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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16285/2026

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/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026avverso il decreto del Tribunale di Cremona n. 4472/2021 depositato il17/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s [di seguito anche solo Violetta] ha proposto(con atto notificato il 12 febbraio 2022) ricorso straordinario ex art.111della Costituzione avverso il decreto n. 1441 del 17 febbraio 2022, reso insede di reclamo ai sensi dell’art. 26 della Legge Fallimentare dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale, secondo il dispositivo del provvedimento, è statorigettato il reclamo proposto da essa ricorrente avverso l’ordine diliberazione adottato dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione riguardo a una parte di un immobilesito in Crema alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7.2.

La vicenda oggetto del giudizio, prima si sfociare nel provvedimento quiimpugnato, ha avuto il seguente svolgimento.Con un contratto di service del 15 gennaio 2016 la [OSCURATO:SOCIETA]., ancora in bonis, lasciava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ladetenzione di una piccola parte del detto immobile di sua proprietà e,successivamente, in data 4 luglio 2016, la stessa Cartotecnica concedevain affitto con durata sino al 31 dicembre 2021 la propria azienda allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., dando ad essa la detenzione della parte rimanentedell’immobile.Sempre in data 4 luglio 2016 la Cartotecnica stipulava con la Violetta unnuovo contratto, espressamente denominato “di locazione” riguardo allastessa piccola parte dell’immobile già detenuta dalla Violetta e la suadurata veniva stabilita sino 31 marzo 2021.

Nel contratto Violettadichiarava di non pretendere il rispetto della durata legale delle locazioniad uso diverso e le parti pattuivano una condizione risolutiva, in forzadella quale, ove per qualsiasi ragione si fosse verificata la risoluzioneNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026anticipata dell’affitto di azienda con la [OSCURATO:SOCIETA] e conseguentemente fossevenuta meno la detenzione della residua parte del detto immobile, sisarebbe risolto anche il contratto locativo.2.1.

Poco dopo la stipula dei due contratti la Cartotecnica venivadichiarata fallita dal tribunale cremasco e nel 2018 la [OSCURATO:SOCIETA] recedevadal contratto di affitto di azienda e nel 2019 rilasciava la partedell’immobile che deteneva.2.2.

Successivamente la procedura fallimentare portava alla venditaforzata dell’immobile ancora occupato per la minima parte oggetto delrapporto locativo dalla Violetta ed alla sua aggiudicazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 27 maggio 2021, cui seguiva il trasferimento ad essacon atto di compravendita notarile del 22 settembre 2021.[OSCURATO:PERSONA] invitava la Violetta al rilascio della parte diimmobile occupata e la Violetta replicava che la Curatela era subentratanel contratto locativo, del quale era nulla – ai sensi dell’art. 79 della legge- la clausola derogativa della durata ex l. n. 392 del 1978, di modo chedopo il primo sessennio di durata il contratto si era rinnovato per altrosessennio.2.3.

Su sollecitazione dell’aggiudicataria, il Giudice delegato del [OSCURATO:PERSONA] emetteva in data 4 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 560 c.p.c.,ordine di liberazione della parte dell’immobile occupata da Violetta.2.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo ai sensi dell’art. 26 della L.F.,deducendo la nullità dell’ordine di rilascio per indeterminatezza e nelmerito chiedendone la revoca nel presupposto che il contratto locativo del4 luglio 2016 avrebbe avuto natura solo fittiziamente transitoria, conconseguente nullità della clausola del suo art. 4 che ne prevedeva lascadenza al 31 marzo 2021 e applicabilità della durata legale di sei annipiù sei anni ex art. 27 l. n. 392 del 1978, opponibile alla procedurafallimentare, di modo che la scadenza del primo sessennio sarebbe stataquella del 3 luglio 2022.Numero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/20262.4.1. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al reclamo, sostenendola validità delcontratto del 4 luglio 2016 per come stipulato, in quanto contratto diservice, stipulato in prosecuzione di quello del 15 gennaio 2016 e la suarisoluzione per la clausola risolutiva pattuita con l’art. 4, nonchégradatamente che comunque, pur qualificato il rapporto come locativo,esso non sarebbe stato nullo quanto alla durata prevista, perché aventenatura transitoria.

In via subordinata, chiedeva dichiararsi larisoluzione del contratto di locazione per inadempimento della Violetta nelpagamento del canone di locazione per i mesi da agosto ad ottobre2021 .3.

Il Tribunale provvedendo sul reclamo, dopo avere disatteso l’eccezionedi nullità del provvedimento impugnato, ha motivato nei termini che siriferiscono quì di seguito.3.1.

In una prima parte il Tribunale ha motivato la fondatezza delladeduzione della non transitorietà del contratto, così motivando: è fondata anche la deduzione della Violetta per cui il contratto di speciesia un contratto di locazione fittiziamente transitorio e che, pertanto, laprevisione della sua durata sino al 31.3.2021 sia da ritenersi nulla, connecessaria sostituzione del termine legale di 6 + 6 anni; vale ricordarecome la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte affermi “qualorauna locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attivitàpreviste dall'art. 27 della legge n. 392 del 1978 sia stipulata per unadurata inferiore a quella legale, il contratto, ove sorga controversia, potràessere ritenuto conforme al modello legale "locazione non abitativatransitoria" e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all'art. 79della legge stessa ed alla eterointegrazione ex art. 1339 c.c., a condizioneche la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimentoalle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sedegiudiziale e sempreché risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte(delle quali si postula l'effettività, ricorrendo, diversamente, unaNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazionedel rapporto al regime ordinario e, cioè, siano ragioni obiettive cheescludano esigenze di stabilità. (In applicazione del principio, la S.C. haritenuto inidonea a giustificare la riduzione pattizia della durata legale delrapporto di locazione la clausola con la quale le parti avevano collegato latransitorietà del contratto alle esigenze del conduttore e non ad oggettiveragioni dipendenti dalla natura, nella specie sanitaria assistenziale,dell'attività svolta nell'immobile locato" (così, da ultimo, Cass.18942/2019); nel contratto di specie, la ragione addotta per lastipulazione di un contratto con durata inferiore al minimo di legge —ossia che "la [OSCURATO:PERSONA] ha la necessità di usufruire in affittodi spazi per soddisfate il proprio bisogno di periodo per eccedenzaproduttiva": cfr. premessa sub b) - e la circostanza che la durata delcontratto sia stata prevista per un lungo lasso di tempo di 5 anni -sino al31.3.2021 [salvo – viene affermato in nota - l’operare della condizionerisolutiva], rende evidente che la riduzione pattizia del termine legale nonsia giustificata da esigenze oggettivamente transitorie, sicché deveritenersi essere in presenza di una simulazione della natura transitoria delcontratto, con applicazione necessaria della durata minima di legge; adifferenza di quanto ritiene il Fallimento, non può ritenersi che l'efficaciadel contratto del 4.7.2016 sia venuta meno in forza della condizionerisolutiva di cui al suo art. 4; alla luce del[la] qualificabilità del contrattocome contratto di locazione (non transitoria), alla luce della consolidatagiurisprudenza della Suprema Corte per cui le disposizioni dell'art. 27 dellal. 392/78 sulla durata del contratto di locazione (non transitorio) sono daritenersi norme imperative; alla luce del disposto dell'art. 79 della l.379/78, secondo cui "è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la duratalegale del contratto", e degli artt. 1353 c.

I e III e 1419 c.

I cod. civ., deveritenersi che la condizione risolutiva di cui all'art. 4 del contratto sia illecitaper contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 27

1. 392/78, perchéNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026diretta a limitare la durata legale del contratto di locazione qui in esame(come recita l'art. 79) prevedendone il suo venir meno anche prima di 6anni, sicché la condizione risolutiva deve ritenersi nulla. .Ha, poi spiegato il Tribunale nella nota 4, in via conclusiva sulla questioneesaminata, che la nullità della clausola risolutiva non determinava lanullità dell’intero contratto.3.2.

Ha, tuttavia, proseguendo affermato che nonostante quanto sinoradetto, deve tuttavia confermarsi l'ordine di liberazione adottato dal G.D.,alla luce della domanda riconvenzionale proposta dal Fallimento .Lo ha fatto affermando quanto segue: vale ricordarsi, infatti, che nell'ambito dell'esecuzione forzataindividuale il rimedio a disposizione del detentore di un immobile peropporsi all'ordine di liberazione emesso dal G.E. sia l'opposizione agli attiesecutivi, mentre nell'ambito dell'esecuzione forzata concorsuale lostrumento del reclamo ex art. 26

1. fall. tiene luogo al rimediodell'opposizione agli atti esecutivi (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass.25025/2019, nella cui motivazione si espone diffusamente lagiurisprudenza al riguardo); data questa identità funzionale fraopposizione agli atti esecutivi e reclamo [ex art.] 26 l. fall., anchenell'ambito del procedimento di reclamo devono valere le regole ed iprincipi dettati dalla giurisprudenza per l'opposizione agli atti esecutivi, frai quali rileva il principio per cui l'opposto (in questo caso il Fallimento) puòproporre domande riconvenzionali dirette a fare venire meno l'efficacia ela validità del titolo opposto dal detentore dell'immobile avverso l'ordine diliberazione (cfr. Cass. 1031/2012 in cui l'opposto aveva proposto azione dinullità per simulazione assoluta e revocatoria ex art. 2901 cod. civ.avverso il titolo del detentore; cfr. la precitata Cass. 25025/2019, dove ilnullità del titolo del detentore); per quanto sinora detto, è quindi daritenersi pienamente ammissibile la domanda riconvenzionale avanzata delNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026fallimento in via subordinata di risoluzione del contratto di locazione di cuiè causa, e non può darsi concreta rilevanza alla deduzione difensiva dellaVioletta per cui "nel presente giudizio si [deve] accertare solo lasussistenza di un titolo valido per la [OSCURATO:PERSONA] per occuparel'immobile"; questa domanda riconvenzionale di risoluzione deve essereaccolta; ricordato come la giurisprudenza affermi che "l'inerzia del locatorenel richiedere il puntuale adempimento del canone rispetto a pur reiteratiritardi del conduttore non va interpretata alla stregua di uncomportamento tollerante di accondiscendenza ad una modificacontrattuale del termine di pagamento, non potendo una condotta cosìequivoca indurre il conduttore a ritenere di essere autorizzato adadempiere in base alla propria disponibilità" (cfr.

Casso 30730/2019) eche "in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani aduso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale dipredeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. n.392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essereconsiderato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, aisensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato omeno di scarsa importanza" (così Cass. 1428/2017), nel caso che cioccupa è da ritenersi dimostrato un grave inadempimento nel contratto dilocazione di cui è causa da parte della Violetta, perché da agosto adottobre 2021, essa conduttrice ha versato un canone di locazione inmisura estremamente esigua, pari ad 1/ 4 del dovuto, nonostante siavenuta meno da tempo la compensazione fra un suo credito verso laCartotecnica ed il debito per i canoni di locazione che aveva determinatoquesta riduzione (come chiarito dal Fallimento a p. 13 e 14 della suamemoria di costituzione del 4.11.2021); la prova di questo pagamentoprolungato e parziale dei canoni di locazione si ricava dal partitario deldettagliate allegazioni del Fallimento su questo inadempimento (a p. 13 eNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/202614 della sua memoria di costituzione del 4.11.2021), la Violetta nullaabbia contestato (se non limitandosi a dedurre, all'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], genericamente "[si] evidenzia come le deduzioni dicontroparte sull'intervenuta compensazione o meno dei rispettivi crediti,sulla sussistenza di crediti del Fallimento esulino dall'oggetto del presenteprocedimento"); alla luce dell'accoglimento della domanda riconvenzionaledi risoluzione del contratto di locazione del 4.7.2016, nonostante lafondatezza delle deduzioni della Violetta in ordine alla nullità di alcuneclausole di questo contratto, è da ritenersi legittimo l'ordine di liberazioneadottato dal G.D.; .Sulla base di queste motivazioni il Giudice del reclamo ha nel dispositivo,così pronunciato: Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione edistanza disattesa: rigetta il reclamo proposto dalla Violetta CosmeticsS.r.l.s e quindi conferma l'ordine di liberazione adottato dal G.D. del4.10.2021. .Ha poi liquidato le spese del procedimento.4.

Avverso il decreto di rigetto del reclamo Violetta ha proposto ricorsoarticolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato nel giugno del 2022 soltanto un atto dicostituzione ai fini di una partecipazione all’eventuale pubblica udienza.controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.La memoria è inammissibile, stante la mancata costituzione tempestivacon controricorso.5.

Si dà atto che, a norma dell’ultimo comma dell’art. 276 c.p.c., ilPresidente del Collegio, all’esito della discussione nella camera di consiglioe della decisione, ha ritenuto di sostituire se stesso alla Relatrice nellaredazione della presente ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/20261.

Dopo argomentazioni volte a sostenere l’ammissibilità del ricorsostraordinario contro il decreto ex art. 26 legge fallimentare, con il primomotivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] censura il provvedimento impugnatoper «error in Judicando (ex art.360 n.3 c.p.c. – A) Violazione dell’art.25l.f. – Violazione dell’art.474 c.p.c.- Violazione e falsa applicazionedell’art.560 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 586 c.p.c. –Violazione e Falsa applicazione dell’art.107 l.f. e 108 l.f. – Violazione efalsa applicazione dell’art.2923 c.c. -Violazione e falsa applicazionedell’art.1599 c.c. -Violazione dell’avviso di vendita senza incanto del16.11.1990».La ricorrente lamenta che l’ordine di liberazione è stato pronunciato indata 4.10.2021 dopo l’aggiudicazione e, ancor più, dopo che la proprietàdel bene era stata trasferita all’aggiudicatario in forza di contratto dicompravendita stipulato con atto notarile in data 22.9.2021.In tal modo il Tribunale non avrebbe considerato che il [OSCURATO:PERSONA] violato quanto prescritto dagli artt. 560 e 586 c.p.c. che consentono lapronuncia del predetto ordine non oltre l’aggiudicazione del bene.

IlGiudice delegato avrebbe, dunque, emesso l’ordine di rilascio in unmomento in cui non aveva più il potere di emetterlo.2.

Con il secondo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato per«error in judicando (ex art. 360 n.3 c.p.c.) -Violazione art.100 c.p.c.,art.24 Cost. – Violazione art.111 c.p.c. -Violazione art.1602 c.c.-Violazioneart.1599 c.c. -Violazione art.25 l.f. -Violazione art.36 l.392/78 – Violazioneart. 80 l.f. – Violazione art.2933 c.c.».Con il terzo lamenta «error in procedendo (art.360 n.4 c.p.c.) A)Violazione di legge ex art.100 c.p.c., art.101 c.p.c., art.102 c.p.c. –Violazione di legge art.99 c.p.c. – Difetto di legittimazione ad agire/ adcausam B) Violazione e falsa applicazione art.112 c.p.c.»Con entrambi i motivi, che si riferiscono alla motivazione con cui il decretoha accolto l’azione di risoluzione per inadempimento, il ricorrente lamentaNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026che il Tribunale non avrebbe rilevato la carenza di interesse ad agireovvero il difetto di legittimazione attiva della Curatela allorché in sede direclamo essa ha richiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto dilocazione per inadempimento del conduttore essendo nelle more (in data22.9.2021) subentrato nel rapporto locatizio l’aggiudicatario.3.

Con il quarto motivo – che anch’esso si riferisce all’accoglimento delladomanda di risoluzione per inadempimento - censura si denuncia “Error iniudicando (ex art. 360, n. 3, 5 c.p.c.).

A) Violazione e falsa applicazionedegli artt. 1453, 1454, 1455, 1456 e 1362 c.c.

Violazione art. 1175 c.c.art. 1375 c.c.

B) Violazione ex art. 360 n. 3 e 5 – Omesso esame di unfatto decisivo che è stato oggetto di discussione e contraddittorio tra leparti – Motivazione apparente e perplessa non immune da vizi logici egiuridici”.Il motivo censura la motivazione con cui è stata ritenuta fondata ladomanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento.4.

Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto controuna decisione che non integra sentenza in senso sostanziale suscettibile diricorso ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione.Queste le ragioni.Mette conto innanzitutto di rilevare che la vicenda oggetto del ricorso inesame è singolare.La singolarità riguarda però anche il tenore del ricorso e, prima ancora,quella del decreto impugnato.Con riferimento a quest’ultimo profilo, occorre evidenziare che lasingolarità del decreto impugnato si ravvisa perché in esso il Tribunale diCremona, dopo avere svolto le funzioni proprie del giudice del reclamo exart. 26 L.F. circa la legittimità dell’ordine di liberazione, dando al riguardoragione alla prospettazione della ricorrente circa l’esistenza di un titoloopponibile, che ha ravvisato nel contratto di locazione ad uso diverso, e,dunque, avere ritenuto in via consequenziale che l’ordine di liberazioneNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026era illegittimo, ne ha tuttavia ritenuto la legittimità sotto un diversoprofilo.Lo ha fatto non già sulla base di ciò che era stato posto a fondamentodell’ordine di rilascio, bensì dando rilievo alla proposizione (e, quindi, allaprospettazione fondante) di una domanda riconvenzionale di risoluzioneper inadempimento proposta dalla Curatela.Domanda che ha ritenuto ammissibile in sede di reclamo.5.

Ebbene, di fronte a tale domanda, il Tribunale bene ha fatto a ritenernel’ammissibilità, evocando correttamente la giurisprudenzasull’ammissibilità della riconvenzionale nel procedimento di opposizioneagli atti esecutivi, cui il procedimento di reclamo ex art. 26 della leggeTuttavia, fermo il dovere di esaminare detta domanda riconvenzionale, iltribunale avrebbe dovuto porsi e non se l’è posto il problema di comeprocedere al suo esame.Al riguardo il Tribunale si sarebbe dovuto porre questo problema sotto duedistinti profili.Il primo è quello della esaminabilità della domanda riconvenzionale con ilrito camerale ed il Tribunale avrebbe dovuto escluderla, provvedendo inconseguenza ad attivare la cognizione piena, dato che risultava introdottauna domanda nuova del tutto estranea all’àmbito del giudizio sul reclamo.Ma, inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto porsi il problema sotto un altrodistinto e gradato profilo: si sarebbe dovuto interrogare sul rito con cuitrattare la domanda riconvenzionale ed al riguardo avrebbe dovutorilevare che si trattava di una causa locativa, dando all’uopo gli opportuniprovvedimenti sul rito che era quello di cui all’art. 447-bis c.p.c.Il tribunale non si è posto nessuno dei due problemi ed ha deciso sulladomanda riconvenzionale secondo la cognizione sommaria propria delprocedimento ex art. 26 senza provvedere al riguardo.Numero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026In tal modo, ritiene il Collegio, ha reso però una sentenza in sensosostanziale del tutto al di fuori della mera decisione sul reclamo.6.

È appena il caso di rilevare che i fatti costitutivi della riconosciutarisoluzione per inadempimento, se anche fossero stati introdotti non giàcon una domanda, ma in via di contro-eccezione rispetto alla doglianzasollevata dal ricorso ex art. 26 L.F. contro l’ordine di rilascio del GiudiceDelegato non avrebbero potuto esserlo validamente in modo da incideresulla cognizione della legittimità del detto ordine: la ragione è palese erisiede nella circostanza che quei fatti non erano stati posti a basedell’ordine di rilascio e, dunque, nessun rilievo potevano assumere ai finidella valutazione della sua legittimità.Se, peraltro, il Tribunale – sbagliando - li avesse esaminati come contro-eccezioni, l’illegittimità del suo procedere non avrebbe, tuttavia, potutoincidere sulla ritualità dell’esperimento del ricorso straordinario ex art. 111Cost., pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte controil decreto di rigetto del reclamo ex art. 26 avverso provvedimenti incidentisu diritti di terzi come nel caso di ordine di liberazione dell’immobiletrasferito, per la sua sostanziale equivalenza ad una decisione ai sensidell’art. 617 c.p.c. nell’esecuzione fallimentare e, dunque, per la suasostanza di sentenza in senso sostanziale (si vedano: Cass. n. 21224 del2011; n. 25025 del 2019; n. 28509 del 2024).7.

Tuttavia, il Tribunale di Cremona ha espressamente deciso sulladomanda riconvenzionale e nel farlo, ha commesso ancora un errore:invece di dichiarare risolto il contratto locativo ritenuto esistente secondoil regime degli artt. 27 e ss. della l. n. 392 del 1978 per inadempimentocome imponeva la domanda con una pronuncia costitutiva, ha del tuttoerroneamente – e, peraltro, senza nemmeno spiegare il suo modusprocedendi - attribuito alla causa risolutiva l’effetto di legittimare ex postl’ordine di liberazione del [OSCURATO:PERSONA], invece di fare luogo a unaNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026condanna al rilascio conseguente alla riconosciuta risoluzione perinadempimento.Il modus procedendi, tuttavia, non toglie che la parte della decisione quiimpugnata con la forma del decreto, là dove è intervenuta sulla domandariconvenzionale, comunque debba essere intesa come una sentenzasostanziale resa su di essa, sebbene nella forma e anche con gli effettisull’ordine di rilascio.8.

Tanto legittima l’interrogativo sul se la relativa statuizione potesseessere impugnata con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, settimocomma, Cost.In proposito, si deve escludere in senso positivo ogni rilievo del principiodi apparenza, perché il Tribunale ha espressamente detto di decidere sulladomanda riconvenzionale (e non di fronte ad una prospettazioneincidenter tantum volta ad ottenere – a torto o a ragione - il rigetto delreclamo) e non ha soprattutto nemmeno in alcun modo detto di poterlofare come giudice del reclamo, cosa che avrebbe appunto creato –sebbene a torto, ma in modo giustificativo dell’apparenza ai finidell’individuazione del mezzo di impugnazione - una qualificazione delladecisione come decisione sul solo reclamo e, dunque, impugnabile con ilricorso straordinario.La decisione dev’essere, invece, considerata secondo il tenore dell’oggettoche ha affermato di decidere.Ed allora la ricorrente avrebbe dovuto considerare la pronuncia nella suaeffettività decisionale, cioè indipendentemente dalla forma e, dunque,dall’adozione con la cognizione sommaria propria del procedimento direclamo, e, dunque, come una sentenza sostanziale resa su una domandadi risoluzione per inadempimento di un contratto.Ne consegue che il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato conl’appello, avendo assunto la natura sostanziale di sentenza resa in unsostanziale primo grado di giudizio, provocato, come detto, dallaNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026proposizione di una riconvenzionale, sebbene determinativa del dovere deltribunale di ritenersi legittimato ad esaminarla come domanda meritevoledella cognizione piena.Ne segue che il ricorso è inammissibile perché le ragioni prospettate con ilsecondo, il terzo ed il quarto motivo avrebbero dovuto essere fatte valerecon il mezzo di impugnazione ordinaria dell’appello, non potendo valere lalogica impugnatoria con il ricorso straordinario, relativa alla sola decisionesul reclamo.9.

Peraltro, l’inammissibilità appena rilevata riguarda anche il primomotivo di ricorso, se si considera che – come dimostra la questioneriproposta con il terzo motivo – il problema della pronunciabilità dell’ordinedi rilascio nonostante l’aggiudicazione, in quanto in thesi legittimato(sebbene erroneamente, come si è rilevato) ex post dall’accoglimentodella riconvenzionale, vede soccombente la ricorrente sempre e soltanto aifini dell’intervenuto accoglimento della stessa riconvenzionale.10.

In ogni caso, si deve rilevare che, se anche il primo motivo sireputasse autonomo, cioè lo si ritenesse dedotto come ragione che nondoveva giustificare la caducazione dell’ordine di liberazione in funzionedella infondatezza della riconvenzionale, e, dunque, lo si considerassecome causa di ipotetica illegittimità “a prescindere” da essa, con laconseguenza di reputarlo ammissibile perché volto a prospettare quellacaducazione in funzione del reclamo, e dunque come tale deducibile aisensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., in quanto diretto ad impugnarela decisione sul reclamo per ragioni esulanti dal fondamento dellariconvenzionale, il motivo risulterebbe inammissibile comunque per laseguente ragione: la stessa ricorrente dice di proporre la doglianzaoggetto del primo motivo assumendo che si sarebbe trattato di questionerilevabile d’ufficio dal giudice del reclamo.Ne dovrebbe seguire allora - posto che il reclamo ex art. 26 citato, attesala sua sostanziale equivalenza all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617Numero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026c.p.c., ha natura di giudizio oppositivo, che cioè dà luogo ad unacognizione limitata solo alle censure prospettare dal reclamante-opponente – il rilievo che parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre con ilreclamo la doglianza prospettata con il primo motivo, cioè l’essere statopronunciato l’ordine di liberazione dal [OSCURATO:PERSONA] quando ormai nonaveva più il potere di emetterlo.A torto parte ricorrente avrebbe postulato implicitamente di poterlo fare inquesta sede per il fatto che si sarebbe trattato di questione –evidentemente di diritto - rilevabile d’ufficio e che, dunque, il Giudice delreclamo avrebbe erroneamente mancato di esercitare quel potere: invero,il Giudice del reclamo non avrebbe potuto rilevare quella questioned’ufficio, perché il rilievo d’ufficio sarebbe stato contrario alla logicameramente oppositiva del reclamo, che comporta che debbanecessariamente essere il reclamante a far valere le ragioni di illegittimitàdel provvedimento impugnato.Tanto si rileva, naturalmente, a prescindere da qualsiasi valutazione sullafondatezza o meno della doglianza nel merito.11.

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.Non è luogo a provvedere sulle spese, dato che parte resistente non hanotificato e depositato controricorso, ma solo atto di costituzione.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il27 gennaio 2026.Il Presidente EstensoreNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026avverso il decreto del Tribunale di Cremona n. 4472/2021 depositato il17/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s [di seguito anche solo Violetta] ha proposto(con atto notificato il 12 febbraio 2022) ricorso straordinario ex art.111della Costituzione avverso il decreto n. 1441 del 17 febbraio 2022, reso insede di reclamo ai sensi dell’art. 26 della Legge Fallimentare dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale, secondo il dispositivo del provvedimento, è statorigettato il reclamo proposto da essa ricorrente avverso l’ordine diliberazione adottato dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione riguardo a una parte di un immobilesito in Crema alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7.2. La vicenda oggetto del giudizio, prima si sfociare nel provvedimento quiimpugnato, ha avuto il seguente svolgimento.Con un contratto di service del 15 gennaio 2016 la [OSCURATO:SOCIETA]., ancora in bonis, lasciava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ladetenzione di una piccola parte del detto immobile di sua proprietà e,successivamente, in data 4 luglio 2016, la stessa Cartotecnica concedevain affitto con durata sino al 31 dicembre 2021 la propria azienda allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., dando ad essa la detenzione della parte rimanentedell’immobile.Sempre in data 4 luglio 2016 la Cartotecnica stipulava con la Violetta unnuovo contratto, espressamente denominato “di locazione” riguardo allastessa piccola parte dell’immobile già detenuta dalla Violetta e la suadurata veniva stabilita sino 31 marzo 2021. Nel contratto Violettadichiarava di non pretendere il rispetto della durata legale delle locazioniad uso diverso e le parti pattuivano una condizione risolutiva, in forzadella quale, ove per qualsiasi ragione si fosse verificata la risoluzioneNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026anticipata dell’affitto di azienda con la [OSCURATO:SOCIETA] e conseguentemente fossevenuta meno la detenzione della residua parte del detto immobile, sisarebbe risolto anche il contratto locativo.2.1. Poco dopo la stipula dei due contratti la Cartotecnica venivadichiarata fallita dal tribunale cremasco e nel 2018 la [OSCURATO:SOCIETA] recedevadal contratto di affitto di azienda e nel 2019 rilasciava la partedell’immobile che deteneva.2.2. Successivamente la procedura fallimentare portava alla venditaforzata dell’immobile ancora occupato per la minima parte oggetto delrapporto locativo dalla Violetta ed alla sua aggiudicazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 27 maggio 2021, cui seguiva il trasferimento ad essacon atto di compravendita notarile del 22 settembre 2021.[OSCURATO:PERSONA] invitava la Violetta al rilascio della parte diimmobile occupata e la Violetta replicava che la Curatela era subentratanel contratto locativo, del quale era nulla – ai sensi dell’art. 79 della legge- la clausola derogativa della durata ex l. n. 392 del 1978, di modo chedopo il primo sessennio di durata il contratto si era rinnovato per altrosessennio.2.3. Su sollecitazione dell’aggiudicataria, il Giudice delegato del [OSCURATO:PERSONA] emetteva in data 4 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 560 c.p.c.,ordine di liberazione della parte dell’immobile occupata da Violetta.2.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo ai sensi dell’art. 26 della L.F.,deducendo la nullità dell’ordine di rilascio per indeterminatezza e nelmerito chiedendone la revoca nel presupposto che il contratto locativo del4 luglio 2016 avrebbe avuto natura solo fittiziamente transitoria, conconseguente nullità della clausola del suo art. 4 che ne prevedeva lascadenza al 31 marzo 2021 e applicabilità della durata legale di sei annipiù sei anni ex art. 27 l. n. 392 del 1978, opponibile alla procedurafallimentare, di modo che la scadenza del primo sessennio sarebbe stataquella del 3 luglio 2022.Numero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/20262.4.1. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al reclamo, sostenendola validità delcontratto del 4 luglio 2016 per come stipulato, in quanto contratto diservice, stipulato in prosecuzione di quello del 15 gennaio 2016 e la suarisoluzione per la clausola risolutiva pattuita con l’art. 4, nonchégradatamente che comunque, pur qualificato il rapporto come locativo,esso non sarebbe stato nullo quanto alla durata prevista, perché aventenatura transitoria. In via subordinata, chiedeva dichiararsi larisoluzione del contratto di locazione per inadempimento della Violetta nelpagamento del canone di locazione per i mesi da agosto ad ottobre2021 .3. Il Tribunale provvedendo sul reclamo, dopo avere disatteso l’eccezionedi nullità del provvedimento impugnato, ha motivato nei termini che siriferiscono quì di seguito.3.1. In una prima parte il Tribunale ha motivato la fondatezza delladeduzione della non transitorietà del contratto, così motivando: è fondata anche la deduzione della Violetta per cui il contratto di speciesia un contratto di locazione fittiziamente transitorio e che, pertanto, laprevisione della sua durata sino al 31.3.2021 sia da ritenersi nulla, connecessaria sostituzione del termine legale di 6 + 6 anni; vale ricordarecome la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte affermi “qualorauna locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attivitàpreviste dall'art. 27 della legge n. 392 del 1978 sia stipulata per unadurata inferiore a quella legale, il contratto, ove sorga controversia, potràessere ritenuto conforme al modello legale "locazione non abitativatransitoria" e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all'art. 79della legge stessa ed alla eterointegrazione ex art. 1339 c.c., a condizioneche la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimentoalle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sedegiudiziale e sempreché risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte(delle quali si postula l'effettività, ricorrendo, diversamente, unaNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazionedel rapporto al regime ordinario e, cioè, siano ragioni obiettive cheescludano esigenze di stabilità. (In applicazione del principio, la S.C. haritenuto inidonea a giustificare la riduzione pattizia della durata legale delrapporto di locazione la clausola con la quale le parti avevano collegato latransitorietà del contratto alle esigenze del conduttore e non ad oggettiveragioni dipendenti dalla natura, nella specie sanitaria assistenziale,dell'attività svolta nell'immobile locato" (così, da ultimo, Cass.18942/2019); nel contratto di specie, la ragione addotta per lastipulazione di un contratto con durata inferiore al minimo di legge —ossia che "la [OSCURATO:PERSONA] ha la necessità di usufruire in affittodi spazi per soddisfate il proprio bisogno di periodo per eccedenzaproduttiva": cfr. premessa sub b) - e la circostanza che la durata delcontratto sia stata prevista per un lungo lasso di tempo di 5 anni -sino al31.3.2021 [salvo – viene affermato in nota - l’operare della condizionerisolutiva], rende evidente che la riduzione pattizia del termine legale nonsia giustificata da esigenze oggettivamente transitorie, sicché deveritenersi essere in presenza di una simulazione della natura transitoria delcontratto, con applicazione necessaria della durata minima di legge; adifferenza di quanto ritiene il Fallimento, non può ritenersi che l'efficaciadel contratto del 4.7.2016 sia venuta meno in forza della condizionerisolutiva di cui al suo art. 4; alla luce del[la] qualificabilità del contrattocome contratto di locazione (non transitoria), alla luce della consolidatagiurisprudenza della Suprema Corte per cui le disposizioni dell'art. 27 dellal. 392/78 sulla durata del contratto di locazione (non transitorio) sono daritenersi norme imperative; alla luce del disposto dell'art. 79 della l.379/78, secondo cui "è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la duratalegale del contratto", e degli artt. 1353 c. I e III e 1419 c. I cod. civ., deveritenersi che la condizione risolutiva di cui all'art. 4 del contratto sia illecitaper contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 27 1. 392/78, perchéNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026diretta a limitare la durata legale del contratto di locazione qui in esame(come recita l'art. 79) prevedendone il suo venir meno anche prima di 6anni, sicché la condizione risolutiva deve ritenersi nulla. .Ha, poi spiegato il Tribunale nella nota 4, in via conclusiva sulla questioneesaminata, che la nullità della clausola risolutiva non determinava lanullità dell’intero contratto.3.2. Ha, tuttavia, proseguendo affermato che nonostante quanto sinoradetto, deve tuttavia confermarsi l'ordine di liberazione adottato dal G.D.,alla luce della domanda riconvenzionale proposta dal Fallimento .Lo ha fatto affermando quanto segue: vale ricordarsi, infatti, che nell'ambito dell'esecuzione forzataindividuale il rimedio a disposizione del detentore di un immobile peropporsi all'ordine di liberazione emesso dal G.E. sia l'opposizione agli attiesecutivi, mentre nell'ambito dell'esecuzione forzata concorsuale lostrumento del reclamo ex art. 26 1. fall. tiene luogo al rimediodell'opposizione agli atti esecutivi (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass.25025/2019, nella cui motivazione si espone diffusamente lagiurisprudenza al riguardo); data questa identità funzionale fraopposizione agli atti esecutivi e reclamo [ex art.] 26 l. fall., anchenell'ambito del procedimento di reclamo devono valere le regole ed iprincipi dettati dalla giurisprudenza per l'opposizione agli atti esecutivi, frai quali rileva il principio per cui l'opposto (in questo caso il Fallimento) puòproporre domande riconvenzionali dirette a fare venire meno l'efficacia ela validità del titolo opposto dal detentore dell'immobile avverso l'ordine diliberazione (cfr. Cass. 1031/2012 in cui l'opposto aveva proposto azione dinullità per simulazione assoluta e revocatoria ex art. 2901 cod. civ.avverso il titolo del detentore; cfr. la precitata Cass. 25025/2019, dove ilnullità del titolo del detentore); per quanto sinora detto, è quindi daritenersi pienamente ammissibile la domanda riconvenzionale avanzata delNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026fallimento in via subordinata di risoluzione del contratto di locazione di cuiè causa, e non può darsi concreta rilevanza alla deduzione difensiva dellaVioletta per cui "nel presente giudizio si [deve] accertare solo lasussistenza di un titolo valido per la [OSCURATO:PERSONA] per occuparel'immobile"; questa domanda riconvenzionale di risoluzione deve essereaccolta; ricordato come la giurisprudenza affermi che "l'inerzia del locatorenel richiedere il puntuale adempimento del canone rispetto a pur reiteratiritardi del conduttore non va interpretata alla stregua di uncomportamento tollerante di accondiscendenza ad una modificacontrattuale del termine di pagamento, non potendo una condotta cosìequivoca indurre il conduttore a ritenere di essere autorizzato adadempiere in base alla propria disponibilità" (cfr. Casso 30730/2019) eche "in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani aduso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale dipredeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. n.392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essereconsiderato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, aisensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato omeno di scarsa importanza" (così Cass. 1428/2017), nel caso che cioccupa è da ritenersi dimostrato un grave inadempimento nel contratto dilocazione di cui è causa da parte della Violetta, perché da agosto adottobre 2021, essa conduttrice ha versato un canone di locazione inmisura estremamente esigua, pari ad 1/ 4 del dovuto, nonostante siavenuta meno da tempo la compensazione fra un suo credito verso laCartotecnica ed il debito per i canoni di locazione che aveva determinatoquesta riduzione (come chiarito dal Fallimento a p. 13 e 14 della suamemoria di costituzione del 4.11.2021); la prova di questo pagamentoprolungato e parziale dei canoni di locazione si ricava dal partitario deldettagliate allegazioni del Fallimento su questo inadempimento (a p. 13 eNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/202614 della sua memoria di costituzione del 4.11.2021), la Violetta nullaabbia contestato (se non limitandosi a dedurre, all'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], genericamente "[si] evidenzia come le deduzioni dicontroparte sull'intervenuta compensazione o meno dei rispettivi crediti,sulla sussistenza di crediti del Fallimento esulino dall'oggetto del presenteprocedimento"); alla luce dell'accoglimento della domanda riconvenzionaledi risoluzione del contratto di locazione del 4.7.2016, nonostante lafondatezza delle deduzioni della Violetta in ordine alla nullità di alcuneclausole di questo contratto, è da ritenersi legittimo l'ordine di liberazioneadottato dal G.D.; .Sulla base di queste motivazioni il Giudice del reclamo ha nel dispositivo,così pronunciato: Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione edistanza disattesa: rigetta il reclamo proposto dalla Violetta CosmeticsS.r.l.s e quindi conferma l'ordine di liberazione adottato dal G.D. del4.10.2021. .Ha poi liquidato le spese del procedimento.4. Avverso il decreto di rigetto del reclamo Violetta ha proposto ricorsoarticolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato nel giugno del 2022 soltanto un atto dicostituzione ai fini di una partecipazione all’eventuale pubblica udienza.controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.La memoria è inammissibile, stante la mancata costituzione tempestivacon controricorso.5. Si dà atto che, a norma dell’ultimo comma dell’art. 276 c.p.c., ilPresidente del Collegio, all’esito della discussione nella camera di consiglioe della decisione, ha ritenuto di sostituire se stesso alla Relatrice nellaredazione della presente ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/20261. Dopo argomentazioni volte a sostenere l’ammissibilità del ricorsostraordinario contro il decreto ex art. 26 legge fallimentare, con il primomotivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] censura il provvedimento impugnatoper «error in Judicando (ex art.360 n.3 c.p.c. – A) Violazione dell’art.25l.f. – Violazione dell’art.474 c.p.c.- Violazione e falsa applicazionedell’art.560 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 586 c.p.c. –Violazione e Falsa applicazione dell’art.107 l.f. e 108 l.f. – Violazione efalsa applicazione dell’art.2923 c.c. -Violazione e falsa applicazionedell’art.1599 c.c. -Violazione dell’avviso di vendita senza incanto del16.11.1990».La ricorrente lamenta che l’ordine di liberazione è stato pronunciato indata 4.10.2021 dopo l’aggiudicazione e, ancor più, dopo che la proprietàdel bene era stata trasferita all’aggiudicatario in forza di contratto dicompravendita stipulato con atto notarile in data 22.9.2021.In tal modo il Tribunale non avrebbe considerato che il [OSCURATO:PERSONA] violato quanto prescritto dagli artt. 560 e 586 c.p.c. che consentono lapronuncia del predetto ordine non oltre l’aggiudicazione del bene. IlGiudice delegato avrebbe, dunque, emesso l’ordine di rilascio in unmomento in cui non aveva più il potere di emetterlo.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato per«error in judicando (ex art. 360 n.3 c.p.c.) -Violazione art.100 c.p.c.,art.24 Cost. – Violazione art.111 c.p.c. -Violazione art.1602 c.c.-Violazioneart.1599 c.c. -Violazione art.25 l.f. -Violazione art.36 l.392/78 – Violazioneart. 80 l.f. – Violazione art.2933 c.c.».Con il terzo lamenta «error in procedendo (art.360 n.4 c.p.c.) A)Violazione di legge ex art.100 c.p.c., art.101 c.p.c., art.102 c.p.c. –Violazione di legge art.99 c.p.c. – Difetto di legittimazione ad agire/ adcausam B) Violazione e falsa applicazione art.112 c.p.c.»Con entrambi i motivi, che si riferiscono alla motivazione con cui il decretoha accolto l’azione di risoluzione per inadempimento, il ricorrente lamentaNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026che il Tribunale non avrebbe rilevato la carenza di interesse ad agireovvero il difetto di legittimazione attiva della Curatela allorché in sede direclamo essa ha richiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto dilocazione per inadempimento del conduttore essendo nelle more (in data22.9.2021) subentrato nel rapporto locatizio l’aggiudicatario.3. Con il quarto motivo – che anch’esso si riferisce all’accoglimento delladomanda di risoluzione per inadempimento - censura si denuncia “Error iniudicando (ex art. 360, n. 3, 5 c.p.c.). A) Violazione e falsa applicazionedegli artt. 1453, 1454, 1455, 1456 e 1362 c.c. Violazione art. 1175 c.c.art. 1375 c.c. B) Violazione ex art. 360 n. 3 e 5 – Omesso esame di unfatto decisivo che è stato oggetto di discussione e contraddittorio tra leparti – Motivazione apparente e perplessa non immune da vizi logici egiuridici”.Il motivo censura la motivazione con cui è stata ritenuta fondata ladomanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento.4. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto controuna decisione che non integra sentenza in senso sostanziale suscettibile diricorso ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione.Queste le ragioni.Mette conto innanzitutto di rilevare che la vicenda oggetto del ricorso inesame è singolare.La singolarità riguarda però anche il tenore del ricorso e, prima ancora,quella del decreto impugnato.Con riferimento a quest’ultimo profilo, occorre evidenziare che lasingolarità del decreto impugnato si ravvisa perché in esso il Tribunale diCremona, dopo avere svolto le funzioni proprie del giudice del reclamo exart. 26 L.F. circa la legittimità dell’ordine di liberazione, dando al riguardoragione alla prospettazione della ricorrente circa l’esistenza di un titoloopponibile, che ha ravvisato nel contratto di locazione ad uso diverso, e,dunque, avere ritenuto in via consequenziale che l’ordine di liberazioneNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026era illegittimo, ne ha tuttavia ritenuto la legittimità sotto un diversoprofilo.Lo ha fatto non già sulla base di ciò che era stato posto a fondamentodell’ordine di rilascio, bensì dando rilievo alla proposizione (e, quindi, allaprospettazione fondante) di una domanda riconvenzionale di risoluzioneper inadempimento proposta dalla Curatela.Domanda che ha ritenuto ammissibile in sede di reclamo.5. Ebbene, di fronte a tale domanda, il Tribunale bene ha fatto a ritenernel’ammissibilità, evocando correttamente la giurisprudenzasull’ammissibilità della riconvenzionale nel procedimento di opposizioneagli atti esecutivi, cui il procedimento di reclamo ex art. 26 della leggeTuttavia, fermo il dovere di esaminare detta domanda riconvenzionale, iltribunale avrebbe dovuto porsi e non se l’è posto il problema di comeprocedere al suo esame.Al riguardo il Tribunale si sarebbe dovuto porre questo problema sotto duedistinti profili.Il primo è quello della esaminabilità della domanda riconvenzionale con ilrito camerale ed il Tribunale avrebbe dovuto escluderla, provvedendo inconseguenza ad attivare la cognizione piena, dato che risultava introdottauna domanda nuova del tutto estranea all’àmbito del giudizio sul reclamo.Ma, inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto porsi il problema sotto un altrodistinto e gradato profilo: si sarebbe dovuto interrogare sul rito con cuitrattare la domanda riconvenzionale ed al riguardo avrebbe dovutorilevare che si trattava di una causa locativa, dando all’uopo gli opportuniprovvedimenti sul rito che era quello di cui all’art. 447-bis c.p.c.Il tribunale non si è posto nessuno dei due problemi ed ha deciso sulladomanda riconvenzionale secondo la cognizione sommaria propria delprocedimento ex art. 26 senza provvedere al riguardo.Numero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026In tal modo, ritiene il Collegio, ha reso però una sentenza in sensosostanziale del tutto al di fuori della mera decisione sul reclamo.6. È appena il caso di rilevare che i fatti costitutivi della riconosciutarisoluzione per inadempimento, se anche fossero stati introdotti non giàcon una domanda, ma in via di contro-eccezione rispetto alla doglianzasollevata dal ricorso ex art. 26 L.F. contro l’ordine di rilascio del GiudiceDelegato non avrebbero potuto esserlo validamente in modo da incideresulla cognizione della legittimità del detto ordine: la ragione è palese erisiede nella circostanza che quei fatti non erano stati posti a basedell’ordine di rilascio e, dunque, nessun rilievo potevano assumere ai finidella valutazione della sua legittimità.Se, peraltro, il Tribunale – sbagliando - li avesse esaminati come contro-eccezioni, l’illegittimità del suo procedere non avrebbe, tuttavia, potutoincidere sulla ritualità dell’esperimento del ricorso straordinario ex art. 111Cost., pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte controil decreto di rigetto del reclamo ex art. 26 avverso provvedimenti incidentisu diritti di terzi come nel caso di ordine di liberazione dell’immobiletrasferito, per la sua sostanziale equivalenza ad una decisione ai sensidell’art. 617 c.p.c. nell’esecuzione fallimentare e, dunque, per la suasostanza di sentenza in senso sostanziale (si vedano: Cass. n. 21224 del2011; n. 25025 del 2019; n. 28509 del 2024).7. Tuttavia, il Tribunale di Cremona ha espressamente deciso sulladomanda riconvenzionale e nel farlo, ha commesso ancora un errore:invece di dichiarare risolto il contratto locativo ritenuto esistente secondoil regime degli artt. 27 e ss. della l. n. 392 del 1978 per inadempimentocome imponeva la domanda con una pronuncia costitutiva, ha del tuttoerroneamente – e, peraltro, senza nemmeno spiegare il suo modusprocedendi - attribuito alla causa risolutiva l’effetto di legittimare ex postl’ordine di liberazione del [OSCURATO:PERSONA], invece di fare luogo a unaNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026condanna al rilascio conseguente alla riconosciuta risoluzione perinadempimento.Il modus procedendi, tuttavia, non toglie che la parte della decisione quiimpugnata con la forma del decreto, là dove è intervenuta sulla domandariconvenzionale, comunque debba essere intesa come una sentenzasostanziale resa su di essa, sebbene nella forma e anche con gli effettisull’ordine di rilascio.8. Tanto legittima l’interrogativo sul se la relativa statuizione potesseessere impugnata con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, settimocomma, Cost.In proposito, si deve escludere in senso positivo ogni rilievo del principiodi apparenza, perché il Tribunale ha espressamente detto di decidere sulladomanda riconvenzionale (e non di fronte ad una prospettazioneincidenter tantum volta ad ottenere – a torto o a ragione - il rigetto delreclamo) e non ha soprattutto nemmeno in alcun modo detto di poterlofare come giudice del reclamo, cosa che avrebbe appunto creato –sebbene a torto, ma in modo giustificativo dell’apparenza ai finidell’individuazione del mezzo di impugnazione - una qualificazione delladecisione come decisione sul solo reclamo e, dunque, impugnabile con ilricorso straordinario.La decisione dev’essere, invece, considerata secondo il tenore dell’oggettoche ha affermato di decidere.Ed allora la ricorrente avrebbe dovuto considerare la pronuncia nella suaeffettività decisionale, cioè indipendentemente dalla forma e, dunque,dall’adozione con la cognizione sommaria propria del procedimento direclamo, e, dunque, come una sentenza sostanziale resa su una domandadi risoluzione per inadempimento di un contratto.Ne consegue che il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato conl’appello, avendo assunto la natura sostanziale di sentenza resa in unsostanziale primo grado di giudizio, provocato, come detto, dallaNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026proposizione di una riconvenzionale, sebbene determinativa del dovere deltribunale di ritenersi legittimato ad esaminarla come domanda meritevoledella cognizione piena.Ne segue che il ricorso è inammissibile perché le ragioni prospettate con ilsecondo, il terzo ed il quarto motivo avrebbero dovuto essere fatte valerecon il mezzo di impugnazione ordinaria dell’appello, non potendo valere lalogica impugnatoria con il ricorso straordinario, relativa alla sola decisionesul reclamo.9. Peraltro, l’inammissibilità appena rilevata riguarda anche il primomotivo di ricorso, se si considera che – come dimostra la questioneriproposta con il terzo motivo – il problema della pronunciabilità dell’ordinedi rilascio nonostante l’aggiudicazione, in quanto in thesi legittimato(sebbene erroneamente, come si è rilevato) ex post dall’accoglimentodella riconvenzionale, vede soccombente la ricorrente sempre e soltanto aifini dell’intervenuto accoglimento della stessa riconvenzionale.10. In ogni caso, si deve rilevare che, se anche il primo motivo sireputasse autonomo, cioè lo si ritenesse dedotto come ragione che nondoveva giustificare la caducazione dell’ordine di liberazione in funzionedella infondatezza della riconvenzionale, e, dunque, lo si considerassecome causa di ipotetica illegittimità “a prescindere” da essa, con laconseguenza di reputarlo ammissibile perché volto a prospettare quellacaducazione in funzione del reclamo, e dunque come tale deducibile aisensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., in quanto diretto ad impugnarela decisione sul reclamo per ragioni esulanti dal fondamento dellariconvenzionale, il motivo risulterebbe inammissibile comunque per laseguente ragione: la stessa ricorrente dice di proporre la doglianzaoggetto del primo motivo assumendo che si sarebbe trattato di questionerilevabile d’ufficio dal giudice del reclamo.Ne dovrebbe seguire allora - posto che il reclamo ex art. 26 citato, attesala sua sostanziale equivalenza all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617Numero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026c.p.c., ha natura di giudizio oppositivo, che cioè dà luogo ad unacognizione limitata solo alle censure prospettare dal reclamante-opponente – il rilievo che parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre con ilreclamo la doglianza prospettata con il primo motivo, cioè l’essere statopronunciato l’ordine di liberazione dal [OSCURATO:PERSONA] quando ormai nonaveva più il potere di emetterlo.A torto parte ricorrente avrebbe postulato implicitamente di poterlo fare inquesta sede per il fatto che si sarebbe trattato di questione –evidentemente di diritto - rilevabile d’ufficio e che, dunque, il Giudice delreclamo avrebbe erroneamente mancato di esercitare quel potere: invero,il Giudice del reclamo non avrebbe potuto rilevare quella questioned’ufficio, perché il rilievo d’ufficio sarebbe stato contrario alla logicameramente oppositiva del reclamo, che comporta che debbanecessariamente essere il reclamante a far valere le ragioni di illegittimitàdel provvedimento impugnato.Tanto si rileva, naturalmente, a prescindere da qualsiasi valutazione sullafondatezza o meno della doglianza nel merito.11. Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.Non è luogo a provvedere sulle spese, dato che parte resistente non hanotificato e depositato controricorso, ma solo atto di costituzione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il27 gennaio 2026.Il Presidente EstensoreNumero registro generale 5276/2022Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16285/2026Data pubblicazione 26/05/2026
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