CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 44562/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], 3-2 MO, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto ancora di interesse nel presente processo, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Lanciano aveva dichiarato: - [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dagli artt. 110 e 424 cod. pen. commesso in Altino il 16 settembre 2019 (capo E), del reato previsto dagli artt.110 cod. pen. e 23, commi 3 e 4, legge 18 aprile 1975, n.110 commesso in Paglieta in data anteriore e prossima al 28 novembre 2019 (capo F), del reato previsto dagli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 4, 80 letta), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo I) in [OSCURATO:PERSONA] nell'estate-ottobre 2019 (cessione a [OSCURATO:PERSONA]) e in Lanciano in data 7 e 17 ottobre 2019 (cessione a di [OSCURATO:PERSONA]), del reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, T.U. Stup. commesso in Pescara e Lanciano il 23 ottobre 2019 (capo M) con condanna, ritenuto più grave il delitto di cui alla lett. M), ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione e l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup., applicata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dagli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 4, T.U. Stup. per aver ceduto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, hashish e marijuana a di [OSCURATO:PERSONA] in Paglieta nel periodo dicembre 2018-dicembre 2019, con condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. e inversione dei corretto ragionamento logico probatorio con riguardo ai fatti contestati al capo E), al capo F), al capo I) e al capo M). 2.1. In particolare, con riferimento al capo E) deduce che è palesemente illogico ritenere provato che l'autovettura ripresa dalle telecamere sia quella condotta dall'imputato e che non è stata valutata l'inconsistenza della prova, fondata sul fatto che il conducente dell'autovettura indossava una felpa gialla simile a quella indossata dall'imputato in una foto su facebook; con riferimento al capo F), fondandosi la condanna sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], deduce che si tratta di soggetto del tutto inattendibile e che le intercettazioni alle quali fa riferimento la Corte per motivare la conferma della sentenza di condanna sono insufficienti a corroborare le sue dichiarazioni; con riferimento al capo I) deduce che le sole dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto insufficienti per motivare una sentenza di condanna, facendo riferimento a occasioni di consumo di gruppo; con riferimento al capo M), inerente a trasporto e acquisto di droga da Pescara a Lanciano, l'unico elemento probatorio è il contenuto dei colloqui captati all'interno dell'autovettura dell'imputato, non essendovi alcun riscontro sulla reale natura e qualità di quanto presumibilmente maneggiato dall'imputato. 2.2. Con un secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'omesso vaglio applicativo della dirimente regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, connotandosi la decisione per giudizi personalistici del giudicante e autonome interpretazioni svincolate dai risultati di prova, per trascuratezza dei risultati di prova, per travisamenti, omissioni e violazioni di legge. Gli elementi addotti a sostegno dell'ipotesi accusatoria sono fragili, difettano di seri e concreti riscontri e consistono, nella maggior parte dei casi, in dichiarazioni rese da soggetti non attendibili, per cui si sarebbe imposta una sentenza di assoluzione. 2.3. Ha concluso in via principale per l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; in via subordinata per l'assoluzione per insufficienza della prova e in via ulteriormente subordinata per la concessione delle attenuanti generiche e per la rideterminazione della pena con beneficio della sospensione condizionale. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e per difetto di motivazione sul punto. Secondo il ricorrente la motivazione resa dalla Corte territoriale, che si fonda sul fatto che «ha commesso più reati della stessa indole» rappresenta un'erronea applicazione della norma in quanto la condizione ostativa costituita dalla commissione di più reati della stessa indole non è sovrapponibile al reato continuato. Ove si ritenesse il contrario, l'imputato, pur beneficiando del regime sanzionatorio di favore di cui all'art.81 cod. pen., si vedrebbe riservato un inderogabile trattamento di sfavore derivante dall'esclusione dell'art. 131 bis cod. pen. La Corte di appello non ha vagliato elementi quali l'entità del danno o del pericolo e ha fatto riferimento alle modalità della condotta senza specificare quali esse fossero. 3.1. Con un secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e difetto di motivazione perché la Corte territoriale, nel negare le circostanze generiche nella loro massima estensione, ha omesso di fornire motivazione sul punto, trascurando le allegazioni difensive circa l'incensuratezza dell'imputato, le modalità della condotta, l'esiguità del danno e la modesta portata offensiva della cessione di 1 o 2 grammi di sostanza per un valore di circa 10-20 euro. 3.2. Con un terzo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 n.4 cod. pen. e difetto di motivazione sul punto perché la Corte di appello ha escluso l'applicabilità della circostanza alla luce delle diverse cessioni trascurando, tuttavia, che la somma complessiva di 10-20 euro ottenuta dalla cessione rappresenta oggettivamente un lucro di speciale tenuità, così come di speciale tenuità è lo stesso evento dannoso o pericoloso derivatone. 3.3. Con un quarto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. nonché difetto di motivazione sul punto in quanto il diniego di riduzione di pena è stato giustificato sulla base delle modalità della condotta e della personalità dell'imputato, di fatto mai accertate dai giudici dei due gradi di merito, posto che entrambe le sentenze affermano la responsabilità sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di essersi rivolto all'amico [OSCURATO:PERSONA] per un paio di spinelli di marijuana o hashish per circa 10-20 euro; non si comprende, pertanto, quali siano le modalità della condotta e la personalità dell'imputato tali da escluderne un più mite trattamento sanzionatorio rispetto alla pena base di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa applicata in relazione alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato tempestivamente conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Nel dedurre l'assenza di un quadro probatorio idoneo a sostenere la pronuncia di condanna in relazione a tutti i reati per i quali è stata affermata la sua responsabilità, il ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe viziata da travisamento della prova, da contraddittorietà della motivazione e da violazione dei canoni di valutazione della prova.1.2. Ma, secondo princìpi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, il travisamento della prova presuppone l'allegazione del fatto dal quale risulti inequivocabilmente l'errore in cui sono incorsi entrambi i giudici di merito nel ritenere o nell'escludere la prova (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837), la contraddittorietà della motivazione presuppone che non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine a uno stesso fatto o a un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice, conducenti ad esiti diversi, siano state poste a base del suo convincimento (Sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105); deve, dunque, escludersi che il vizio di contraddittorietà della motivazione possa avere come termini di raffronto la sentenza e i dati istruttori sulla base della loro asserita erronea interpretazione. 1.3. Le censure svolte nel ricorso in relazione a tutti i profili di responsabilità accertati a carico del ricorrente non si sviluppano nel senso preannunciato nella rubrica, giacchè rappresentano la mera prospettazione dell'insufficienza delle prove valutate dai giudici di merito a sostenere il giudizio di condanna. Prospettazione che risulta aspecifica in quanto si confronta con le pronunce di merito solo parzialmente. 1.4. In particolare, con riguardo al capo E), viene trascurata la complessa attività d'indagine che ha condotto all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] (pag.15 sentenza di primo grado; pagg.8-9 e 12 appello) e il riscontro fornito dal materiale intercettivo agli indizi riportati nel motivo d'impugnazione; con riguardo al capo F), il ricorrente sembra ignorare che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato solidi riscontri in intercettazioni telefoniche e ambientali nelle quali il Cicchetti ha reso dichiarazioni giudicate inequivoche (pagg.12-13 sentenza di primo grado e 12-13 appello); con riguardo al capo I), nel ricorso si omette il pieno confronto con le ragioni per le quali i giudici di merito hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni dei cessionari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i riscontri di esse valorizzati nelle due pronunce (pagg.21-22 sentenza di primo grado e 13 appello); con riguardo al capo M), il ricorrente trascura di confrontarsi con le intercettazioni di contenuto confessorio, sulla cui scorta i giudici hanno ritenuto dimostrato il trasporto di un ingente quantitativo di marijuana (pagg.22-24 sentenza di primo grado e 13 appello). 1.5. Risulta, in definitiva, violata la previsione normativa secondo la quale i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Tale censura risulta del tutto generica, priva di specifico e puntuale riferimento agli elementi di fatto che la sorreggono. In definitiva, tale da non consentire in alcun modo al Collegio di verificarne la fondatezza. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. 4. I motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati. 4.1. Dalla lettura delle due sentenze di merito non è dato evincere se non che l'ipotesi accusatoria, consistente nella cessione continuata in favore di [OSCURATO:PERSONA] di hashish e marijuana (2 grammi circa) al prezzo di 20 euro, ha trovato conferma nelle credibili dichiarazioni del cessionario. 4.2. La motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica alle richieste difensive è errata in diritto con riguardo all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. e apparente con riguardo alla determinazione della pena e al giudizio inerente alle circostanze attenuanti. 4.3. Con riferimento alla previsione normativa dettata dall'art.131 bis cod. pen., è sufficiente richiamare il principio recentemente affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo il quale: «La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). 4.4. Con riferimento ai criteri di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, della misura della diminuzione ai sensi dell'art.62 bis cod. pen. e dell'applicabilità dell'attenuante comune di cui all'art.62 n.4 cod. pen., nella sentenza si fa riferimento alle «modalità della condotta», alla «personalità dell'imputato quale emergente dai fatti ascritti», alle «diverse cessioni», senza che tuttavia tali formule trovino riscontro in una indicazione delle modalità e delle circostanze del fatto, quali ad esempio il numero di cessioni o la quantità di volta in volta ceduta, che ne consenta di valutare la legittimità. 4.5. A tali rilievi consegue l'annullamento della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai punti concernenti l'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen. e il trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio su tali punti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai punti concernenti l'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen. e il trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su tali punti alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che con