CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 37237/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cosir s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza del 06-10-2023 del Tribunale di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persong del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per 'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte tramesse dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dife sore di fiducia di Balia, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni scritte tramesse dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , difensore di fiducia della Cosir s.r.I., che ha insistito per l'accoglimento del rico SO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ottobre 2023, il Tribunale di Sassari assolveva, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto, Massimo B lia dal reato di cui all'art. 256, commi 1 lett. a) e b), del d. Igs. n. 152 del 2006, rea o a lui ascritto perché, quale direttore tecnico e amministrativo della Cosir s.r.I., ge tiva un centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, pericolosi e non, in assen a dei requisiti minimi tecnico-gestionali di cui ai D.M. 8.4.2008 e 13.5.2009, no adottando in particolare le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita, al fine dell'impostazione dei bilanci di massa, attraverso la com ilazione di un schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui gli allegati lA e 1B dei predetti decreti ministeriali; fatto accertato in Muros in data 18 luglio 2019. Pronuncia assolutoria di analogo tenore veniva emessa anche nei confronti della società Cosir, cui era stato ascritto l'illecito amministrativo d cui all'art. 25 undecies, comma 2, del d. Igs. n. 231 del 2001, contestato in r lazione all'art. 265, comma 3, del d. Igs. n. 152 del 2006. 2. Avverso la sentenza del Tribunale sardo, Balia e la Cosir .r.I., tramite i rispettivi difensori, hanno presentato distinti ricorsi per cassazione 2.1. Balia ha sollevato un unico motivo, con il quale la dif sa ha dedotto l'erronea applicazione degli art. 131 bis e 256, comma 1 lett. a) e ) e 258 del d. Igs. n. 152 del 2006 e il vizio di motivazione, rilevando che il Tri unale avrebbe dovuto assolvere l'imputato perché il fatto non è previsto come rea o, formula ben più favorevole di quella applicata, in quanto la condotta co testata, lungi dall'assumere rilievo penale, costituisce al più un illecito amministra ivo sanzionato ai sensi dell'art. 258 del d. Igs. n. 152 del 2006. È infatti emerso dall'istruttoria che l'imputato era legale rappresentante della società che gesti'ra il centro di raccolta di rifiuti urbani del Comune di Muros, essendo muni a di tutte le autorizzazioni e in virtù di regolare contratto di appalto. La contesta ione, dunque, non attiene all'aspetto organizzativo, ma riguarda la mancata ado ione, per i soli primi due mesi di attività, della contabilizzazione dei rifiuti in ingre so e in uscita, al fine dell'impostazione dei bilanci di massa. Il fatto era dunque al più inquadrabile nella previsione, irrilevante sul piano penale, di cui al citato art. 258 del d. Igs. n. 152 del 2006, riguardante la violazione degli obblighi di connunicazi ne e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. 2.1.1. Con memoria trasmessa il 3 luglio 2024, il difensore di B lia ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha sollevato cinque motivi. Con il primo, è stato eccepito il difetto di motivazione della sente za impugnata rispetto al giudizio di responsabilità dell'ente, così co e contestato nell'imputazione, rilevandosi che, prima di riconoscere la particol re tenuità del fatto, il Tribunale avrebbe dovuto argomentare in merito alla sussis enza del reato presupposto dell'illecito amministrativo ascritto alla società. Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione degli art • 25 undecies, comma 2, del d. Igs. n. 231 del 2001 e 256, comma 1, lett. a) e ) e 265 del d. Igs. n. 152 del 2006, evidenziando che la condotta descritta nel c po A, ossia la mancata compilazione di uno schedario numerato progressivanne te e conforme ai modelli in cui dovevano essere indicati i quantitativi di rifiuti co feriti al centro di raccolta e quelli destinati al recupero o smaltimento, non è ricond cibile in alcun modo allo schema della norma incriminatrice contestata, potendo t le condotta al più integrare l'illecito amministrativo ex art. 258 del d. Igs. n. 52 del 2006, rubricato "violazione degli obblighi di comunicazione, di tenu i a dei registri obbligatori e dei formulari", a ciò aggiungendosi che la società ricor ente è titolare di un regolare contratto di appalto, in base al quale, come accert to dalla P.G., gestiva il centro di raccolta di Muros, con tutte le autorizzazioni di I gge. Con il terzo motivo, si contesta l'assenza di motivazione rispe to al mancato accertamento del requisito essenziale dell'eventuale vantaggio dell ente, su cui si fonda il meccanismo di responsabilità delineato dal d. Igs. n. 231 d I 2001. Il quarto motivo e il quinto motivi, esposti congiuntamente, so o dedicati alla violazione dell'art. 5 del d. Igs. n. 231 del 2001 e al vizio di illogicità della motivazione, osservandosi che l'accertamento circa l'esistenza di u vantaggio per l'ente non sarebbe stato possibile anche nel caso in cui l'imputazi ne fosse stata provata, posto che dalla mancata compilazione dei documenti ontestati non sarebbe derivato alcun beneficio per la Cosir, sulla quale anzi sa ebbero potuti gravare maggiori costi, atteso che, proprio a causa di tale carenza a mministrativa, la società si è fatta carico dello smaltimento di rifiuti non ricompr si nell'appalto affidato dall'Unione dei Comuni del Coros, di cui Muros fa parte. 2.2.1. Con memoria trasmessa il 2 luglio 2024, il difensore d [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nell'associarsi alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati. 1. Premesso che le censure sollevate dai ricorrenti sono tra loro sovrapponibili in merito al vizio di carenza motivazionale dedotto in via prin ipale, occorre evidenziare che, come correttamente rilevato anche dal Procura ore generale, l'impianto argomentativo della sentenza impugnata è quasi interam nte incentrato sulla verifica dei presupposti applicativi dell'art. 131 bis cod. pen., mentre all'analisi circa la sussistenza del reato ascritto a Balia e la configurabilità dell'illecito amministrativo contestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. sono dedicati solo pochi righi (pag. 1 della pronuncia gravata), peraltro di non agevol intelligibilità. Ciò integra un evidente vizio di motivazione, atteso che, prima di aff ontare il tema del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il Tribunale a rebbe dovuto compiutamente soffermarsi sulla prova della colpevolezza della p rsona fisica e della responsabilità amministrativa della persona giuridica, accerta do in maniera adeguata la ricorrenza dei rispettivi presupposti, non potendosi per ltro sottacere che dalla lettura unitaria della contestazione, oltre che dalle scarn (e non molto chiare) argomentazioni della sentenza impugnata, parrebbe in re ltà desumersi che la condotta illecita sia stata circoscritta alla sola mancata r dazione degli schedari sui conferimenti dei rifiuti, profilo questo che, almeno strattamente, potrebbe essere ricondotto nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 58 del d. Igs. n. 152 del 2006, che punisce, con la sola sanzione amministrativ , la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e uei formulari. In definitiva, stante la ravvisata carenza argomentativa della decisione impugnata circa la preliminare verifica della sussistenza degli illeciti ascritti la a Balia, sia alla Cosir s.r.I., si impone l'annullamento della sentenza impugnat , con rinvio a Tribunale di Sassari in diversa composizione fisica, per nuovo giudi io sul punto. 2. A ciò deve solo aggiungersi che, peraltro, il riconoscimento d Ila particolare tenuità del fatto anche nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. costitui ce un ulteriore profilo di illegittimità della pronuncia gravata, di cui dovrà eventua mente tenersi conto nell'ipotesi in cui, all'esito di un'adeguata verifica delle risulta ze probatorie, dovesse essere ritenuto ravvisabile tanto il reato contestato alla ersona fisica, quanto l'illecito amministrativo addebitato alla società, dovendosi ri hiamare in tal senso la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 1420 del 10/07/2019, dep. 2020, Rv. 277722), secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti co messi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sott posti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in consid razione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisic che ponga in essere il reato presupposto. Tale autonomia esclude che l'eventua e applicazione all'agente della causa di esclusione della punibilità per la particol re tenuità del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministra iva, dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso (cfr. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272447). • P.Q.M. Annulla la sentenza impugnat