CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile. ogAg? 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] «inammissibile in quanto proposto personalmente («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art.613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso