CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 32147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva condannato l'imputata alla pena di giustizia per il reato di falso Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la violazione di legge processuale Osservato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relaziona con la motivazione resa sul punto dell'acquisizione della prova , che - diversamente da quanto dedotto - è stata acquisita al dibattimento tramite l'escussione del teste Santecchia. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio F D E POSI - NTA (:ACLI 3