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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 33835/2022

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seguente ORDINANZA nel procedimentoiscritto al n. 18535/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], personalmente costituito in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – [OSCURATO:PERSONA] promosso con ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1797/2020, pubblicata in data 21 dicembre 2020; vista l'istanza di ricusazione,presentata a mezzo p.e.c. del 7 ottobre 2022 con «note a difesa per Udienza 11/10/22», dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per sé e gli altri ricorrenti da lui assistiti,e provvedendo su di essa; visto il decreto in data 20 ottobre 2022, prot. n. 143/VI/22,con cui il Presidente [OSCURATO:PERSONA] f.f. della Sesta Sezione Civile ha fissato per la trattazione in camera di consiglio di detta istanza l’odierna adunanza, designando i componenti del Collegio e il relatore chiamati a pronunciare su di essa nelle persone deimagistrati indicati in epigrafe; dato atto che sono state eseguite le comunicazioni e che non è comparso alcuno all'odierna adunanza; che nemmeno i Consiglieri ricusati hanno chiesto di essere sentiti; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 novembre2022 dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: è stata presentata nell’interessedei ricorrenti istanza di ricusazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] e del Cons. [OSCURATO:PERSONA] in relazione al presente procedimentononché a quello, asseritamente connesso, iscritto al n.14124 del 20 21 R.G. ; per tal motivo, la trattazione del ricorso per cassazione che ha introdotto il procedimento nel quale si innesta il presente giudizio incidentale —trattazione fissata, ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ. , per l’adunanza camerale dell’11 ottobre 2022 —è stata rinviata a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria resa all’esito della stessa; a fondamento della istanzadi ricusazione si adduce che i consiglieri ricusati: — avrebbero dimostrato « parzialità … in precedenti tra le stesse parti e con liti pendenti da loro causate a carico del … difensore-parte Avv. [OSCURATO:PERSONA], per aver già in precedenza usato la medesima prassi associativa al fine di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi del sottoscritto avvocato-parte, risolti con Ordinanze poi sottoscritte dal solo Presidente, invece ammissibili e fondati, per cui pendono appendici, a carico, ecc.»; — « sodalizzano … con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui è lite … contro il sottoscritto e familiari in ogni causa trattata in Cassazione»; — sono « associati … (alle) correnti di sinistra - centro, di cui fanno parte l’avvocato difensore delle c/p ed il suo sodale ex socio e noto politico e rappresentante della magistratura di sinistra-centro locale e nazionale»; —il Cons.

Scoditti è «in lite professionale pendente da anni…, con i sottoposti facenti Sistema contro (l’istante Avv. [OSCURATO:PERSONA]) … ed in favore dei difensori delle c/p, sodali»; si afferma ancora che: — « i giudici associati all’A.N.M. rappresentati politicamente dagli avv.ti delle c/p non possono patrocinare le cause contro le parti in lite con i rappresentanti»; —« l’affiliazione alle associazioni private non registrate costituite in comitati e logge private politicizzate coperte, di sinistra, centro-sinistra, ecc., è causa di incompatibilità ed astensione ex art. 51 n. 2 c.p.c.; così come l’appartenenza alle medesime associazioni private anche politiche e di coalizione di rappresentanza»; —«le denunce fatte contro il difensore - parte ricusante da parte dei giudici di Cassazione ricusati comporta causa pendente o grave inimicizia, con conseguenti rapporti di credito o debito con la parte denunciata ricusante-denunciante e difensori delle parti in causa»; — « i giudici che conoscono sommariamente della causa e propongono la dichiarazione di inammissibilità o manifesta fondatezza sono incompatibili poi a giudicare la medesima istanza e causa, per evidenti ragioni di logica»; —«i giudici si sono rivelati già di parte in precedenti occasioni, sono stati già denunciati e/o ricusati in precedenti ricorsi trattati in Cassazione ed hanno a loro volta denunciato il difensore-ricorrente d’Ufficio all’esito»; — il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] « è stato già il G.R. della Causa n. 26025/20 vertente contro le c/p negando il regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza di incompetenza del G.U. del Tribunale di Chieti, da valere anche quale ricorso in Cassazione»; —«il Pres.

Scoditti è stato ricusato nella Causa n. 29488/18 Cass.all’udienza del 06/06/19, rigirata contro il difensore-parte, con giudizi disciplinari e richieste tributarie»; osservatoche: la natura incidentale del procedimento di ricusazione, strettamente legata al giudizio in relazione al quale l’istanza è proposta, impone di considerare quest’ultima separatamente per ciascuno dei due distinti giudizi di legittimità cui è riferita, come se si trattasse di due istanze, sebbene di contenuto identico; l’asserita connessione dei procedimenti in relazione ai quali essa è proposta — connessione, peraltro, del tutto genericamente dedotta — non può essere in questa sede apprezzata né condurre ad una riunione degli stessi ai soli fini della trattazione unitaria del procedimento incidentale di ricusazione, atteso che: a) la riunione dei ricorsi per cassazione ha altri presupposti (art. 335 cod. proc. civ.) e tra essi certamente non rientra la presentazione di istanza di ricusazione che li contempli entrambi; b) tali presupposti pot ranno , se del caso, essere valutati dal Collegio investito del giudizio di impugnazione e non certo da quello chiamato a trattare l’incidentale istanza di ricusazione di taluno o più dei giudici chiamati a comporre il primo; la presente disamina deve pertanto ritenersi riferita all’istanza di ricusazione in quanto proposta in relazione al procedimento iscritto al n. 18535/2021 R.G.; considerato che: detta istanza si appalesa inammissibile sotto diversi profili; anzitutto lo è in quanto proposta nei confronti di magistrato, il Cons.Scoditti, che non era chiamato a comporre il Collegio investito del ricorso per cassazione fissato come detto per l’adunanza camerale dell’11 ottobre 2022; è, infatti , da escludere che la ricusazione possa essere piegata a perseguire una funzione meramente preventiva, e che possa quindi essere utilizzata indipendentemente dall’effettiva assegnazione della causa ad un collegio (Cass. 22 /0 7 / 2004, n. 13667; C 27 /0 8 / 2003, n. 12525) o dall’effettiva designazione di un giudice alla trattazione della causa (Cass.0 8 / 10 / 2001, n. 12345 ; v. anche Cass. Sez.

U . 15/12/2008 , n. 29294); lo è poi, in quanto proposto nei confronti del Cons. [OSCURATO:PERSONA] quale autore della proposta di trattazione in adunanza camerale, trattandosi di circostanza a tal fine del tutto priva di rilievo; nell'ambito del procedimento di cassazione exart. 380-bis cod. proc. civ., infatti, non ricorre l'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, cod. proc. civ. in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il [OSCURATO:PERSONA] e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del «nuovo rito» ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'«informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale»; ne consegue che la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c. (v.

Cass. 16/03/2019, n. 7541; 05/02/2020, n. 2720; 07/10/2021, n. 27305; cfr. già, anche con riferimento alla «relazione» di cui al previgente testo dell’art. 380- biscod. proc. civ., Cass. 26/11/2007, n. 24612; 29/11/2010, n. 24140); tanto meno costituisce motivo di astensione, né ovviamente di ricusazione, l’aver composto il Collegio giudicante in altri procedimenti tra le stesse parti; a fortiori è da escludere possa costituire motivo di ricusazione l’essere stato già — l’uno e/o l’altro dei consiglieri indicati — destinatari di altra istanza di ricusazione, da parte dello stesso avvocato, dichiarata inammissibile; considerato ancora che: in base all’art. 52 cod. proc. civ. devono essere indicati con l’istanza, quale condizione di ammissibilità della stessa, motivi specifici, e tali motivi debbono a loro volta fondarsi su quei fatti specifici che la legge processuale indica come ipotesi di ricusazione; nella specie l’istanza difetta del carattere di specificità dei motivi, avuto riguardo alla generica indicazione di parzialità dei consiglieri suindicati, oltre che di specificità di fatti, a sostegno dei motiv i , da sussumere nelle ipotesi previste dall’art. 52; tanto meno vengono indicati elementi di prova in grado di fornire un qualche barlume di concretezza alle generiche affermazioni confusamente affastellate nell’istanza; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e gli istant i condannato alla pena pecuniaria indicata in dispositivo; per i contenuti dell’istanza di ricusazione si rende opportuna la trasmissione degli atti del presente procedimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti per le opportune valutazioni circa l'osservanza del dovere di probità e la conformità alla dignità ed al decoro della professione prescritto dall'art. 88 c.p.c.; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento della pena pecuniaria di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Dispone trasmettersi a cura della Can

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA nel procedimentoiscritto al n. 18535/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], personalmente costituito in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – [OSCURATO:PERSONA] promosso con ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1797/2020, pubblicata in data 21 dicembre 2020; vista l'istanza di ricusazione,presentata a mezzo p.e.c. del 7 ottobre 2022 con «note a difesa per Udienza 11/10/22», dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per sé e gli altri ricorrenti da lui assistiti,e provvedendo su di essa; visto il decreto in data 20 ottobre 2022, prot. n. 143/VI/22,con cui il Presidente [OSCURATO:PERSONA] f.f. della Sesta Sezione Civile ha fissato per la trattazione in camera di consiglio di detta istanza l’odierna adunanza, designando i componenti del Collegio e il relatore chiamati a pronunciare su di essa nelle persone deimagistrati indicati in epigrafe; dato atto che sono state eseguite le comunicazioni e che non è comparso alcuno all'odierna adunanza; che nemmeno i Consiglieri ricusati hanno chiesto di essere sentiti; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 novembre2022 dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: è stata presentata nell’interessedei ricorrenti istanza di ricusazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] e del Cons. [OSCURATO:PERSONA] in relazione al presente procedimentononché a quello, asseritamente connesso, iscritto al n.14124 del 20 21 R.G. ; per tal motivo, la trattazione del ricorso per cassazione che ha introdotto il procedimento nel quale si innesta il presente giudizio incidentale —trattazione fissata, ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ. , per l’adunanza camerale dell’11 ottobre 2022 —è stata rinviata a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria resa all’esito della stessa; a fondamento della istanzadi ricusazione si adduce che i consiglieri ricusati: — avrebbero dimostrato « parzialità … in precedenti tra le stesse parti e con liti pendenti da loro causate a carico del … difensore-parte Avv. [OSCURATO:PERSONA], per aver già in precedenza usato la medesima prassi associativa al fine di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi del sottoscritto avvocato-parte, risolti con Ordinanze poi sottoscritte dal solo Presidente, invece ammissibili e fondati, per cui pendono appendici, a carico, ecc.»; — « sodalizzano … con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui è lite … contro il sottoscritto e familiari in ogni causa trattata in Cassazione»; — sono « associati … (alle) correnti di sinistra - centro, di cui fanno parte l’avvocato difensore delle c/p ed il suo sodale ex socio e noto politico e rappresentante della magistratura di sinistra-centro locale e nazionale»; —il Cons. Scoditti è «in lite professionale pendente da anni…, con i sottoposti facenti Sistema contro (l’istante Avv. [OSCURATO:PERSONA]) … ed in favore dei difensori delle c/p, sodali»; si afferma ancora che: — « i giudici associati all’A.N.M. rappresentati politicamente dagli avv.ti delle c/p non possono patrocinare le cause contro le parti in lite con i rappresentanti»; —« l’affiliazione alle associazioni private non registrate costituite in comitati e logge private politicizzate coperte, di sinistra, centro-sinistra, ecc., è causa di incompatibilità ed astensione ex art. 51 n. 2 c.p.c.; così come l’appartenenza alle medesime associazioni private anche politiche e di coalizione di rappresentanza»; —«le denunce fatte contro il difensore - parte ricusante da parte dei giudici di Cassazione ricusati comporta causa pendente o grave inimicizia, con conseguenti rapporti di credito o debito con la parte denunciata ricusante-denunciante e difensori delle parti in causa»; — « i giudici che conoscono sommariamente della causa e propongono la dichiarazione di inammissibilità o manifesta fondatezza sono incompatibili poi a giudicare la medesima istanza e causa, per evidenti ragioni di logica»; —«i giudici si sono rivelati già di parte in precedenti occasioni, sono stati già denunciati e/o ricusati in precedenti ricorsi trattati in Cassazione ed hanno a loro volta denunciato il difensore-ricorrente d’Ufficio all’esito»; — il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] « è stato già il G.R. della Causa n. 26025/20 vertente contro le c/p negando il regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza di incompetenza del G.U. del Tribunale di Chieti, da valere anche quale ricorso in Cassazione»; —«il Pres. Scoditti è stato ricusato nella Causa n. 29488/18 Cass.all’udienza del 06/06/19, rigirata contro il difensore-parte, con giudizi disciplinari e richieste tributarie»; osservatoche: la natura incidentale del procedimento di ricusazione, strettamente legata al giudizio in relazione al quale l’istanza è proposta, impone di considerare quest’ultima separatamente per ciascuno dei due distinti giudizi di legittimità cui è riferita, come se si trattasse di due istanze, sebbene di contenuto identico; l’asserita connessione dei procedimenti in relazione ai quali essa è proposta — connessione, peraltro, del tutto genericamente dedotta — non può essere in questa sede apprezzata né condurre ad una riunione degli stessi ai soli fini della trattazione unitaria del procedimento incidentale di ricusazione, atteso che: a) la riunione dei ricorsi per cassazione ha altri presupposti (art. 335 cod. proc. civ.) e tra essi certamente non rientra la presentazione di istanza di ricusazione che li contempli entrambi; b) tali presupposti pot ranno , se del caso, essere valutati dal Collegio investito del giudizio di impugnazione e non certo da quello chiamato a trattare l’incidentale istanza di ricusazione di taluno o più dei giudici chiamati a comporre il primo; la presente disamina deve pertanto ritenersi riferita all’istanza di ricusazione in quanto proposta in relazione al procedimento iscritto al n. 18535/2021 R.G.; considerato che: detta istanza si appalesa inammissibile sotto diversi profili; anzitutto lo è in quanto proposta nei confronti di magistrato, il Cons.Scoditti, che non era chiamato a comporre il Collegio investito del ricorso per cassazione fissato come detto per l’adunanza camerale dell’11 ottobre 2022; è, infatti , da escludere che la ricusazione possa essere piegata a perseguire una funzione meramente preventiva, e che possa quindi essere utilizzata indipendentemente dall’effettiva assegnazione della causa ad un collegio (Cass. 22 /0 7 / 2004, n. 13667; C 27 /0 8 / 2003, n. 12525) o dall’effettiva designazione di un giudice alla trattazione della causa (Cass.0 8 / 10 / 2001, n. 12345 ; v. anche Cass. Sez. U . 15/12/2008 , n. 29294); lo è poi, in quanto proposto nei confronti del Cons. [OSCURATO:PERSONA] quale autore della proposta di trattazione in adunanza camerale, trattandosi di circostanza a tal fine del tutto priva di rilievo; nell'ambito del procedimento di cassazione exart. 380-bis cod. proc. civ., infatti, non ricorre l'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, cod. proc. civ. in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il [OSCURATO:PERSONA] e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del «nuovo rito» ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'«informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale»; ne consegue che la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c. (v. Cass. 16/03/2019, n. 7541; 05/02/2020, n. 2720; 07/10/2021, n. 27305; cfr. già, anche con riferimento alla «relazione» di cui al previgente testo dell’art. 380- biscod. proc. civ., Cass. 26/11/2007, n. 24612; 29/11/2010, n. 24140); tanto meno costituisce motivo di astensione, né ovviamente di ricusazione, l’aver composto il Collegio giudicante in altri procedimenti tra le stesse parti; a fortiori è da escludere possa costituire motivo di ricusazione l’essere stato già — l’uno e/o l’altro dei consiglieri indicati — destinatari di altra istanza di ricusazione, da parte dello stesso avvocato, dichiarata inammissibile; considerato ancora che: in base all’art. 52 cod. proc. civ. devono essere indicati con l’istanza, quale condizione di ammissibilità della stessa, motivi specifici, e tali motivi debbono a loro volta fondarsi su quei fatti specifici che la legge processuale indica come ipotesi di ricusazione; nella specie l’istanza difetta del carattere di specificità dei motivi, avuto riguardo alla generica indicazione di parzialità dei consiglieri suindicati, oltre che di specificità di fatti, a sostegno dei motiv i , da sussumere nelle ipotesi previste dall’art. 52; tanto meno vengono indicati elementi di prova in grado di fornire un qualche barlume di concretezza alle generiche affermazioni confusamente affastellate nell’istanza; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e gli istant i condannato alla pena pecuniaria indicata in dispositivo; per i contenuti dell’istanza di ricusazione si rende opportuna la trasmissione degli atti del presente procedimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti per le opportune valutazioni circa l'osservanza del dovere di probità e la conformità alla dignità ed al decoro della professione prescritto dall'art. 88 c.p.c.; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento della pena pecuniaria di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Dispone trasmettersi a cura della Can
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