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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24908/2025

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hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte d'appello di Palermo ha confermatola pronuncia con cui il T ribunale di Sciacca aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato incendio , così riqualificat a l'originaria fattispeciedelittuosa di incendio c onsumato e, per l'effetto , lo aveva condannato allapena di anni uno mesi due di r eclusione . 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] , articolando un unico motivo con cui denuncia violazionee falsa applicazione degli articoli 183 , 516 , 521 - bis - e 522 cod. proc. pen.nonché contraddittorietà della sentenza impugnata Premettedi essere stato chiamato a rispondere del reato di tentato incendio condecreto di giudizio immediato .

N el corso per il di battimento di primo grado il pubblicoministero aveva proceduto alla modifica del l'imputazione , contestandogli il reato di incendio nella forma consumata.

I l suo difensore aveva eccepito il mancato svolgimento dell'udienza preliminare ai sensi dell'articolo 521 - bis cod. proc.pen. ed aveva ch iesto la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché si procedesse alle forme ordinarie , evidenziando che l’ imputato era stato ingiustamenteprivato del l'udienza preliminare e, conseguentemente, della facoltà dirichiedere in quella sede i alternativi nonché di partecipare alla formazione del fascicoloper il dibattimento .

Tanto il T ribunale quanto la Corte d'appello avevano ritenuto infondata l'eccezionedi nullità , ritenendo , sulla scorta di giurisprudenza riferita ad ipotesi diverse, irrilevante ai fini della legittimità della modifica dell'originario capo di imputazione il decorso del termine di 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle notiziedi reato per chiedere il giudizio immediato .

Lemotivazioni della sentenza impugnata sono contraddittorie : da una parte èstata esclusa la violazione dell’art. 516 cod. proc. pen.; dall’altra è stata ritenuta configurabileuna ipotesi di nullità a regime intermedio , che tuttavia sarebbe stata sanata, ai sensi dell'articolo 183 cod. proc. pen., con la richiesta di giudizio abbreviatoda parte dell'imputato .

Aquest'ultimo proposito , non è stato considerato che l’eccezione di nullità è stataformalizzata subito dopo che il giudicante aveva avvertito l'imputato della facoltàdi chiedere un termine a difesa o di richiedere riti alternativ i o nuove prove .

Deve,pertanto, essere escluso che l’imputato ed il suo difensore siano incors i in decadenzeo sanatori e , non avendo né rinuncia to all’eccezione né esercitato le facoltàa cui era preordinato l'atto nullo CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso non supera il vaglio di ammissi bilità per la sua manifesta infondatezza

1. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, a seguito della modifica dell’imputazione nel corso del dibattimento celebratosi dopo l’ammissione del giudizioimmediato, avrebbe dovuto accogliere la richiesta di trasme ttere gli atti alpubblico ministero risultando il fatto diversamente qualificato tra quelli per cui èprevista l’udienza preliminare e che la Corte di appello, investita della questione nelprimo atto utile ovvero l ’impu gnazione , avrebbe dovuto dichiarare la nullità del giudizio di p ri mo grado fino alla sentenza che lo aveva definito , applica ndo la disposizioneprevista da ll’art. 521 - bis , comma 2 , cod. proc. pen. a mente del la quale “'l’inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita,a pena di d ecadenza, nei motivi di impugnazione ” .

L’assuntoè erroneo.

Comecondivisibilmente affermato da Sez. 3, n. 42818 del 26/09/2024 , A., Rv.287159 - 01 “Non trova applicazione nel giudizio immediato il disposto di cui all'art.521-bis cod. proc. pen . nel caso in cui sia contestato, in fase dibattimentale, unnuovoreato rispetto al quale è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, caratterizzandosiil rito per la mancanza di tale fase e non immutando la nuova contestazionela natura del giud izio”.

In ogni caso , l ’ eccepita nullità , a regime i ntermedio, si è sanata per il raggiungimento dello scopo avendo l ’imputat o non solo esercitato la scelta di esseregiudicato il rito abbreviato - che opera un effetto sanante , come precisato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi per il cas o assimilabil e di “instaurazionedel giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta” (da ultimo e x plurimis Sez. 5 - , n . 40002de l 24/04/201 9 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277525 - 0 1 ) - ma , per di più, otte nuto l’invocata riduzione premiale commisurata all ’imputazione meno grave originariamentecontestagli nel decreto di giudizio immediato .

Ladisposizione dell ’art. 5 21 - bis , comma 2, prevede il termine di decad enza invocato dal ricorrente perdedurre la nullità determinate dalla violazione del pri mo commadella medesima norma ( “ Se, in seguito ad un diversa definizione giuridica oalle contestazioni previ ste dagli articoli 516 , commi 1 - bis e 1 - ter, 517 , comma 1-bis,e 518 , il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui èprevista l'udien za preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero ” ) , che possano per la prima volta esseredesunte dalla lettura del l a sentenza emessa in e sito al primo gradodel giudizio enon nella preced en te fase di battimentale in relazione alla quale operano le previsioni degliartt. 516 comm i 1 - bis e 1 ter cod. proc. pen. 3.

Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte d'appello di Palermo ha confermatola pronuncia con cui il T ribunale di Sciacca aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato incendio , così riqualificat a l'originaria fattispeciedelittuosa di incendio c onsumato e, per l'effetto , lo aveva condannato allapena di anni uno mesi due di r eclusione . 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] , articolando un unico motivo con cui denuncia violazionee falsa applicazione degli articoli 183 , 516 , 521 - bis - e 522 cod. proc. pen.nonché contraddittorietà della sentenza impugnata Premettedi essere stato chiamato a rispondere del reato di tentato incendio condecreto di giudizio immediato . N el corso per il di battimento di primo grado il pubblicoministero aveva proceduto alla modifica del l'imputazione , contestandogli il reato di incendio nella forma consumata. I l suo difensore aveva eccepito il mancato svolgimento dell'udienza preliminare ai sensi dell'articolo 521 - bis cod. proc.pen. ed aveva ch iesto la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché si procedesse alle forme ordinarie , evidenziando che l’ imputato era stato ingiustamenteprivato del l'udienza preliminare e, conseguentemente, della facoltà dirichiedere in quella sede i alternativi nonché di partecipare alla formazione del fascicoloper il dibattimento . Tanto il T ribunale quanto la Corte d'appello avevano ritenuto infondata l'eccezionedi nullità , ritenendo , sulla scorta di giurisprudenza riferita ad ipotesi diverse, irrilevante ai fini della legittimità della modifica dell'originario capo di imputazione il decorso del termine di 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle notiziedi reato per chiedere il giudizio immediato . Lemotivazioni della sentenza impugnata sono contraddittorie : da una parte èstata esclusa la violazione dell’art. 516 cod. proc. pen.; dall’altra è stata ritenuta configurabileuna ipotesi di nullità a regime intermedio , che tuttavia sarebbe stata sanata, ai sensi dell'articolo 183 cod. proc. pen., con la richiesta di giudizio abbreviatoda parte dell'imputato . Aquest'ultimo proposito , non è stato considerato che l’eccezione di nullità è stataformalizzata subito dopo che il giudicante aveva avvertito l'imputato della facoltàdi chiedere un termine a difesa o di richiedere riti alternativ i o nuove prove . Deve,pertanto, essere escluso che l’imputato ed il suo difensore siano incors i in decadenzeo sanatori e , non avendo né rinuncia to all’eccezione né esercitato le facoltàa cui era preordinato l'atto nullo CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso non supera il vaglio di ammissi bilità per la sua manifesta infondatezza 1. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, a seguito della modifica dell’imputazione nel corso del dibattimento celebratosi dopo l’ammissione del giudizioimmediato, avrebbe dovuto accogliere la richiesta di trasme ttere gli atti alpubblico ministero risultando il fatto diversamente qualificato tra quelli per cui èprevista l’udienza preliminare e che la Corte di appello, investita della questione nelprimo atto utile ovvero l ’impu gnazione , avrebbe dovuto dichiarare la nullità del giudizio di p ri mo grado fino alla sentenza che lo aveva definito , applica ndo la disposizioneprevista da ll’art. 521 - bis , comma 2 , cod. proc. pen. a mente del la quale “'l’inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita,a pena di d ecadenza, nei motivi di impugnazione ” . L’assuntoè erroneo. Comecondivisibilmente affermato da Sez. 3, n. 42818 del 26/09/2024 , A., Rv.287159 - 01 “Non trova applicazione nel giudizio immediato il disposto di cui all'art.521-bis cod. proc. pen . nel caso in cui sia contestato, in fase dibattimentale, unnuovoreato rispetto al quale è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, caratterizzandosiil rito per la mancanza di tale fase e non immutando la nuova contestazionela natura del giud izio”. In ogni caso , l ’ eccepita nullità , a regime i ntermedio, si è sanata per il raggiungimento dello scopo avendo l ’imputat o non solo esercitato la scelta di esseregiudicato il rito abbreviato - che opera un effetto sanante , come precisato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi per il cas o assimilabil e di “instaurazionedel giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta” (da ultimo e x plurimis Sez. 5 - , n . 40002de l 24/04/201 9 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277525 - 0 1 ) - ma , per di più, otte nuto l’invocata riduzione premiale commisurata all ’imputazione meno grave originariamentecontestagli nel decreto di giudizio immediato . Ladisposizione dell ’art. 5 21 - bis , comma 2, prevede il termine di decad enza invocato dal ricorrente perdedurre la nullità determinate dalla violazione del pri mo commadella medesima norma ( “ Se, in seguito ad un diversa definizione giuridica oalle contestazioni previ ste dagli articoli 516 , commi 1 - bis e 1 - ter, 517 , comma 1-bis,e 518 , il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui èprevista l'udien za preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero ” ) , che possano per la prima volta esseredesunte dalla lettura del l a sentenza emessa in e sito al primo gradodel giudizio enon nella preced en te fase di battimentale in relazione alla quale operano le previsioni degliartt. 516 comm i 1 - bis e 1 ter cod. proc. pen. 3. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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