Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:1037
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0295_RES
Causa C‑295/23
[OSCURATO:PERSONA] UG
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2024
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Determinazione della libertà di circolazione applicabile – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15 – Obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società – Partecipazione di un investitore puramente finanziario al capitale di una società professionale di avvocati – Revoca dell’iscrizione di tale società all’Ordine degli avvocati a causa di tale partecipazione – Restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali – Giustificazioni fondate sulla tutela dell’indipendenza degli avvocati e dei destinatari di servizi legali – Necessità – Proporzionalità»
Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione rispettivo – Criteri – Partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinarne le attività – Partecipazioni effettuate al solo scopo di realizzare un investimento finanziario senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell’impresa – Applicazione secondaria di una libertà rispetto all’altra – Esame alla luce di una sola di tali libertà – Normativa nazionale volta ad impedire qualsiasi assunzione di partecipazioni in una società di avvocati da parte di persone che non siano né avvocati né membri di una professione menzionata nello statuto degli avvocati – Causa rientrante nell’ambito sia della libertà di stabilimento che della libera circolazione dei capitali
[Artt. 49 e 63, § 1, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, art. 15, § 2, c), e § 3]
(v. punti 50‑57)
Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Direttiva 2006/123 – Requisiti da valutare – Normativa nazionale che vieta il trasferimento delle quote sociali di una società di avvocati a un investitore puramente finanziario che non intenda esercitare in detta società un’attività professionale prevista da tale normativa – Cancellazione dall’ordine forense della società di avvocati che violi tale divieto – Restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali – Giustificazione – Tutela dei destinatari di servizi legali e della buona amministrazione della giustizia – Ammissibilità
[Artt. 49 e 63 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, considerando 40, art. 4, punti 7 e 8, e art. 15, §§ 1‑3, 5, a), e 6]
(v. punti 60‑62, 64‑67, 69‑76, 78‑80 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di disciplina degli avvocati di Baviera, Germania), la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sulla conformità all’articolo 63 TFUE e alla direttiva 2006/123 (
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) di una normativa nazionale che, a pena di cancellazione dall’ordine forense di una società di avvocati, vieta che quote sociali di tale società siano trasferite a un investitore puramente finanziario che non intenda esercitare in detta società un’attività professionale prevista da tale normativa.
La HR, una società di avvocati situata in Germania, è stata costituita sotto forma di una società di capitali soggetta alla legge in materia di società a responsabilità limitata. Suo amministratore e socio unico era originariamente [OSCURATO:PERSONA], che esercitava la professione di avvocato.
La HR, creata con contratto nel gennaio 2020, è stata iscritta nel registro delle imprese e presso l’Ordine forense di Monaco di Baviera lo stesso anno.
Nel 2021 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto 51 delle 100 quote sociali della HR alla SIVE Beratung und Beteiligung GmbH (in prosieguo: la «SIVE»), una società a responsabilità limitata di diritto austriaco.
Lo statuto della HR è stato quindi modificato per consentire la cessione di quote sociali a una società di capitali non iscritta all’ordine forense, riservando la gestione della HR ai soli avvocati iscritti all’ordine forense, al fine di garantirne l’indipendenza.
La modifica dello statuto della HR e la cessione delle quote sociali di tale società sono state iscritte nel registro delle imprese, e la HR ha informato l’ordine forense della modifica del suo statuto e della cessione di 51 delle sue 100 quote societarie alla SIVE.
Tuttavia, l’ordine forense comunicava alla HR che la cessione delle quote sociali alla SIVE era vietata ai sensi della Bundesrechtsanwaltsordnung (regolamento federale sullo statuto degli avvocati) (in prosieguo: lo «statuto degli avvocati»), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, e che, di conseguenza, l’iscrizione della HR all’ordine forense sarebbe stata cancellata in caso di conferma di tale cessione. La HR ha tuttavia informato l’ordine forense in merito alla conferma di detta cessione. Quest’ultimo ha quindi cancellato tale società per il motivo che, in sostanza, solo gli avvocati e i membri delle professioni menzionate nello statuto degli avvocati nonché i medici e i farmacisti possono essere soci di una società di avvocati (
2
).
La HR ha dunque adito il [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di disciplina degli avvocati di Baviera) con un ricorso avverso la decisione di cancellazione adottata dall’ordine forense. A sostegno del suo ricorso, la HR sostiene che lo statuto degli avvocati viola, in particolare, il diritto alla libera circolazione dei capitali, garantito dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, nonché i diritti che gli derivano dall’articolo 15 della direttiva 2006/123. Tale decisione violerebbe altresì il diritto della SIVE alla libertà di stabilimento, quale garantito in particolare dall’articolo 49 TFUE.
In tale contesto, il giudice del rinvio chiede se tale normativa nazionale sia compatibile con l’articolo 49 e l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE nonché con l’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123.
La Corte risponde affermativamente a questa questione.
Giudizio della Corte
In via preliminare, la Corte esamina, con riguardo all’oggetto della normativa nazionale di cui trattasi e agli elementi di fatto del caso di specie, quale libertà fondamentale - ossia la libertà di stabilimento o la libera circolazione dei capitali - si applichi alla controversia principale.
A questo proposito, essa ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, ricade nella sfera di applicazione della libertà di stabilimento, una normativa nazionale destinata ad applicarsi esclusivamente alle partecipazioni che consentano di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinare le attività di quest’ultima. Al contrario, le disposizioni nazionali che si applicano alle partecipazioni effettuate al solo scopo di realizzare un investimento finanziario senza l’intenzione di influenzare la gestione e il controllo dell’impresa devono essere esaminate esclusivamente con riguardo alla libera circolazione dei capitali.
Così, una normativa nazionale che non sia destinata ad applicarsi esclusivamente alle partecipazioni che siano tali da conferire una sicura influenza sulle decisioni di una società e da consentire di indirizzarne le attività, ma che si applichi indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta da un azionista in una società, può rientrare nell’ambito di applicazione sia della libertà di stabilimento sia della libera circolazione dei capitali.
Ciò premesso, in linea di principio, la Corte esamina il provvedimento di cui trattasi alla luce di una sola di queste due libertà qualora risulti che, nelle circostanze della controversia principale, una di esse sia del tutto secondaria rispetto all’altra e possa esserle ricollegata.
La normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale mira, in particolare, ad impedire qualsiasi assunzione di partecipazioni, indipendentemente dalla sua importanza, in una società di avvocati da parte di persone che non siano né avvocati né membri di una professione menzionata nello statuto degli avvocati applicabile nel caso di specie.
Nel caso di specie, la SIVE ha acquisito il 51% del capitale sociale della HR. [OSCURATO:PERSONA], rientrano nell’ambito di applicazione materiale della libertà di stabilimento le disposizioni nazionali che si applicano alla detenzione, da parte di una società di uno Stato membro, di una partecipazione nel capitale di una società stabilita in un altro Stato membro, che sia tale da conferirle, in linea di principio, una sicura influenza sulle decisioni di quest’ultima società e di consentirle di indirizzarne le attività.
Tuttavia, la Corte sottolinea che lo statuto della HR è stato modificato per privare la SIVE di una certa capacità di influenza, di modo che l’acquisto di quote sociali della HR potrebbe avere avuto il solo scopo di procurare a quest’ultima capitali volti a consentirle di finanziare lo sviluppo di un modello giuridico innovativo fondato sulle nuove tecnologie.
Il procedimento principale rientra dunque tanto nella libertà di stabilimento quanto nella libera circolazione dei capitali, senza che una di tali libertà possa essere considerata secondaria rispetto all’altra.
Sul merito, per quanto riguarda, in primo luogo, la libertà di stabilimento, dalla direttiva 2006/123 emerge che quando un’ipotesi rientra nell’ambito di applicazione materiale di tale direttiva, come avviene nel caso dei servizi di consulenza legale, in particolare quelli prestati dagli avvocati, non occorre esaminarla anche alla luce dell’articolo 49 TFUE.
Pertanto, la Corte esamina la compatibilità con la direttiva 2006/123 dei requisiti dello statuto degli avvocati relativi alla limitazione dell’ambito delle persone abilitate ad associarsi nonché alla necessità di collaborare attivamente all’interno della società, e più in particolare la necessità di tali requisiti.
A tal riguardo, essa constata che tali requisiti hanno lo scopo di garantire l’indipendenza e l’integrità della professione di avvocato nonché il rispetto del principio di trasparenza e dell’obbligo del segreto professionale degli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] obiettivi si ricollegano incontestabilmente alla tutela dei destinatari dei servizi legali e della sana amministrazione della giustizia, che costituiscono motivi imperativi d’interesse generale, ai sensi della direttiva 2006/123 e del diritto primario.
Per quanto riguarda il carattere proporzionato dei requisiti di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte precisa che questi ultimi appaiono idonei a garantire la realizzazione dell’obiettivo di tutela della sana amministrazione della giustizia e dell’integrità della professione di avvocato.
[OSCURATO:PERSONA], la volontà di un investitore puramente finanziario di far fruttare il suo investimento potrebbe avere un impatto sull’organizzazione e sull’attività di una società di avvocati. [OSCURATO:PERSONA], laddove l’obiettivo perseguito da un investitore puramente finanziario si limita alla ricerca del profitto, gli avvocati non esercitano le loro attività con un obiettivo unicamente economico, ma sono tenuti al rispetto di norme professionali e deontologiche. In assenza di armonizzazione, a livello dell’Unione, delle norme professionali e deontologiche applicabili alla professione forense, ciascuno Stato membro resta libero, in linea di principio, di disciplinare l’esercizio di tale professione sul proprio territorio. Così, uno Stato membro ha il diritto di ritenere che esista il rischio che le misure previste dallo statuto della società di avvocati al fine di preservare l’indipendenza e l’integrità professionale degli avvocati attivi all’interno di tale società si rivelino, in pratica, insufficienti a garantire efficacemente la realizzazione degli obiettivi di tutela della sana amministrazione della giustizia e dell’integrità della professione di avvocato, in caso di partecipazione di un investitore puramente finanziario al capitale di detta società.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la libera circolazione dei capitali, garantita dall’articolo 63 TFUE e che ingloba tanto la detenzione di azioni che conferiscono la possibilità di partecipare effettivamente alla gestione e al controllo di una società quanto l’acquisto di titoli effettuato al solo scopo di realizzare un investimento finanziario senza voler influire sulla gestione e sul controllo della società, le misure vietate comprendono segnatamente quelle idonee a dissuadere le società non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro, in particolare nel capitale delle società residenti.
La Corte constata che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale ha l’effetto di impedire alle persone diverse dagli avvocati e dai membri delle professioni previste nello statuto degli avvocati, di acquisire quote sociali in una società di avvocati, cosicché essa priva gli investitori di altri Stati membri, che non siano né avvocati né membri di siffatte professioni, di assumere partecipazioni in questo tipo di società. Correlativamente, tale normativa nazionale priva le società di avvocati dell’accesso a capitali che potrebbero contribuire alla loro creazione o al loro sviluppo. Essa costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
Tuttavia, per gli stessi motivi esposti nel contesto della direttiva 2006/123, la Corte conclude nel senso che tali restrizioni alla libera circolazione dei capitali sono giustificate e proporzionate alla luce di motivi imperativi di interesse generale.
(
1
) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (
GU 2006, L 376, pag. 36
).
(
2
) Ai sensi dell’articolo 59a, paragrafi 1 e 2, di tale statuto degli avvocati, gli avvocati possono associarsi con i membri di un ordine degli avvocati, i consulenti in materia di proprietà industriale, i commercialisti, i consulenti fiscali, i revisori dei conti e i revisori contabili giurati per esercitare congiuntamente la loro professione nell’ambito delle rispettive competenze professionali. Gli avvocati possono altresì esercitare la loro professione congiuntamente con i membri degli ordini degli avvocati di altri Stati che siano autorizzati a stabilirsi in conformità all’ambito di applicazione dello statuto e abbiano studio all’estero.