CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06611/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che PEREZ Keven ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Siracusa ha applicato allo stesso su richiesta una pena per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 (in Siracusa il 14/10/2021); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (mancato riconoscimento generiche) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), non avendo peraltro la difesa allegato che la pena ratificata sia diversa da quella concordata e neppure che nell'accordo fossero contemplate le circostanze attenuanti generiche, delle quali non vi è menzione a pag. 2 della sentenza impugnata, ove è, per l'appunto, riportato l'accordo delle parti; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente G