva l'inammissibilità del controricorso.

Infatti, dalla documentazione agli atti questo risulta notificato il 9 gennaio 2017, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 25 novembre 2016.

Ai sensi dell'art. 370 c.p.c., "La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso", il quale è, in base al disposto dell'art. 369 c.p.c., di venti giorni a decorrere dall'ultima notificazione "alle parti contro le quali è proposto".

Il controricorso, pertanto, avrebbe dovuto essere notificato entro il 4 gennaio 2017.

Ne consegue la sua inammissibilità per tardività della notifica. 2) Con il primo motivo UPS lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, da 1678 a 1702 c.c., 2 e 6 del d.lgs. n. 286 del 2005, 1655 c.c., 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c. poiché la corte territoriale avrebbe errato nel qualificare come "appalto di servizi di trasporto" i due contratti di subtrasporto oggetto di causa.UPS rileva che la Corte d'appello di Brescia aveva esteso impropriamente l'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, disposizione eccezionale, ad un'ipotesi, l'appalto di servizi di trasporto, non prevista dalla legge.

Inoltre, osserva che il giudice di secondo grado non avrebbe dovuto dare rilievo, ai fini della distinzione fra contratto di trasporto e di appalto, ai requisiti della ripetitività/continuatività della prestazione e della predisposizione di un'organizzazione di mezzi funzionale al soddisfacimento delle esigenze del committente.

In particolare, sottolinea che nulla impedisce alle parti di concludere un contratto di trasporto duraturo senza che questo debba essere qualificato come appalto e che la continuatività delle prestazioni è del tutto compatibile con la causa del trasporto singolo occasionale.

L'elemento organizzativo è, poi, caratteristico dell'attività del vettore professionale, il quale è un imprenditore che organizza ed appronta mezzi propri per lo svolgimento delle relative attività d'impresa.

Per parte ricorrente, quindi, la differenza fra trasporto ed appalto andrebbe individuata nella specialità della prestazione del primo.

In questo senso deponevano varie clausole dei due contratti in esame, che attribuivano a CR&A l'incarico di presa in carico e di consegna delle spedizioni con la raccolta degli incassi, escludevano un vincolo di esclusiva e la non continuità dei trasporti de quibus, rendevano CR&A responsabile per il trasporto delle merci pericolose e la rendevano unica responsabile degli inadempimenti, valorizzandone l'autonomia organizzativa.

UPS evidenzia, soprattutto, che il corrispettivo pattuito non era forfettizzato o predeterminato, non essendo stato concordato un minimo garantito.

La corte territoriale avrebbe errato, quindi, nel dare rilievo al fatto che i trasporti non fossero determinati nel numero e riguardassero una zona specifica, nonché alla circostanza che i contratti erano stati conclusi per un tempo indeterminato con la previsione di un potere di recesso ad nutum con un preavviso di due mesi mediante la corresponsione di un'indennità sostitutiva.

Inoltre, parte ricorrente censura la decisione di appello nella parte ove afferma che CR&A aveva assunto l'incarico di eseguire delle prestazioni che non erano accessorie al contratto di trasporto, quali: - incassare il corrispettivo e versarlo, pena il pagamento di una penale; - informare UPS di tutti gli eventi rilevanti od inusuali che dovessero verificarsi nel territorio, coinvolgendo gli interessi di UPS; - rispettal'obbligo di riservatezza circa la totalità degli affari di UPS anche per i cinque anni successivi alla cessazione dei contratti in questione; - l'obbligo di manleva in capo a CR&A con riferimento alle pretese risarcitorie di clienti o terzi; - la facoltà di UPS di gestire autonomamente i contenziosi con i terzi rivalendosi sui corrispettivi dovuti a CR&A, clausola che avrebbe richiamato l'art. 1668 c.c., in tema di appalto; - l'obbligo per CR&A di utilizzare per la registrazione delle informazioni relative alle consegne ed alle prese in carico i dispositivi messi a disposizione da UPS; - l'obbligo per CR&A di verificare lia regolarità e completezza dei titoli di pagamento ricevuti secondo le istruzioni ricevute da UPS e la completezza dei documenti a disposizione, nonché rilasciare le ricevute e trasmettere l'originale a UPS.

In ogni caso, ad avviso di UPS, se anche i contratti in esame fossero stati qualificati come appalti di servizio di trasporto, trattandosi di contratti misti avrebbero dovuto essere assoggettati alla disciplina normativa del tipo prevalente, nella specie il contratto di trasporto, con esclusione, quindi, dell'applicabilità dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, concernente solo il contratto di appalto.

La doglianza è infondata.

La sentenza impugnata ha descritto i caratteri essenziali del contratto di appalto, nella specie di servizi di trasporto, e del contratto di trasporto, come desumibili dalle norme codicistiche e dalla più recente giurisprudenza di questa sezione.

In particolare, secondo quest'ultima giurisprudenza, alla quale si intende dare continuità, è configurabile — un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente.

Pertanto, può essere riqualificato come appalto di servizi di trasporto H rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di subtrasporto, ove ricorrano elementi di fatto tali da farlo ritenere non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma rientrante nell'ambito di un'unitaria e sistematica strategia di outsourcing (Cass., Sez.

L, n. 6449 del 6 marzo 2020).

La Corte di appello di Brescia ha accertato, in maniera coerente con l'orientamento ormai seguito dalla S.C, che, nella controversia in esame, i vari trasporti effettuati da CR&A per conto di UPS erano giunti a costituire, per via del concreto atteggiarsi dei negozi conclusi dalle parti, un unico rapporto contrattuale.

Il materiale raccolto in sede istruttoria rendeva palese la presenza di un appalto di servizio di trasporto, considerato che le parti anche dopo l'esecuzione dei singoli trasporti restavano reciprocamente obbligate, potendo, però, recedere con un preavviso di due mesi o ad nutum con il pagamento di un'indennità.

Nella sostanza, la corte territoriale ha verificato che CR&A si era impegnata ad effettuare, in maniera stabile e continuativa, una serie di prestazioni estranee al trasporto o subtrasporto che, nel complesso, non avevano carattere accessorio, ma qualificavano in maniera decisiva i contratti de quibus.

Varie clausole contrattuali, indicate dalla corte territoriale, deponevano nel senso dell'esistenza di un appalto di servizi di trasporto, come quelle che avevano stabilito: - un compenso calcolato non in relazione al singolo trasporto, ma in funzione del volume complessivo della merce trasportata; - l'esistenza di un obbligo di manleva della CR&A, con riserva, però, della gestione del contenzioso da parte di UPS; - l'obbligo di riservatezza circa tutti gli affari di UPS, destinato a durare anche per i cinque anni successivi alla fine del rapporto; - l'obbligo di utilizzare, per la registrazione delle consegne e prese in carico, i dispositivi messi a disposizione da UPS; - il divieto di soste non programmate per i veicoli durante il trasporto.

In particolare, risulta significativo che CR&A fosse obbligata ad informare UPS, anche senza una sua specifica richiesta, di tutti gli eventi rilevanti o inusuali che si fossero verificati sul territorio, così da coinvolgere gli interessi di UPS, con specifico riguardo allo sviluppo del mercato del territorio e che UPS stabilisse i requisiti dei veicoli utilizzati per le consegne e l'abbigliamento degli autisti impiegati per il trasporto, con la conseguenza che CR&A aveva in pratica assunto l'impegno di pubblicizzare l'attività di UPS.

Inoltre, i testi avevano dichiarato che: - il titolare di CR&A aveva un ufficio in UPS; - ogni autista aveva un giro fisso con area predeterminata di competenza;- per ogni consegna doveva essere seguita una procedura standard; - presso la sede della CR&A "non c'era nessuno"; - i dipendenti della CR&A lavoravano per UPS.

La corte territoriale ha così accertato la presenza di elementi di fatto che depongono nel senso che l'attività di CR&A era stata resa stabilmente funzionale alle esigenze di UPS, così realizzandosi, in fatto ed a prescindere dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, una esternalizzazione di fasi complesse del ciclo produttivo della committente, estranee al trasporto o subtrasporto e a singoli subtrasporti, con la necessaria presenza, in capo all'appaltatore, della organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dei servizi ulteriori, in maniera da realizzare una strategia di outsourcing nel settore trasporti.

Le considerazioni di parte ricorrente, volte ad evidenziare la coerenza delle singole pattuizioni sopra ricordate con la causa tipica del comune contratto di trasporto, non possono essere condivise.

Infatti, UPS analizza dette pattuizioni singolarmente, senza porle in relazione fra di loro, così contestando in maniera inadeguata l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali compiuta dalla Corte d'appello di Brescia.

Pertanto, ad esempio, anche se è possibile sostenere che un contratto finalizzato ad eseguire una pluralità di trasporti possa essere qualificato come comune contratto di trasporto, il collegamento di quest'ultima prescrizione con quelle concernenti l'organizzazione lavorativa di CR&A, che subordinano ogni scelta della stessa all'interesse esclusivo di UPS, rende solo formale il riferimento al contratto di trasporto e palesa la presenza di un appalto di servizi (di trasporto).

Si evidenzia che a deporre nel senso della stipulazione di un contratto di appalto di servizi di trasporto e non di trasporto sic et simpliciter non è, come sembra sostenere parte ricorrente, la semplice esistenza di un'organizzazione autonoma propria di chi presta il servizio, elemento che, in effetti, può ricorrere presso i trasportatori professionali, ma la circostanza che questa fosse subordinata alla realizzazione dell'interesse di UPS.

In quest'ottica, perde rilievo l'affermazione che il contratto di trasporto si differenzierebbe dall'appalto di servizi per specificità della prestazione del primo, atteso che, nella specie, la prestazione "trasporto" non era l'unica eseguita da CR&A e non era neppure la più importante.

Pertanto, trova applicazione quella giurisprudenza di legittimità per la quale è configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto ove si sia in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto„ in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare, connotati rivelatori di detta organizzazione essendo, normalmente, la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, l'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (Cass., Sez. 3, n. 14670 del 14 luglio 2015).

Al riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o subtrasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, palesino, a prescindere dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (Cass., Sez.

L, n.18751 del 13 luglio 2018) e non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentazione del processo produttivo tale da consentire di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio.Quanto all'affermazione di parte ricorrente che, comunque, l'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, non potrebbe essere applicato, trattandosi di norma eccezionale, all'appalto di servizi di trasporto, si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, ha evidenziato che la stessa ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti (del subfornitore, nel caso all'esame del Giudice delle leggi), atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.

Le considerazioni della Corte costituzionale relative alle esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice sono valide pure nella vicenda in esame, dovendosi tenere in conto nelle esternalizzazioni della produzione, con spezzettamento di segmenti produttivi, che il beneficiario finale della prestazione non si può sottrarre all'obbligo contributivo nei confronti di coloro che hanno partecipato all'esecuzione del servizio, ancorché non ricorra, formalmente, un normale appalto. 3) Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. poiché la corte territoriale non avrebbe chiarito le ragioni per le quali la disposizione contrattuale in punto di corrispettivo e l'accordo pubblicitario fossero indici sintomatici dell'esistenza di un appalto di servizi di trasporto.La doglianza non deve essere esaminata, alla luce del rigetto del primo motivo di ricorso. 4) Il ricorso è respinto.

Nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese di lite, poiché il controricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per tardività della notifica.

Sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (Cass., Sez. 6-L, n. 1778 del 29 gennaio 2016), se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, - rigetta il ricorso; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27572/2016 R.G. proposto ,da [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Scaravilli ed elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre 1; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Tonno n. 107/2016 20 2 2 pubblicata il 27 maggio 2016. A335 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 27 febbraio 2013 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] srl (da ora UPS) ha esposto che: era un corriere espresso operativo nel settore delle spedizioni di documenti e piccoli pacchi, avvalendosi di terzi sub vettori, e di avere concluso due contratti di subtrasporto con un altro vettore professionale, di nome CR&A; i funzionari ispettivi dell'[OSCURATO:PERSONA] le avevano notificato il 21 gennaio 2013 un verbale unico di accertamento e notificazione, con il quale avevano riqualificato i due contratti di subtrasporto come contratti di appalto ed avevano affermato la sua responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, per gli inadempimenti di natura contributiva commessi da CR&A nel --- periodo dal 2007 al 2011, intimandole il pagamento dell'importo di C 67.644,50, di cui C 15.365,50 richiesti a titolo di sanzioni ed il resto per contributi. UPS ha domandato che fosse dichiarata la nullità del menzionato verbale unico. L'll marzo 2013 il Tribunale di Brescia ha ingiunto ad UPS di pagare all'[OSCURATO:PERSONA] la somma di C 69.931,00, nonché gli ulteriori importi per somme aggiuntive e gli interessi legali. UPS ha proposto, quindi, opposizione contro il decreto menzionato. Il Tribunale di Brescia, nel contraddittorio delle parti, riunite le cause, con sentenza n. 437/2015, ha accolto i ricorsi e revocato il decreto ingiuntivo opposto.L'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d'appello di Brescia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 107/2016, ha integralmente accolto. UPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. UPS ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente, si rileva l'inammissibilità del controricorso. Infatti, dalla documentazione agli atti questo risulta notificato il 9 gennaio 2017, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 25 novembre 2016. Ai sensi dell'art. 370 c.p.c., "La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso", il quale è, in base al disposto dell'art. 369 c.p.c., di venti giorni a decorrere dall'ultima notificazione "alle parti contro le quali è proposto". Il controricorso, pertanto, avrebbe dovuto essere notificato entro il 4 gennaio 2017. Ne consegue la sua inammissibilità per tardività della notifica. 2) Con il primo motivo UPS lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, da 1678 a 1702 c.c., 2 e 6 del d.lgs. n. 286 del 2005, 1655 c.c., 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c. poiché la corte territoriale avrebbe errato nel qualificare come "appalto di servizi di trasporto" i due contratti di subtrasporto oggetto di causa.UPS rileva che la Corte d'appello di Brescia aveva esteso impropriamente l'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, disposizione eccezionale, ad un'ipotesi, l'appalto di servizi di trasporto, non prevista dalla legge. Inoltre, osserva che il giudice di secondo grado non avrebbe dovuto dare rilievo, ai fini della distinzione fra contratto di trasporto e di appalto, ai requisiti della ripetitività/continuatività della prestazione e della predisposizione di un'organizzazione di mezzi funzionale al soddisfacimento delle esigenze del committente. In particolare, sottolinea che nulla impedisce alle parti di concludere un contratto di trasporto duraturo senza che questo debba essere qualificato come appalto e che la continuatività delle prestazioni è del tutto compatibile con la causa del trasporto singolo occasionale. L'elemento organizzativo è, poi, caratteristico dell'attività del vettore professionale, il quale è un imprenditore che organizza ed appronta mezzi propri per lo svolgimento delle relative attività d'impresa. Per parte ricorrente, quindi, la differenza fra trasporto ed appalto andrebbe individuata nella specialità della prestazione del primo. In questo senso deponevano varie clausole dei due contratti in esame, che attribuivano a CR&A l'incarico di presa in carico e di consegna delle spedizioni con la raccolta degli incassi, escludevano un vincolo di esclusiva e la non continuità dei trasporti de quibus, rendevano CR&A responsabile per il trasporto delle merci pericolose e la rendevano unica responsabile degli inadempimenti, valorizzandone l'autonomia organizzativa. UPS evidenzia, soprattutto, che il corrispettivo pattuito non era forfettizzato o predeterminato, non essendo stato concordato un minimo garantito. La corte territoriale avrebbe errato, quindi, nel dare rilievo al fatto che i trasporti non fossero determinati nel numero e riguardassero una zona specifica, nonché alla circostanza che i contratti erano stati conclusi per un tempo indeterminato con la previsione di un potere di recesso ad nutum con un preavviso di due mesi mediante la corresponsione di un'indennità sostitutiva. Inoltre, parte ricorrente censura la decisione di appello nella parte ove afferma che CR&A aveva assunto l'incarico di eseguire delle prestazioni che non erano accessorie al contratto di trasporto, quali: - incassare il corrispettivo e versarlo, pena il pagamento di una penale; - informare UPS di tutti gli eventi rilevanti od inusuali che dovessero verificarsi nel territorio, coinvolgendo gli interessi di UPS; - rispettal'obbligo di riservatezza circa la totalità degli affari di UPS anche per i cinque anni successivi alla cessazione dei contratti in questione; - l'obbligo di manleva in capo a CR&A con riferimento alle pretese risarcitorie di clienti o terzi; - la facoltà di UPS di gestire autonomamente i contenziosi con i terzi rivalendosi sui corrispettivi dovuti a CR&A, clausola che avrebbe richiamato l'art. 1668 c.c., in tema di appalto; - l'obbligo per CR&A di utilizzare per la registrazione delle informazioni relative alle consegne ed alle prese in carico i dispositivi messi a disposizione da UPS; - l'obbligo per CR&A di verificare lia regolarità e completezza dei titoli di pagamento ricevuti secondo le istruzioni ricevute da UPS e la completezza dei documenti a disposizione, nonché rilasciare le ricevute e trasmettere l'originale a UPS. In ogni caso, ad avviso di UPS, se anche i contratti in esame fossero stati qualificati come appalti di servizio di trasporto, trattandosi di contratti misti avrebbero dovuto essere assoggettati alla disciplina normativa del tipo prevalente, nella specie il contratto di trasporto, con esclusione, quindi, dell'applicabilità dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, concernente solo il contratto di appalto. La doglianza è infondata. La sentenza impugnata ha descritto i caratteri essenziali del contratto di appalto, nella specie di servizi di trasporto, e del contratto di trasporto, come desumibili dalle norme codicistiche e dalla più recente giurisprudenza di questa sezione. In particolare, secondo quest'ultima giurisprudenza, alla quale si intende dare continuità, è configurabile — un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. Pertanto, può essere riqualificato come appalto di servizi di trasporto H rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di subtrasporto, ove ricorrano elementi di fatto tali da farlo ritenere non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma rientrante nell'ambito di un'unitaria e sistematica strategia di outsourcing (Cass., Sez. L, n. 6449 del 6 marzo 2020). La Corte di appello di Brescia ha accertato, in maniera coerente con l'orientamento ormai seguito dalla S.C, che, nella controversia in esame, i vari trasporti effettuati da CR&A per conto di UPS erano giunti a costituire, per via del concreto atteggiarsi dei negozi conclusi dalle parti, un unico rapporto contrattuale. Il materiale raccolto in sede istruttoria rendeva palese la presenza di un appalto di servizio di trasporto, considerato che le parti anche dopo l'esecuzione dei singoli trasporti restavano reciprocamente obbligate, potendo, però, recedere con un preavviso di due mesi o ad nutum con il pagamento di un'indennità. Nella sostanza, la corte territoriale ha verificato che CR&A si era impegnata ad effettuare, in maniera stabile e continuativa, una serie di prestazioni estranee al trasporto o subtrasporto che, nel complesso, non avevano carattere accessorio, ma qualificavano in maniera decisiva i contratti de quibus. Varie clausole contrattuali, indicate dalla corte territoriale, deponevano nel senso dell'esistenza di un appalto di servizi di trasporto, come quelle che avevano stabilito: - un compenso calcolato non in relazione al singolo trasporto, ma in funzione del volume complessivo della merce trasportata; - l'esistenza di un obbligo di manleva della CR&A, con riserva, però, della gestione del contenzioso da parte di UPS; - l'obbligo di riservatezza circa tutti gli affari di UPS, destinato a durare anche per i cinque anni successivi alla fine del rapporto; - l'obbligo di utilizzare, per la registrazione delle consegne e prese in carico, i dispositivi messi a disposizione da UPS; - il divieto di soste non programmate per i veicoli durante il trasporto. In particolare, risulta significativo che CR&A fosse obbligata ad informare UPS, anche senza una sua specifica richiesta, di tutti gli eventi rilevanti o inusuali che si fossero verificati sul territorio, così da coinvolgere gli interessi di UPS, con specifico riguardo allo sviluppo del mercato del territorio e che UPS stabilisse i requisiti dei veicoli utilizzati per le consegne e l'abbigliamento degli autisti impiegati per il trasporto, con la conseguenza che CR&A aveva in pratica assunto l'impegno di pubblicizzare l'attività di UPS. Inoltre, i testi avevano dichiarato che: - il titolare di CR&A aveva un ufficio in UPS; - ogni autista aveva un giro fisso con area predeterminata di competenza;- per ogni consegna doveva essere seguita una procedura standard; - presso la sede della CR&A "non c'era nessuno"; - i dipendenti della CR&A lavoravano per UPS. La corte territoriale ha così accertato la presenza di elementi di fatto che depongono nel senso che l'attività di CR&A era stata resa stabilmente funzionale alle esigenze di UPS, così realizzandosi, in fatto ed a prescindere dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, una esternalizzazione di fasi complesse del ciclo produttivo della committente, estranee al trasporto o subtrasporto e a singoli subtrasporti, con la necessaria presenza, in capo all'appaltatore, della organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dei servizi ulteriori, in maniera da realizzare una strategia di outsourcing nel settore trasporti. Le considerazioni di parte ricorrente, volte ad evidenziare la coerenza delle singole pattuizioni sopra ricordate con la causa tipica del comune contratto di trasporto, non possono essere condivise. Infatti, UPS analizza dette pattuizioni singolarmente, senza porle in relazione fra di loro, così contestando in maniera inadeguata l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali compiuta dalla Corte d'appello di Brescia. Pertanto, ad esempio, anche se è possibile sostenere che un contratto finalizzato ad eseguire una pluralità di trasporti possa essere qualificato come comune contratto di trasporto, il collegamento di quest'ultima prescrizione con quelle concernenti l'organizzazione lavorativa di CR&A, che subordinano ogni scelta della stessa all'interesse esclusivo di UPS, rende solo formale il riferimento al contratto di trasporto e palesa la presenza di un appalto di servizi (di trasporto). Si evidenzia che a deporre nel senso della stipulazione di un contratto di appalto di servizi di trasporto e non di trasporto sic et simpliciter non è, come sembra sostenere parte ricorrente, la semplice esistenza di un'organizzazione autonoma propria di chi presta il servizio, elemento che, in effetti, può ricorrere presso i trasportatori professionali, ma la circostanza che questa fosse subordinata alla realizzazione dell'interesse di UPS. In quest'ottica, perde rilievo l'affermazione che il contratto di trasporto si differenzierebbe dall'appalto di servizi per specificità della prestazione del primo, atteso che, nella specie, la prestazione "trasporto" non era l'unica eseguita da CR&A e non era neppure la più importante. Pertanto, trova applicazione quella giurisprudenza di legittimità per la quale è configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto ove si sia in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto„ in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare, connotati rivelatori di detta organizzazione essendo, normalmente, la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, l'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (Cass., Sez. 3, n. 14670 del 14 luglio 2015). Al riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o subtrasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, palesino, a prescindere dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (Cass., Sez. L, n.18751 del 13 luglio 2018) e non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentazione del processo produttivo tale da consentire di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio.Quanto all'affermazione di parte ricorrente che, comunque, l'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, non potrebbe essere applicato, trattandosi di norma eccezionale, all'appalto di servizi di trasporto, si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, ha evidenziato che la stessa ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti (del subfornitore, nel caso all'esame del Giudice delle leggi), atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento. Le considerazioni della Corte costituzionale relative alle esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice sono valide pure nella vicenda in esame, dovendosi tenere in conto nelle esternalizzazioni della produzione, con spezzettamento di segmenti produttivi, che il beneficiario finale della prestazione non si può sottrarre all'obbligo contributivo nei confronti di coloro che hanno partecipato all'esecuzione del servizio, ancorché non ricorra, formalmente, un normale appalto. 3) Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. poiché la corte territoriale non avrebbe chiarito le ragioni per le quali la disposizione contrattuale in punto di corrispettivo e l'accordo pubblicitario fossero indici sintomatici dell'esistenza di un appalto di servizi di trasporto.La doglianza non deve essere esaminata, alla luce del rigetto del primo motivo di ricorso. 4) Il ricorso è respinto. Nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese di lite, poiché il controricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per tardività della notifica. Sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (Cass., Sez. 6-L, n. 1778 del 29 gennaio 2016), se dovuto. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussis
Sentenza Cassazione n. 24983/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris