Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 06990/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 27 maggio 2022 il Tribunale di Roma, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere all'indagato, cui veniva contestato, nei capi d'imputazione provvisoria, di essere il promotore del "locale" di 'ndrangheta di Roma e di avere commesso delitti di estorsione, trasferimento fraudolento di valori, detenzione di armi, cessione di sostanze stupefacenti.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione della legge processuale (art. 8, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen.) per avere il Tribunale disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio formulata con la richiesta di riesame.

Richiamata la giurisprudenza secondo la quale, nei reati permanenti, quale quello associativo, l'inizio della consumazione coincide con "un'attività di prima ideazione e programmazione" del sodalizio criminoso, la difesa sostiene che il "locale" romano della 'ndrangheta fu costituito a conclusione di un lungo ed elaborato processo fondativo, iniziato quando Carzo fu scarcerato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a Cosoleto (RC), ove rimase oltre tre mesi prima di essere sottoposto al medesimo regime a Roma.

Il ricorrente promosse l'organizzazione del nuovo "locale" su incarico della "Provincia" e non solo dopo averne chiesto l'autorizzazione.

Dagli stessi atti d'accusa, dall'ordinanza genetica e anche da quella impugnata risulta che l'attività di prima ideazione e programmazione della nuova struttura si sia esteriorizzata in territorio calabrese, circostanza confermata dalla pendenza di altro procedimento avanti l'autorità giudiziaria reggina, nel quale a Carzo è riconosciuto un ruolo di spicco nell'ambito dell'associazione "matrice", pur non essendo stata promossa azione cautelare per il reato associativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo privo di fondamento.

2. La difesa ha riproposto le medesime deduzioni già svolte in sede di riesame, disattese dal Tribunale con ampie e puntuali argomentazioni, in parte obliterate nel ricorso, alla luce di principi giurisprudenziali consolidati e di una analitica ricostruzione dei fatti.

Quanto ai primi, l'ordinanza ha esaminato le pronunce di questa Corte invocate dalla difesa e ne ha tratto le corrette conseguenze.

Risultando ormai incontrastato il principio secondo il quale, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (cfr., ad es., Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083), va però precisato che nella giurisprudenza di questa Corte è altrettanto costante l'affermazione per cui, a questo fine, «assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura, posto che, in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore, e quel connotato di pericolosità per l'ordine pubblico, che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge» (così Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; in senso esattamente conforme cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato, Rv. 271585; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv. 265282; Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015, Banev, Rv. 265281; Sez. 5, n. 44369 del 24/10/2014, Robusti, Rv. 262920; Sez. 2, n. 26763 del 19/06/2013, Leuzzi, Rv. 256650; da ultimo v.

Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Bruno nonché Sez. 2, n. 25208 del 18/05/2022, Regina, non massimate).

Si è anche efficacemente osservato che «solo con la creazione di una struttura permanente volta alla commissione di una serie indeterminata di reati l'associazione diviene operativa e si realizza la situazione di pericolo per l'interesse tutelato dalla norma che giustifica l'incriminazione, nascendo il pericolo di lesione dell'interesse penalmente tutelato.

Di regola, il luogo in cui si scorge una struttura che sia in grado di assicurare un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato coincide con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero nel luogo in cui si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operatività della struttura e quindi della societas sceleris» (così Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267635; in senso conforme, da ultimo, v.

Sez. 1, n. 22838 del 05/05/2022, confl. compet., non mass. nonché Sez. 3, n. 16579 del 11/01/2022, Bonifacio, non mass. sul punto).

Il Tribunale, poi, ha evidenziato come la pronuncia invocata dalla difesa (Sez. 2, n. 29189 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279854) sia del tutto compatibile con la decisione del G.i.p. in tema di competenza, poiché l'altro caso "era del tutto inverso rispetto a quello attuale: mentre infatti allora le cellule lombarde, satelliti di quella calabrese, erano amministrate e coordinate dal capo che viveva stabilmente in Calabria (e che si recava solo occasionalmente fuori Regione), nel caso ora in esame la locale romana è legittima in senso mafioso (in quanto autorizzata dalla Provincia) ed è diretta, amministrata, gestita a Roma ove vivevano (in quel periodo temporale) [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed ove gli stessi (o i coindagati) commettevano le azioni delittuose programmate".3.

La difesa, a sostegno della eccezione di incompetenza, ha estrapolato alcuni brani di conversazioni intercettate o espressioni utilizzate nell'ordinanza genetica senza confrontarsi con una diffusissima motivazione, immune da ogni vizio, neppure denunciato nel ricorso, nella quale sono stati indicati plurimi elementi dimostrativi della circostanza che la ideazione e programmazione del "locale" romano avvennero nella Capitale, ove poi operò il sodalizio e furono commessi la maggior parte dei reati-fine.

Questa conclusione discende da una insindacabile ricostruzione in fatto della vicenda; va in proposito ricordato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

Il ricorrente, in sostanza, ha denunciato la violazione della norma di legge in tema di competenza territoriale sulla base di una diversa e inammissibile ricostruzione del fatto, ma soprattutto invocando un principio di diritto non condivisibile, là dove ha censurato l'ordinanza impugnata per non avere il Tribunale considerato che "l'attività di promozione può svolgersi anche antecedentemente alla formazione del sodalizio di cui all'art. 416-bis c.p. anche se poi la punibilità come promotore sorge se e quando l'attività abbia contribuito effettivamente a far sorgere un'associazione mafiosa".

Si tratta di una deduzione priva di fondamento che contrasta chiaramente con la giurisprudenza sopra richiamata.

La difesa, a supporto della propria tesi, ha anche citato un passo dell'ordinanza genetica ("ed era in quel periodo [tra il 26 giugno 2014 e il 10 settembre 2015] che l'indagato, ormai [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2014, aveva ottenuto l'incarico di costituire il locale di Roma.

Poi aveva impiegato circa un anno per organizzarsi e per attuare il mandato ricevuto"); tuttavia, anche sulla base di tale affermazione, il G.i.p. e il Tribunale, del tutto in linea con i principi affermati da questa Corte, hanno correttamente individuato la competenza per territorio nell'autorità giudiziaria romana.4.

Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 27 maggio 2022 il Tribunale di Roma, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere all'indagato, cui veniva contestato, nei capi d'imputazione provvisoria, di essere il promotore del "locale" di 'ndrangheta di Roma e di avere commesso delitti di estorsione, trasferimento fraudolento di valori, detenzione di armi, cessione di sostanze stupefacenti. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione della legge processuale (art. 8, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen.) per avere il Tribunale disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio formulata con la richiesta di riesame. Richiamata la giurisprudenza secondo la quale, nei reati permanenti, quale quello associativo, l'inizio della consumazione coincide con "un'attività di prima ideazione e programmazione" del sodalizio criminoso, la difesa sostiene che il "locale" romano della 'ndrangheta fu costituito a conclusione di un lungo ed elaborato processo fondativo, iniziato quando Carzo fu scarcerato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a Cosoleto (RC), ove rimase oltre tre mesi prima di essere sottoposto al medesimo regime a Roma. Il ricorrente promosse l'organizzazione del nuovo "locale" su incarico della "Provincia" e non solo dopo averne chiesto l'autorizzazione. Dagli stessi atti d'accusa, dall'ordinanza genetica e anche da quella impugnata risulta che l'attività di prima ideazione e programmazione della nuova struttura si sia esteriorizzata in territorio calabrese, circostanza confermata dalla pendenza di altro procedimento avanti l'autorità giudiziaria reggina, nel quale a Carzo è riconosciuto un ruolo di spicco nell'ambito dell'associazione "matrice", pur non essendo stata promossa azione cautelare per il reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo privo di fondamento. 2. La difesa ha riproposto le medesime deduzioni già svolte in sede di riesame, disattese dal Tribunale con ampie e puntuali argomentazioni, in parte obliterate nel ricorso, alla luce di principi giurisprudenziali consolidati e di una analitica ricostruzione dei fatti. Quanto ai primi, l'ordinanza ha esaminato le pronunce di questa Corte invocate dalla difesa e ne ha tratto le corrette conseguenze. Risultando ormai incontrastato il principio secondo il quale, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (cfr., ad es., Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083), va però precisato che nella giurisprudenza di questa Corte è altrettanto costante l'affermazione per cui, a questo fine, «assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura, posto che, in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore, e quel connotato di pericolosità per l'ordine pubblico, che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge» (così Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; in senso esattamente conforme cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato, Rv. 271585; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv. 265282; Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015, Banev, Rv. 265281; Sez. 5, n. 44369 del 24/10/2014, Robusti, Rv. 262920; Sez. 2, n. 26763 del 19/06/2013, Leuzzi, Rv. 256650; da ultimo v. Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Bruno nonché Sez. 2, n. 25208 del 18/05/2022, Regina, non massimate). Si è anche efficacemente osservato che «solo con la creazione di una struttura permanente volta alla commissione di una serie indeterminata di reati l'associazione diviene operativa e si realizza la situazione di pericolo per l'interesse tutelato dalla norma che giustifica l'incriminazione, nascendo il pericolo di lesione dell'interesse penalmente tutelato. Di regola, il luogo in cui si scorge una struttura che sia in grado di assicurare un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato coincide con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero nel luogo in cui si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operatività della struttura e quindi della societas sceleris» (così Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267635; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 1, n. 22838 del 05/05/2022, confl. compet., non mass. nonché Sez. 3, n. 16579 del 11/01/2022, Bonifacio, non mass. sul punto). Il Tribunale, poi, ha evidenziato come la pronuncia invocata dalla difesa (Sez. 2, n. 29189 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279854) sia del tutto compatibile con la decisione del G.i.p. in tema di competenza, poiché l'altro caso "era del tutto inverso rispetto a quello attuale: mentre infatti allora le cellule lombarde, satelliti di quella calabrese, erano amministrate e coordinate dal capo che viveva stabilmente in Calabria (e che si recava solo occasionalmente fuori Regione), nel caso ora in esame la locale romana è legittima in senso mafioso (in quanto autorizzata dalla Provincia) ed è diretta, amministrata, gestita a Roma ove vivevano (in quel periodo temporale) [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed ove gli stessi (o i coindagati) commettevano le azioni delittuose programmate".3. La difesa, a sostegno della eccezione di incompetenza, ha estrapolato alcuni brani di conversazioni intercettate o espressioni utilizzate nell'ordinanza genetica senza confrontarsi con una diffusissima motivazione, immune da ogni vizio, neppure denunciato nel ricorso, nella quale sono stati indicati plurimi elementi dimostrativi della circostanza che la ideazione e programmazione del "locale" romano avvennero nella Capitale, ove poi operò il sodalizio e furono commessi la maggior parte dei reati-fine. Questa conclusione discende da una insindacabile ricostruzione in fatto della vicenda; va in proposito ricordato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Il ricorrente, in sostanza, ha denunciato la violazione della norma di legge in tema di competenza territoriale sulla base di una diversa e inammissibile ricostruzione del fatto, ma soprattutto invocando un principio di diritto non condivisibile, là dove ha censurato l'ordinanza impugnata per non avere il Tribunale considerato che "l'attività di promozione può svolgersi anche antecedentemente alla formazione del sodalizio di cui all'art. 416-bis c.p. anche se poi la punibilità come promotore sorge se e quando l'attività abbia contribuito effettivamente a far sorgere un'associazione mafiosa". Si tratta di una deduzione priva di fondamento che contrasta chiaramente con la giurisprudenza sopra richiamata. La difesa, a supporto della propria tesi, ha anche citato un passo dell'ordinanza genetica ("ed era in quel periodo [tra il 26 giugno 2014 e il 10 settembre 2015] che l'indagato, ormai [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2014, aveva ottenuto l'incarico di costituire il locale di Roma. Poi aveva impiegato circa un anno per organizzarsi e per attuare il mandato ricevuto"); tuttavia, anche sulla base di tale affermazione, il G.i.p. e il Tribunale, del tutto in linea con i principi affermati da questa Corte, hanno correttamente individuato la competenza per territorio nell'autorità giudiziaria romana.4. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gl
Sentenza Cassazione n. 06990/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris