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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 17412/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G.18000 anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall’avvocatoLucio Ghia; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 505/2019 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, pubblicata l’11 novembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE OSSERVASez.

I–RG 18000/2020 camera di consiglio8.5.2024

1. ─ Il Tribunale di Taranto, giudicando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (l’uno obbligato principale e l’altra fideiussore) , ha revocato il provvedimento monitorio e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal primo, ha condannatol’intimante opposta, [OSCURATO:PERSONA] del Lavoros.p.a., al pagamento della somma di euro 178.472,67.

La pronuncia in questione risulta basata sul la rideterminazionedi quanto maturato nel dare e avere di due rapporti bancari: un conto anticipi e un conto corrente.

2. ─ Con sentenza de l l’11 maggio 2019 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha riformato la sentenza di primo grado: ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo e respinto la domanda riconvenzionale.

3. ― A vverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione P errucci e [OSCURATO:PERSONA] ; l'impugnazione consta di quattro motivi.

Resiste con controricorsoBanca Nazionale del Lavoro, ch e ha proposto un ricorso incidentale basato su di un solo motivo.

Vi sono memorie.

4. ― In prossimità dell’adunanza entrambe i ricorrenti principali hanno rinunciato al ricors o ; la rinuncia è stata accettata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, la quale ha a sua volta rinunciato al ricorso incidentale: rinuncia , quest’ultima, che i controricorrenti al ricorso incidentalehanno inteso a ccetta re (cfr. la nota di deposito in atti, in cui si fa pure menzione dell’accordo transattivo che le parti hanno raggiunto).

5. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto.

Nulla deve statuirsi in punto di spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Sez.

I–RG 18000/2020 c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G.18000 anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall’avvocatoLucio Ghia; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 505/2019 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, pubblicata l’11 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVASez. I–RG 18000/2020 camera di consiglio8.5.2024 1. ─ Il Tribunale di Taranto, giudicando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (l’uno obbligato principale e l’altra fideiussore) , ha revocato il provvedimento monitorio e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal primo, ha condannatol’intimante opposta, [OSCURATO:PERSONA] del Lavoros.p.a., al pagamento della somma di euro 178.472,67. La pronuncia in questione risulta basata sul la rideterminazionedi quanto maturato nel dare e avere di due rapporti bancari: un conto anticipi e un conto corrente. 2. ─ Con sentenza de l l’11 maggio 2019 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha riformato la sentenza di primo grado: ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo e respinto la domanda riconvenzionale. 3. ― A vverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione P errucci e [OSCURATO:PERSONA] ; l'impugnazione consta di quattro motivi. Resiste con controricorsoBanca Nazionale del Lavoro, ch e ha proposto un ricorso incidentale basato su di un solo motivo. Vi sono memorie. 4. ― In prossimità dell’adunanza entrambe i ricorrenti principali hanno rinunciato al ricors o ; la rinuncia è stata accettata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, la quale ha a sua volta rinunciato al ricorso incidentale: rinuncia , quest’ultima, che i controricorrenti al ricorso incidentalehanno inteso a ccetta re (cfr. la nota di deposito in atti, in cui si fa pure menzione dell’accordo transattivo che le parti hanno raggiunto). 5. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. Nulla deve statuirsi in punto di spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Sez. I–RG 18000/2020 c
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