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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 38408/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 02/07/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 27/03/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. contestato al capo B) dell'imputazione perché estinto per prescrizione e, confermando nel resto, ha rideterminato la pena in anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 61 n. 2, 81, comma 2, 110, 628, commi 2 e 3 n. 1, cod. pen.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: erronea applicazione di legge in relazione all'individuazione dell'ipotesi delittuosa ascritta all'imputato nonché carenza e/o contraddittorietà della motivazione stante la richiesta derubricazione del reato di rapina in quello di furto; _ violazione di legge e carenza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché violazione del principio di uguaglianza processuale di cui all'art.111 Cost.

Le doglianze sono inammissibili perché reiterano rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di adeguata motivazione.

La sentenza impugnata infatti, a pag. 3 e 4, conformandosi ai principi declinati da questa Corte, ha condiviso la qualificazione giuridica del fatto in termini di delitto di rapina operata dal giudice di primo grado, evidenziando che si trattava di condotta connotata da violenza sia per il mezzo utilizzato (autovettura contro persone), sia perché finalizzata a garantire all'imputato l'impunità ed il possesso delle cose sottratte.

In ordine alla tempistica dei fatti, la censura difensiva non coglie nel segno in quanto, nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato, come nel caso di specie, di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic e altri, Rv. 257310).

Quanto al secondo motivo, la mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

E nel caso di specie il giudice d'appello ha sottolineato che il danno cagionato all'autovettura non poteva considerarsi di lieve entità.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] nte a ric rir_tecchion e ..,_ Dott. [OSCURATO:PERSONA] DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 02/07/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 27/03/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. contestato al capo B) dell'imputazione perché estinto per prescrizione e, confermando nel resto, ha rideterminato la pena in anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 61 n. 2, 81, comma 2, 110, 628, commi 2 e 3 n. 1, cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: erronea applicazione di legge in relazione all'individuazione dell'ipotesi delittuosa ascritta all'imputato nonché carenza e/o contraddittorietà della motivazione stante la richiesta derubricazione del reato di rapina in quello di furto; _ violazione di legge e carenza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché violazione del principio di uguaglianza processuale di cui all'art.111 Cost. Le doglianze sono inammissibili perché reiterano rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di adeguata motivazione. La sentenza impugnata infatti, a pag. 3 e 4, conformandosi ai principi declinati da questa Corte, ha condiviso la qualificazione giuridica del fatto in termini di delitto di rapina operata dal giudice di primo grado, evidenziando che si trattava di condotta connotata da violenza sia per il mezzo utilizzato (autovettura contro persone), sia perché finalizzata a garantire all'imputato l'impunità ed il possesso delle cose sottratte. In ordine alla tempistica dei fatti, la censura difensiva non coglie nel segno in quanto, nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato, come nel caso di specie, di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic e altri, Rv. 257310). Quanto al secondo motivo, la mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). E nel caso di specie il giudice d'appello ha sottolineato che il danno cagionato all'autovettura non poteva considerarsi di lieve entità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] nte a ric rir_tecchion e ..,_ Dott. [OSCURATO:PERSONA] DE
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