CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 23328/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 23 novembre 2020, che aveva confermato la pena alla quale l'imputato era stato condannato in primo grado per i reati di rapina aggravata e lesioni, "ritenuta per il capo A l'ipotesi di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3 n.1 3 ter c.p., escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt. 628 comma 3 n. 3 bis e 61 n.5 cod.pen." 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente rileva che la sentenza sii presentava viziata laddove, riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in senso favorevole all'imputato ed eliminando due circostanze aggravanti contestate, non aveva provveduto alla rideterminazione della pena conseguente: in particolare, il difensore osserva che l'art. 628 comma 5 cod.pen. enuclea il principio generale per via del quale non può operarsi giudizio di equivalenza o prevalenza fra le circostanze elencate nei numeri del terzo comma, bensì la pena potrà essere diminuita nel calcolo concreto di quella applicabile al caso di specie, soltanto con riferimento alla pena edittale; il ragionamento enucleato dalla Corte di appello era illogico in riferimento alla circostanza che il trattamento sanzionatorio non potesse essere modificato poiché il minimo edittale era di anni sette: l'applicazione delle sole attenuanti generiche al minimo editale individuato dalla sentenza di primo grado in anni sette, poteva dare luogo, date le diminuzioni riconosciute, alla pena dì anni due e mesi nove di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato relativamente al primo motivo. 1.1 Si deve infatti rilevare come corretta sia stata la decisione del giudice di appello secondo la quale l'aggravante contestata era non quella di cui all'art. 628 comma 3 n.3 bis cod.pen., ma quella di cui all'art. 628 comma n.3 ter cod.pen. (se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto), come peraltro già evidenziato dal giudice di primo grado, visto che il capo di imputazione descriveva il fatto come avvenuto "all'interno dell'autobus della linea Atac"; pertanto, non vi è stata una esclusione dell'aggravante di cui agli artt. 628 comma 3 n.3 bis cod.pen. (già ritenuta dal giudice di primo grado 628 comma 3 n. 3 ter cod.pen.), ma solo quella di cui all'art.61 n.5 cod.pen.. Ciò premesso, si deve rilevare come il numero delle aggravanti contestate era comunque di due, e quindi trova applicazione l'art. 628 comma 4 cod.pen., a norma del quale "Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000". Visto che è stata quindi tolta una aggravante, deve pertanto procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen ("se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito..."): poiché però la pena base non può andare sotto il minimo edittale, vista l'esclusione della terza aggravante, si dovrà partire dalla pena di anni sette di reclusione ed C 2.500,00 di multa, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed C 1.666,00 di multa, aumentata per la continuazione (nella misura stabilita dal giudice di primo grado) ad anni quattro e mesi nove di reclusione ed C 1.966,00 di multa, ridotta per il rito ad anni tre e mesi due di reclusione C 1.311,00 di multa. Non può invece essere accolto il ricorso per quanto riguarda la diminuzione della pena detentiva, non avendo precisato il ricorrente peraltro; in che modo si possa arrivare ad una pena finale di anni due e mesi nove di reclusione partendo dal minimo della pena edittale di anni sette di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni tre e mesi due di reclusione ed C 1.311,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 30/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Jjperiali