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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 19321/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29348/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] I°, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 155, presso l’[OSCURATO:PERSONA] E CONTENZIOSO, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], REGIONE LAZIO, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 6446/2016 depositata il 02/11/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria dell’ATIcomposta dalla stessa e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., convenne dinanzi al Tribunale di Roma (tra gli altri) l’Università degli studi [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle obbligazioni con seguenti a una serie di contratti (stipulati tra il 1987 e il 1996) per lavori di trasformazione degli impianti termici e di condizionamento del [OSCURATO:PERSONA]

I. Per la parte che ancora rileva, premesso che aveva ottenuto dal commissario liquidatore del Policlinico il riconoscimento di un minore importo inserito nel piano di rilevazione d e i debiti , l’attrice c hiese il pagamento della somma residua (di 820.238,03 EUR) e degli interessi di mora contrattualmente pattuiti ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962.

Il tribunale, ritenuta la legittimazione passiva della sola Università in quanto unico soggetto giuridico rilevante per il Policlinico in base al d.l. n. 341 del 1999 convertito in l. n. 453 del 1999, respinse le domande.

L’appello della Siram è stato a sua volta respinto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza resa pubblica il 2-11-2016, avverso la quale Siram propone adesso ricorso per cassazione in tre motivi , illustrati da memoria.

L’Università degli studi di [OSCURATO:PERSONA] e l’Azienda ospedaliera universitaria [OSCURATO:PERSONA] I hanno replicato con distinti controricorsi.

Pure l’Università ha depositato una memoria.

Le altre amministrazioni sono rimaste intimate.

Ragioni della decisione

I. - Col primo motivo la ricorrente denunzia la n ullità della sentenza in relazione agli artt. 112, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., per “espresso discostamento dalla regola fissata dall’art. 115 c.p.c. in punto di obbligo del giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, per “argomentazione insufficiente a giustificare il decisum”, per “errata applicazione del principio di autosufficienza nel processo di appello”, per “ errata statuizione sulla tardività della produzione documentale” e per “ asserita mancanza di specificità dei motivi di appello”.

Col secondo motivo assume l’omessa pronuncia in ordine al tasso di mora applicabile secondo le previsioni contrattuali.

Col terzo motivo infine deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà (art. 132 cod. proc. civ.) in punto di mancata applicazione del ripetuto tasso di mora e di decorrenza degli interessi.

II. - I l ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente, è inammissibile per la ragione che segue.

III. -La corte d’appello dopo aver sottolineato che il tema devoluto atteneva, in via principale,al credito non riconosciuto e agli interessi di mora, ha affermato che il credito era stato postulato come relativo alle riservee che il diritto agli interessi era stato asseritamente documentato mediante riferimento indistinto a 27 documenti.

Dal primo punto di vista la corte ha ritenuto il gravame generico e privo di pertinenza, poiché neppure l’affermata tardività delle riserve era stata oggetto di censura.

Dal secondo punto di vista ha rilevato che eguale genericità possedeva la critica in punto di interessi, per due ragioni:(i) perché la domanda era stata corredata da documenti a loro volta generici in rapporto ai Sal e al relativo contenuto, e (ii) perché la decorrenza di quelli già attribuiti non poteva individuarsi in un dies a quodiverso dalla domanda giudiziale, posto che il riconoscimento del debito non atteneva (e non attiene) al soggetto passivo individuato dalla parte.

IV. - A fronte di tanto, il primo motivo di ricorso è in massima parte estraneo alla ratio decidendi , salva la doglianza in punto di specificità dei motivi d’appello.

La quale doglianza è però completamente priva di autosufficienza, in quanto i motivi dell’appello non risultano riportati nel ricorso neppure per sintesi.

V. - I restanti due motivi sono da un lato pr ivi di specificità e dall’altro privi di pertinenza.

Il gravame in ordine agli interessi e alla relativa decorrenza è stato ritenuto inaccoglibile perché affidato ad asserti generici e non corredati da adeguata documentazione.

In ciò è da rinvenirsi la decisione sulle doglianze, la quale, benché motivata in modo sintetico, contiene l’elemento distintivo della motivazione stessa.

Essa non può dunque esser censurata né per omessa pronuncia- visto che la pronuncia c’è- , né per omessa motivazione - visto che c’è anche questa ed è basata sulla valutazione della prova documentale, ritenuta non adeguata a dimostrare una qualsivoglia correlazione coi Sal e col relativo contenuto.

VI. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida, per ciascuna delle parti costituite,in 10.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29348/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] I°, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 155, presso l’[OSCURATO:PERSONA] E CONTENZIOSO, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], REGIONE LAZIO, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 6446/2016 depositata il 02/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria dell’ATIcomposta dalla stessa e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., convenne dinanzi al Tribunale di Roma (tra gli altri) l’Università degli studi [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle obbligazioni con seguenti a una serie di contratti (stipulati tra il 1987 e il 1996) per lavori di trasformazione degli impianti termici e di condizionamento del [OSCURATO:PERSONA] I. Per la parte che ancora rileva, premesso che aveva ottenuto dal commissario liquidatore del Policlinico il riconoscimento di un minore importo inserito nel piano di rilevazione d e i debiti , l’attrice c hiese il pagamento della somma residua (di 820.238,03 EUR) e degli interessi di mora contrattualmente pattuiti ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962. Il tribunale, ritenuta la legittimazione passiva della sola Università in quanto unico soggetto giuridico rilevante per il Policlinico in base al d.l. n. 341 del 1999 convertito in l. n. 453 del 1999, respinse le domande. L’appello della Siram è stato a sua volta respinto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza resa pubblica il 2-11-2016, avverso la quale Siram propone adesso ricorso per cassazione in tre motivi , illustrati da memoria. L’Università degli studi di [OSCURATO:PERSONA] e l’Azienda ospedaliera universitaria [OSCURATO:PERSONA] I hanno replicato con distinti controricorsi. Pure l’Università ha depositato una memoria. Le altre amministrazioni sono rimaste intimate. Ragioni della decisione I. - Col primo motivo la ricorrente denunzia la n ullità della sentenza in relazione agli artt. 112, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., per “espresso discostamento dalla regola fissata dall’art. 115 c.p.c. in punto di obbligo del giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, per “argomentazione insufficiente a giustificare il decisum”, per “errata applicazione del principio di autosufficienza nel processo di appello”, per “ errata statuizione sulla tardività della produzione documentale” e per “ asserita mancanza di specificità dei motivi di appello”. Col secondo motivo assume l’omessa pronuncia in ordine al tasso di mora applicabile secondo le previsioni contrattuali. Col terzo motivo infine deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà (art. 132 cod. proc. civ.) in punto di mancata applicazione del ripetuto tasso di mora e di decorrenza degli interessi. II. - I l ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente, è inammissibile per la ragione che segue. III. -La corte d’appello dopo aver sottolineato che il tema devoluto atteneva, in via principale,al credito non riconosciuto e agli interessi di mora, ha affermato che il credito era stato postulato come relativo alle riservee che il diritto agli interessi era stato asseritamente documentato mediante riferimento indistinto a 27 documenti. Dal primo punto di vista la corte ha ritenuto il gravame generico e privo di pertinenza, poiché neppure l’affermata tardività delle riserve era stata oggetto di censura. Dal secondo punto di vista ha rilevato che eguale genericità possedeva la critica in punto di interessi, per due ragioni:(i) perché la domanda era stata corredata da documenti a loro volta generici in rapporto ai Sal e al relativo contenuto, e (ii) perché la decorrenza di quelli già attribuiti non poteva individuarsi in un dies a quodiverso dalla domanda giudiziale, posto che il riconoscimento del debito non atteneva (e non attiene) al soggetto passivo individuato dalla parte. IV. - A fronte di tanto, il primo motivo di ricorso è in massima parte estraneo alla ratio decidendi , salva la doglianza in punto di specificità dei motivi d’appello. La quale doglianza è però completamente priva di autosufficienza, in quanto i motivi dell’appello non risultano riportati nel ricorso neppure per sintesi. V. - I restanti due motivi sono da un lato pr ivi di specificità e dall’altro privi di pertinenza. Il gravame in ordine agli interessi e alla relativa decorrenza è stato ritenuto inaccoglibile perché affidato ad asserti generici e non corredati da adeguata documentazione. In ciò è da rinvenirsi la decisione sulle doglianze, la quale, benché motivata in modo sintetico, contiene l’elemento distintivo della motivazione stessa. Essa non può dunque esser censurata né per omessa pronuncia- visto che la pronuncia c’è- , né per omessa motivazione - visto che c’è anche questa ed è basata sulla valutazione della prova documentale, ritenuta non adeguata a dimostrare una qualsivoglia correlazione coi Sal e col relativo contenuto. VI. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida, per ciascuna delle parti costituite,in 10.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu
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