CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 17360/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D’ALOISIO;- ricorrente -2026 contro1937 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 40/2020 della CORTE D’APPELLO diTRENTO, depositata il 25/09/2020 R.G.N. 24/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1937/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di TreNnumteoro hdi ara ccolta generale 17360/2026confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto Dlaat a pubblicazione 01/06/2026domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di accertamento negativodel diritto dell’Inps al pagamento dei contributi previdenziali nonversati e chiesti dall’Istituto previdenziale tramite avvisobonario.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva affermato il diritto della societàdi fruire degli sgravi previsti dalla l. n. 223 del 1991 in virtùdell’assunzione dalle liste di mobilità, avvenuta a tempodeterminato in data 26 giugno 2016, del lavoratore NicolaRiggio.Nel confermare la decisione, la Corte d’appello ha ritenuto cheall’azienda spettassero gli sgravi previsti dall’art. 8, comma 2,della l. n. 223 del 1991, e non quelli meno favorevoli previstidall’art. 2, comma 10-bis, della l. n. 92 del 2012, atteso chel’assunzione del lavoratore era avvenuta in epoca anteriore al31 dicembre 2016, data sino alla quale – in base alla disciplinatransitoria contenuta nella l. n. 92 del 2012 – erano in vigore ledisposizioni della l. n. 223 cit.2. Avverso detta pronuncia l’Inps ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito mediante controricorso.3. All’esito della camera di consiglio del 17 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 25, comma 9, della l. n. 223 del 1991 e- 2 -dell’art. 2, comma 10-bis, della l. n. 92 del 2012, per aveNruem elrao r egistro generale 8767/2021Numero sezionale 1937/2026Corte territoriale errato nel riconoscere alla [OSCURATO:SOCIETA] Nsum.re.rol .d i rai ccolta generale 17360/2026benefici legati all’assunzione di un lavoratore iscritto nelle listDeat a pubblicazione 01/06/2026di mobilità, che non percepiva l’indennità di mobilità, masoltanto l’indennità di disoccupazione.L’Inps sostiene che, in tale ipotesi, trova applicazione l’art. 2,comma 10-bis, della l. n. 92 del 2012, il quale contemplaagevolazioni meno favorevoli per chi assume a tempo pieno eindeterminato lavoratori beneficiari dell’[OSCURATO:PERSONA] l’Impiego (ASpI, poi divenuta NASpI). Ad avviso delricorrente, nella specie si configurerebbe un concorso soloapparente di norme, che dovrebbe essere risolto a vantaggiodella l. n. 92 del 2012, lex specialis caratterizzata dall’elementoqualificante della percezione del trattamento di disoccupazione.La lettura restrittiva si imporrebbe in ragione del caratteretassativo delle norme che disciplinano gli sgravi contributivi, chedevono quindi essere considerate di stretta interpretazione.2. Il ricorso è infondato.2.1. In primo luogo, va rilevato che l’art. 2, comma 10-bis, dellal. n. 92 del 2012 (comma aggiunto dall’art. 7, comma 5, lett.b), del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modificazioni in l. n. 99 del2013), riconosce un contributo mensile al datore di lavoro che,senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminatolavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego(ASpI), poi sostituita dalla NASpI. L’agevolazione contributiva dicui si discute nel presente giudizio, invece, è attribuita dall’art.8, secondo comma, della l. n. 223 del 1991, ai datori di lavoroche assumono lavoratori in mobilità con contratto di lavoro atermine di durata non superiore a dodici mesi.2.2. In ogni caso, questa Corte ha già affrontato il temainterpretativo posto in termini generali dal ricorso in esame ed- 3 -ha affermato che, in tema di sgravi contributivi, il regime dNui mceuroi r egistro generale 8767/2021Numero sezionale 1937/2026all’art. 25, comma 9, della l. n. 223 del 1991, più favNourmeevroo dli era ccolta generale 17360/2026rispetto a quello previsto dall’art. 2, comma 10-bis, della l. nDa.t a pubblicazione 01/06/202692 del 2012, è applicabile alle fattispecie perfezionatesi sotto lasua vigenza (cioè fino al 31 dicembre 2016) ed ha come unicopresupposto l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratoriiscritti nelle liste di mobilità, non essendo invece richiesta, inpositivo, la concreta percezione dell’indennità di mobilità, né, innegativo, la mancata percezione di un diverso trattamento didisoccupazione (v. Cass. n. 8483 del 2025).Va in questa sede integralmente richiamata, ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c., la motivazione del citato arresto,trattandosi di pronuncia resa in una fattispecie assimilabile aquella in scrutinio (anche in quel caso gli sgravi riguardavanoun’assunzione di lavoratrice avvenuta prima del 31 dicembre2016) e che è basata su argomentazioni pienamente condivisedal Collegio, rispetto alle quali non sono stati evidenziati profiliche possano indurre ad una rimeditazione.2.3. È sufficiente rimarcare che, in base alla citata pronuncia,la ricostruzione proposta dall’Inps non può essere condivisaperché: a) sul piano del regime intertemporale, la vicenda inesame si pone nell’alveo della disciplina ex lege n. 223 del 1991,non potendosi sostenere che la sua abrogazione travolga ildiritto di fruire del regime più favorevole anche per fattispecieche si sono perfezionate nel vigore della stessa; b) sul pianotestuale, la norma (in questo caso, l’art. 8, secondo comma,cit.) subordina il riconoscimento del regime contributivo dimaggior favore alla sola assunzione a tempo determinato dilavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ma non richiede né lapercezione dell’indennità di mobilità né la mancata percezionedi un diverso trattamento di disoccupazione; c) sul piano- 4 -dell’evoluzione normativa, il regime di maggior favore leNgumaetroo r egistro generale 8767/2021Numero sezionale 1937/2026all’iscrizione nelle liste di mobilità è stato abrogato Naupmpereo ndi ara ccolta generale 17360/2026hanno cessato di operare le liste di mobilità e, quindi, Dlaat a pubblicazione 01/06/2026modulazione degli sgravi è stata armonizzata con il nuovosistema degli ammortizzatori sociali, incentrato sull’indennitàASpI (e, successivamente, su quella NASpI).2.4. È necessario solamente aggiungere che le considerazioniche precedono si attagliano anche alla vicenda in esame, laquale differisce dal caso scrutinato da Cass. n. 8483 del 2025solamente perché l’assunzione del lavoratore è avvenuta atempo determinato e non indeterminato. Ed infatti, le esposteconsiderazioni relative al regime intertemporaledell’abrogazione della l. n. 223 del 1991 e all’evoluzionenormativa sono pienamente estensibili anche alla fattispecieoggetto del presente giudizio.Quanto all’interpretazione letterale della norma di riferimento,è agevole constatare che anche l’art. 8, secondo comma, cit., silimita a richiedere, quale unico requisito per accedere albeneficio contributivo di cui si controverte, che i lavoratoriassunti siano “in mobilità”, senza alcuna menzione deltrattamento di disoccupazione dagli stessi percepito.Inoltre, anche in relazione ai lavoratori assunti a tempodeterminato vale il rilievo secondo cui la lettera della legge, nelconferire rilievo soltanto all’iscrizione nelle liste di mobilità,rispecchia la ratio della misura di sostegno, cioè l’incrementodell’occupazione, sfoltendo le liste di mobilità e alleviando glioneri che, per la finanza pubblica, l’iscrizione nelle listedetermina (v. ancora Cass. n. 8483 del 2025, al punto 6 delleragioni della decisione).2.5. Nella specie, la Corte di merito, nel riconoscere la riduzionedegli oneri contributivi a favore della controricorrente, ha- 5 -rettamente interpretato la normativa applicabile, riscontrNaunmderoo r egistro generale 8767/2021Numero sezionale 1937/2026la sussistenza dei presupposti che essa prevede,N umoerso sdii ara ccolta generale 17360/2026l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelDleat a pubblicazione 01/06/2026liste di mobilità, secondo la disciplina operante ratione temporis.3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate perintero, stante la novità della questione sottoposta al vaglio diquesta Corte, risolta soltanto in epoca ampiamente successivaalla notifica del ricorso.5. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino- 6 -