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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10703/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 21.5.2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile un'istanza di detenzione domiciliare e ha rigettato un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che il ricorso non si confronta con la motivazione del Tribunale di sorvaglianza, che ha fatto congruamente riferimento alla pericolosità del condannato sulla base dei precedenti penali e dei più recenti carichi pendenti, tutti indicativi di una indole violenta e aggressiva; Considerato che, a fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a sollecitare una lettura alternativa degli elementi di fatto su cui si è basata la decisione impugnata, mediante l'adozione di parametri di valutazione diversi, che indica come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, ma in modo non consentito in sede di legittimità; [OSCURATO:PERSONA] che anche la censura relativa alla violazione dell'art. 47-ter, comma 1-ter, L. n. 354 del 1975 sia inconferente, perché riguarda una misura alternativa - la detenzione domiciliare nei casi di differimento di pena - che non era stata richiesta al Tribunale di sorveglianza; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 21.5.2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile un'istanza di detenzione domiciliare e ha rigettato un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che il ricorso non si confronta con la motivazione del Tribunale di sorvaglianza, che ha fatto congruamente riferimento alla pericolosità del condannato sulla base dei precedenti penali e dei più recenti carichi pendenti, tutti indicativi di una indole violenta e aggressiva; Considerato che, a fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a sollecitare una lettura alternativa degli elementi di fatto su cui si è basata la decisione impugnata, mediante l'adozione di parametri di valutazione diversi, che indica come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, ma in modo non consentito in sede di legittimità; [OSCURATO:PERSONA] che anche la censura relativa alla violazione dell'art. 47-ter, comma 1-ter, L. n. 354 del 1975 sia inconferente, perché riguarda una misura alternativa - la detenzione domiciliare nei casi di differimento di pena - che non era stata richiesta al Tribunale di sorveglianza; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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