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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:588
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CO0148_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 luglio 2025 –

[OSCURATO:PERSONA]

(causa C‑148/25) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) – Usi combinati di prodotti energetici – Competenza degli Stati membri – Imposta riscossa in violazione del diritto nazionale – Calcolo degli interessi – Dies a quo » Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96 – Ambito di applicazione – Usi combinati dei prodotti energetici – Imposta riscossa in violazione del diritto nazionale – Rimborso – Calcolo degli interessi – Necessità di maggiorare l’importo rimborsato degli interessi calcolati a partire dalla data dell’indebito pagamento – Insussistenza – Periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli interessi – Determinazione di esclusiva competenza del diritto nazionale [Direttiva del Consiglio 2003/96, art. 2, § 4, b)] (v. punti 25‑29 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che, al momento del rimborso di un’imposta sui prodotti energetici indebitamente riscossa a causa di un’interpretazione erronea della nozione di diritto nazionale di «uso combinato», l’importo rimborsato sia maggiorato degli interessi calcolati a partire dalla data dell’indebito pagamento, qualora l’uso in questione costituisca «uso combinato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, e che, di conseguenza, la questione della determinazione del periodo da prendere in considerazione per il calcolo di tali interessi è di esclusiva competenza del diritto nazionale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0148_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 luglio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑148/25) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) – Usi combinati di prodotti energetici – Competenza degli Stati membri – Imposta riscossa in violazione del diritto nazionale – Calcolo degli interessi – Dies a quo » Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96 – Ambito di applicazione – Usi combinati dei prodotti energetici – Imposta riscossa in violazione del diritto nazionale – Rimborso – Calcolo degli interessi – Necessità di maggiorare l’importo rimborsato degli interessi calcolati a partire dalla data dell’indebito pagamento – Insussistenza – Periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli interessi – Determinazione di esclusiva competenza del diritto nazionale [Direttiva del Consiglio 2003/96, art. 2, § 4, b)] (v. punti 25‑29 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che, al momento del rimborso di un’imposta sui prodotti energetici indebitamente riscossa a causa di un’interpretazione erronea della nozione di diritto nazionale di «uso combinato», l’importo rimborsato sia maggiorato degli interessi calcolati a partire dalla data dell’indebito pagamento, qualora l’uso in questione costituisca «uso combinato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, e che, di conseguenza, la questione della determinazione del periodo da prendere in considerazione per il calcolo di tali interessi è di esclusiva competenza del diritto nazionale.