CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09290/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32584/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] — imputato per i reati di cui agli artt. 393 e 582, 585 cod. pen. — ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lo ha condannato, ai soli effetti civili ed in solido con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede,; Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati in contestazione (rilevando, segnatamente, la contraddittorietà delle dichiarazioni della parte civile operate nei diversi gradi di giudizio), articola doglianze generiche e volte a sollecitare una non consentita rivalutazione delle prove ad opera del giudice di legittimità Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente