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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38524/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza contestualmente motivata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giorno 19 ottobre 2023 il Tribunale di Bari applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 di reclusione ed C 16.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione relativamente all'omessa pronuncia circa l'aumento della pena dovuto all'applicazione del regime della continuazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile. che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto, nell'impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall'articolo 444 cod. proc. pen. per l'applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla ritenuta congruità della pena calcolata alla luce dell'applicato regime della continuazione; e ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali possa invece desumersi l'assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 13 luglio 2006 n. 34494); che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza contestualmente motivata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giorno 19 ottobre 2023 il Tribunale di Bari applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 di reclusione ed C 16.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione relativamente all'omessa pronuncia circa l'aumento della pena dovuto all'applicazione del regime della continuazione. Considerato che il ricorso è inammissibile. che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto, nell'impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall'articolo 444 cod. proc. pen. per l'applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla ritenuta congruità della pena calcolata alla luce dell'applicato regime della continuazione; e ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali possa invece desumersi l'assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 13 luglio 2006 n. 34494); che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 38524/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris