CassazionedecretoSezione LDecisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24302/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e2026 difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2773 - controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di PADOVA, del 12/04/2023R.G.N. 5305/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11598/2023Numero sezionale 2773/2026Numero di raccolta generale 24302/2026Data pubblicazione 31/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento diM.[OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi degli artt. 98 e 99 l. fall., impugnando l’esclusione delcredito insinuato tardivamente per complessivi euro 57.731,13, richiesto in viaprivilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., a titolo di retribuzioni arretrate etrattamento di fine rapporto, oltre accessori.2. A fondamento della domanda ha dedotto l’intercorso rapporto di lavorosubordinato con la società fallita, producendo documentazione attestante ilrapporto e il credito, nonché ulteriore documentazione relativa all’assunzione eallo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in modalità domiciliare, e hachiesto l’ammissione di prova testimoniale e consulenza tecnica.3. [OSCURATO:PERSONA] delegato ha escluso il credito, prospettando la necessità di verificarela possibile natura di amministratore di fatto dell’attività svolta dalla ricorrentee lo svolgimento di attività in danno della società.4. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita eccependo la simulazione del rapporto di lavoro,richiamando risultanze di un procedimento penale pendente anche nei confrontidella ricorrente, nel quale si ipotizzava la distrazione di somme corrisposte atitolo di retribuzione in assenza di prestazione lavorativa, e chiedendo il rigettodell’opposizione ovvero, in subordine, la sospensione del giudizio o l’ammissionecon riserva.5. L’opponente ha contestato tali deduzioni, sostenendo la rilevanzapregiudiziale del procedimento penale in ordine all’accertamento del rapporto dilavoro.6. Con decreto, il Tribunale di Padova ha rigettato l’istanza di sospensione exart. 295 cod. proc. civ. e, nel merito, ha respinto l’opposizione, ritenendo fondatal’eccezione di simulazione del rapporto, escludendo l’ammissibilità delle proveorali e la rilevanza della documentazione prodotta, anche per asserita mancanzadi data certa opponibile alla CuratelaNumero registro generale 11598/2023Numero sezionale 2773/2026Numero di raccolta generale 24302/20267. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,Data pubblicazione 31/07/2026affidato a quattro motivi. Resiste la curatela con controricorso.La parte ricorrente ha depositato memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione nel termine di sessantagiorni previsto dall’art. 380 bis 1. Cod.proc.civ.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 295 c.p.c., 211 disp.La ricorrente censura il decreto impugnato per avere escluso la sospensionedel giudizio nonostante la dedotta pregiudizialità del procedimento penalependente, avente ad oggetto l’accertamento della effettività del rapporto dilavoro, presupposto decisivo anche nel giudizio civile relativo all’ammissione delcredito.1.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha avuto modo di affermare, in modo condivisibile, (da ultimo vd.Cass. n. 28284 del 24/10/2025 (Rv. 676931 - 01); n. 15248 del 2021 Rv.661669 – 01), che la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degliartt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale,può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi allacommissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e acondizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore digiudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenzatecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta chenei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedottoin ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che èoggetto dell'imputazione penale.Numero registro generale 11598/2023Numero sezionale 2773/2026Numero di raccolta generale 24302/2026Data pubblicazione 31/07/2026Nel caso di specie, l’effetto giuridico dedotto in ambito civile relativo allasussistenza del rapporto di lavoro affermato dalla parte ricorrente non ècollegato nei suoi presupposti giuridici (fissati dall’art. 2094 cod. civ.) alla figuradi reato contestata in seno al procedimento penale ( bancarotta per la distrazionedi euro 139.785 formalmente a titolo di stipendio per la Sabbadin che però nonsvolgeva alcuna attività di lavoro per la società), pur essendo comuni alle duefattispecie i fatti storici che li sostanziano.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2704 c.c., nonché nullità ex art. 101 c.p.c. (art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.). Si deducel’erroneità della statuizione che ha ritenuto priva di data certa la documentazioneprodotta, nonostante la presenza di atti assistiti da data certa e la documentatarisalenza del rapporto ad epoca anteriore al fallimento; si lamenta, altresì, laviolazione del contraddittorio per avere il Tribunale rilevato d’ufficio talequestione senza previa instaurazione del contraddittorio tra le parti.Il decreto impugnato ha dato atto della produzione da parte della Sabbadin didocumentazione tesa a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto dilavoro con [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2012 (contratto a termine poi trasformato atempo indeterminato nel 2013) e di aver ricevuto retribuzioni per un certoperiodo, rilevando anche che era stata offerta pure prova orale non ammessaperché ritenuta generica.La documentazione, priva di data certa, è stata ritenuta inopponibile al Curatoreai sensi dell’art. 2704 cod. civ. Di contro, sono state ritenute probanti le fontiofferte dal Fallimento (dichiarazioni rese in sede penale dall’ex amministratoredella società sig. [OSCURATO:PERSONA], dall’amministratore di fatto e marito della ricorrente sig.Mingardo e dai dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. che, negando recisamente che laricorrente avesse mai espletato attività lavorativa e addirittura assiduamentefrequentato i locali dell’azienda, corroboravano la tesi della simulazione delrapporto, senza che la documentazione allegata incrinasse le attendibilidichiarazioni rese dai lavoratori effettivi della società, che invece avevanodichiarato di non aver visto lavorare come addetta alle vendite (almeno dal 2012Numero registro generale 11598/2023Numero sezionale 2773/2026Numero di raccolta generale 24302/2026al 2014 in cui l’attività sarebbe stata resa nei locali commerciali) la Sabbadin. IlData pubblicazione 31/07/2026tribunale ha anche valorizzato l’esistenza di patti parasociali relativi alle quotedella società fallita rinvenuti presso il notaio Gianpiero consistenti in procurairrevocabile a vendere, attribuita, a qualunque prezzo, alla Sabbadin e indiceritenuto evidente della carenza di assoggettamento della stessaall’organizzazione imprenditoriale che invece determina l’essenza dellasubordinazione.2.1. A fronte di tale ricostruzione logica e argomentativa, il motivo nonsupera il vaglio di ammissibilità.Infatti, lo stesso non si confronta con la effettiva ratio della decisione che, oltrealla rilevazione in limine della assenza di data certa su taluni documenti, haaffrontato nel merito la questione della simulazione assoluta dell’asseritorapporto di lavoro. Dunque, la questione della certezza della data di alcunidocumenti non ha assunto un ruolo decisivo nella ricostruzione del quadro dellefonti probatorie, per cui il motivo difetta di specificità al fine di incrinare ladecisione, posto che quand’anche la data di formale sottoscrizione del rapportodi lavoro fosse certa non per questo verrebbe meno il giudizio di totalesimulazione di quel dato documentale che non rappresenterebbe altro che ilnegozio simulato.Il Tribunale, mediante il prudente apprezzamento delle fonti di prova indicatedalle parti, comprese le dichiarazioni raccolte in sede penale, ha ricostruito lanatura totalmente simulata del rapporto di lavoro formalmente emergente dalladocumentazione allegata dalla Sabbadin.Si tratta di legittimo esercizio del potere di accertamento spettante al giudicefallimentare. In tema di prova per presunzioni, è compito del giudice del meritovalutare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non soloanaliticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone lapregnanza conclusiva; il suo apprezzamento, se sostenuto da adeguata ecorretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sededi legittimità (Cass. n. 1404 del 01/02/2001 (Rv. 543561 - 01).Numero registro generale 11598/2023Numero sezionale 2773/2026Numero di raccolta generale 24302/20263. Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 115, 116 e 244Data pubblicazione 31/07/2026c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.). La ricorrente censura la mancata ammissione dellaprova testimoniale, ritenuta genericamente formulata, deducendo invece laspecificità e decisività dei capitoli di prova ai fini della dimostrazione dell’effettivosvolgimento dell’attività lavorativa e del superamento dell’eccezione disimulazione del rapporto.3.1. Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità, posto che conl’apparente richiamo alla violazione delle disposizioni che regolano le acquisizioniprobatorie e la valutazione delle medesime fonti, mira a sovvertire il giudizio dimerito condotto dal giudice. E’ noto l’orientamento di legittimità (Sez. U. n.20867 del 30/09/2020 (Rv. 659037 - 01)) che ha ribadito il principio secondocui in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilitàdi ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativaconsentita dall'art. 116 c.p.c.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. per errorepercettivo (art. 360, n. 4, c.p.c.). Si deduce l’erronea valutazione della provadocumentale, avendo il Tribunale escluso il diritto all’indennità sostitutiva delpreavviso per mancanza di prova della giusta causa, nonostante la documentatadichiarazione di recesso fondata su reiterato inadempimento del datore di lavoro.4.1. Anche tale motivo non è dotato di specificità, necessaria ex art. 366cod.proc.civ., in quanto si riferisce ad un aspetto che il Tribunale ha valorizzatosolo ad abundantiam (carenza anche di allegazioni astrattamente idonee acaratterizzare la causa delle dimissioni per giusta causa), ma di per sé nonidoneo ad aggredire l’impianto logico relativo all’accertamento della simulazioneNumero registro generale 11598/2023Numero sezionale 2773/2026Numero di raccolta generale 24302/2026del rapporto di lavoro subordinato che è il punto centrale della decisioneData pubblicazione 31/07/2026impugnata, per cui va dichiarato inammissibile.5. In definitiva, il ricorso va rigettato.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segue il criterio dellasoccombenza, con liquidazione come in dispositivo.6. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio delcontributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002 (cfr. Cass., S.U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €5000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]