CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 1974
Cassazione n. 07702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 22/08/2025del Giudice di Pace di Rimini; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore G enerale , [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento emesso in data 22 agosto 2025, il Giudice di Pace di Rimini, in funzione di Giudice delle [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 274/2000. La vicenda trae origine da una lite avvenuta all'interno di uno spogliatoioche, secondo il provvedimento impugnato ( fondato anche sulla visione di un supporto audiovisivo), sarebbe consistita in un mero "sfogo verbale" privo di concreta potenzialità lesiva, in quanto l'evento illecito minacciato appariva condizionato alla scelta del destinatario di "accettare la sfida" fisica: circostanza che – a dire del Giudice di pace – sminuiva grandemente la portata offensiva e determinava il detto esito. 2.Il percorso procedurale che ha condotto alla decisione è stato il seguente: - il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di archiviazione ritenendo infondata la notizia di reato; - la persona offesa ha proposto opposizione all'archiviazione; - il Giudice di Pace, decidendo de plano , ha ritenuto di non accogliere la tesi del Pubblico Ministero, ma, mutando l'esito richiesto, ha archiviato per particolare tenuità del fatto, sottolineando l'assenza di un interesse della persona offesa penalmente rilevante alla prosecuzione e le gravi conseguenze che il processo avrebbe comportato per l'indagato rispetto all'esiguità del fatto. 3. Avverso tale provvedimento propone ricorso immediato per Cassazione l'indagatosulla base di due motivi di doglianza. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità del provvedimento per abnormità e violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al mancato rispetto del contraddittorio. La difesa evidenzia che il Giudice ha applicato la causadi esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 D.Lgs. 274/2000) in assenza di una specifica richiesta in tal senso del Pubblico Ministero, il quale aveva,invece, fatto istanza di archiviazione per l'inidoneità degli elementia sostenere l'accusa. Il fulcro della censura risiede nella lesione del diritto di difesa: l'indagato assume di non essere mai stato notiziato della possibilità di una definizione per "tenuità del fatto" – formula che presuppone l'accertamento del fatto storico e la sua illiceità, seppur tenue –né dell'opposizione della persona offesa. Il ricorrente argomenta che, qualora il Giudice non condivida la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato e intenda procedere dichiarando la parti colare tenuità, è necessario instaurare un contraddittorio specifico. A sostegno della tesi, il ricorso richiama la giurisprudenza di legittimità e, soprattutto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2023, la quale ha sancito che il Giudice per le indagini preliminari non può pronunciare decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto de planoquando il Pubblico Ministero abbia richiesto l'archiviazione per motivi diversi, dovendo, invece, restituire gli atti al Pubblico Ministero o comunque attivare le forme previste dall'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., per consentire all'indagato di interloquire su tale diversa formula di proscioglimento, che, peraltro, comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale e possibili effetti pregiudizievoli in altri giudizi. Tanto comporterebbe l’ovvio interesse ad impugnare dell’indagato. 3.2.Con il secondo motivo, proposto in subordine, si solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 34 del D.Lgs. 274/2000, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione. La censura si appunta sulla mancata previsione espressa, nel procedimento davanti al Giudice di Pace, dell'obbligo di instaurare il contraddittorio qualora il Giudice intenda discostarsi dalla richiesta di archiviazione "liberatoria" per applicare la declaratoria di particolare tenuità del fatto. Il ricorrente sostiene che, stante l'analogia tra l'istituto di cui all'art. 34 D.Lgs. 274/2000 e l'art. 131-biscod. pen., una diversa disciplina processuale che non garantiscaall'indagato di opporsi alla declaratoria di tenuità (come previsto dall'art. 411, comma 1 - bis , cod. proc. pen. per il rito ordinario) risulterebbe irragionevole e lesiva del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare. 2. Occorre premettere che, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto ed attuale, e va individuato nella prospettiva di conseguire un risultato pratico favorevole, non essendo il sistema delle impugnazioni predisposto per la tutela della mera regolarità formale del processo o per l'affermazione di principi teorici. Nel caso di specie, sebbene il Giudice di Pace abbia disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. 274/2000) de planoe in difformità dalla richiesta del Pubblico Ministero (che instava per l'infondatezza della notizia di reato), non è ravvisabile in capo all'indagato alcun pregiudizio effettivo che giustifichi l'annullamento del provvedimento. 3. In primo luogo, sotto il profilo degli effetti extra-penali, va rilevato che il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto emesso dal Giudice di Pace non possiede alcuna efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi di danno. L'art. 651-bis cod. proc. pen. (rubricato: «Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno») attribuisce efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale esclusivamente alla «sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento» o emessa a seguito di giudizio abbreviato (in quest’ultimo caso, «salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato»). Ne consegue che il decreto di archiviazione impugnato, avendo natura di provvedimento camerale ed essendo stato emesso nella fase delle indagini preliminari, è inidoneo a spiegare effetti vincolanti in sede civile. Il ricorrente, pertanto, potrà liberamente contestare la propria responsabilità nell'eventuale giudizio risarcitorio, senza che l'archiviazione ex art. 34 d.lgs. 274/2000 gli sia opponibile come accertamento di colpevolezza. 4. In secondo luogo, sotto il profilo delle conseguenze penali e amministrative, deve evidenziarsi la specificità del rito davanti al Giudice di Pace rispetto a quello ordinario. Mentre nel procedimento ordinario l'iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità pronunciata ex art. 131 - bis cod. pen. nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3, lettera f), d.P.R. 313/2002 (come stabilito da Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, Rv. 276463-01), costituisce effettivo "pregiudizio", che fonda l'interesse al ricorso, analogo effetto non si produce per i reati di competenza del giudice onorario definiti con decreto di archiviazione ai sensi del detto art. 34 d.lgs. 274/2000. La disciplina speciale del casellario, che non prevede espressamente che tale provvedimento sia iscritto,così come non lo prevede quella del processo penale innanzi al Giudice di pace,e la natura stessa del procedimento dinanzi a tale giudice (volto alla conciliazione e alla rapida definizione dei conflitti minori) escludono, per il decreto di archiviazione ex art. 34, l'iscrizione pregiudizievole che invece accompagna l'omologo istituto del codice penale. Tanto rende, anche sotto tale profilo, privo di interesse il ricorso. 5. Taliprincipi sono stat i già affermat i da questa Corte in casi similari. È stato chiarito che, in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emesso ai sensi dell'art.34 del d.lgs. n.274 del 2000, senza previa notifica all'indagato, poiché questi è privo d'interesse ad impugnare ex art. 568 cod. proc. pen. considerato che il decreto di archiviazione non comporta l'applicazione di alcuna sanzione, nemmeno accessoria e non fa stato in procedimenti civili o amministrativi, né è destinato ad essere iscritto nel casellario giudiziale (Sez. 5, n. 48610 del 17/09/2018, Rv. 274144-01). Ed ancora, sempre in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, non sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto ex art. 34 del d.lgs. 28 aprile 2000, n. 274, pronunciata prima dell'apertura del dibattimento, al fine di far valere la prescrizione successivamente maturata, trattandosi di pronuncia inidonea ad avere efficacia di giudicato in un eventuale giudizio civile o ammnistrativoper le restituzioni o il risarcimento del danno (Sez. 5, n. 51094 del 17/06/2019, Rv. 277656-01). Trattasi di casi il cui minimo comune denominatore è che la pur sussistente violazione procedurale non ha determinato, in concreto, alcun reale pregiudizio sui diritti dell'imputato, che, dunque, non ha titolo alcuno per dolersene. Invero, mancando sia l'efficacia di giudicato exart. 651-bis cod. proc. pen., sia l'iscrizione nel casellario, l'interesse del ricorrente si riduce a una mera aspettativa ad una "miglior formula" di proscioglimento priva di risvolti giuridici concreti, risolvendosi in una questione di mero principio o di tutela dell'immagine morale, interessi non tutelabili in sede di legittimità tramite l'impugnazione di un provvedimento che ha comunque natura liberatoria. 6. Da ultimo, va detto che tali conclusioni non sono smentite, ma anzi rafforzate, da una corretta lettura della sentenza n. 116 del 2023 della Corte costituzionale, richiamata da parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha inteso garantire il contraddittorio proprio perché l'archiviazione per tenuità nel rito ordinario comporta «l'iscrizione nel casellario giudiziale e possibili effetti pregiudizievoli in altri giudizi». È la presenza di tali effetti negativi a rendere necessario il contraddittorio preventivo. Tuttavia, laddove – come nel caso di specie, in virtù delle specificità del rito davanti al Giudice di Pace e del disposto di cui all'art. 651-biscod. proc. pen. e di cui alle norme sul casellario – tali effetti pregiudizievoli ("iscrizione" ed "efficacia di giudicato") siano assenti, la violazione del contraddittorio degrada a mera irregolarità formale, incapace di ledere il diritto di difesa in modo concreto. Non essendovi un danno giuridico (iscrizione o vincolo civile), non vi è, di riflesso, l'interesse ad impugnare per ottenere il ripristino di un contraddittorio la cui omissione non ha generato conseguenze tangibili. 7. Per tali ragioni, infine, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionaledi cui al secondo motivo di ricorso: non essendovi alcuna disparità di trattamento tra situazioni eguali (non essendolo, nella specie, per quanto detto, quelle relative ai due istituti ex artt. 131 -bis cod. pen. e 34 d.lgs. 274/2000, ben diversi tra loro)e non essendo leso alcun diritto del ricorrente. 8. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Tenuto conto della peculiarità della questione e della complessità dei rapporti tra rito innanzi al Giudice di pace e rito ordinario, anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, si ritiene equo non condannare il ricorrente al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n.