CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13742/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 055KX3R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 del GIP TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] Tribunale di Ancona ha applicato, ex art. 444 cod.proc.pen., a [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, in continuazione, con quello di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, la pena di anni due di reclusione e euro 3000 di multa. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, mediante il proprio difensore, facendo valere due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata osservanza dell'obbligo motivazionale imposto dall'art. 546 cod.proc.pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R. n. 309/1990, essendo del tutto carente l'approfondimento del presupposto della pericolosità sociale dell'interessato. 3. Il primo motivo è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierrì, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). 4. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, in ragione del fatto che la sentenza impugnata ha esplicitamente motivato l'adozione della misura dell'espulsione sulla base della riscontrata pericolosità sociale dell'imputato, cittadino straniero irregolare, il quale permane in Italia procurandosi il sostentamento tramite delitti quali quello per cui si procede. A fronte di tale motivazione, versata in fatto, il ricorrente denuncia generici vizi di illogicità e richiama massime giurisprudenziali neanche pienamente conferenti. 5. Atta dichiarazione di inammissibilità segue la condanna deligricorrerrg al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore delta Cassa delle ammende delta somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 m