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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 18293/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1432/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 582/2020 depositata il 26/06/2020.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 1432/2021 Numero sezionale 2096/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 18293/202220/05/2022Data pubblicazione 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata il 26 giugno 2020, di reiezione del suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione al precetto notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un importo di euro 62.646,64, in virtù di un titolo giudiziale (sentenza provvisoriamente esecutiva del giudice del lavoro); - la Corte di appello ha riferito che l’opposizione era fondata sulla presentazione di istanza per esdebitazione, dalla quale non erano esclusi i crediti oggetto dell’atto di precetto opposto; - confermando la decisione di primo grado, ha osservato che l’opponente non aveva offerto prova del fatto che l’istanza di esdebitazione fosse stata accolta, e che la pendenza del procedimento non inibiva ai creditori l’agire esecutivamente nei confronti dell’istante; - ha, inoltre, escluso che sussistesse la dedotta violazione dell’art. 431 cod.proc.civ. e, comunque, ha evidenziato che il vizio prospettato non costituisse una causa di nullità dell’atto di precetto, risolvendosi, invece, in un vizio attinente alla regolarità dell’atto esecutivo; - il ricorso è affidato a tre motivi; - parte intimata non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.142, l.fall., 2697 cod.civ. e 116 cod.proc.civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per aver la sentenza impugnata escluso che la presentazione dell’istanza di esdebitazione determinasse l’effetto della liberazione dai debiti in ragione dell’assenza di un provvedimento di ammissione al F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 1432/2021 Numero sezionale 2096/2022 beneficio; Numero di raccolta generale 18293/2022Data pubblicazione 07/06/2022 - con la medesima doglianza lamenta la mancata sospensione del giudizio da parte della Corte di appello in attesa della decisione del Tribunale su tale istanza; - il motivo è infondato; - l’art. 142, l.fall., prevede che il fallito persona fisica possa essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti laddove ricorrano le condizioni ivi previste, e con esclusione degli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque delle obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa, dei debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, nonché dei debiti quali coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso; - il successivo art. 144 dispone, poi, che il tribunale provvede all’ammissione al beneficio con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, qualora sussistano tali condizioni e tenendo altresì conto dei comportamenti collaborativi del debitore; - da tali disposizioni normative si evince che la pronuncia del Tribunale sull’istanza di esdebitazione ha natura costitutiva e non già dichiarativa, atteso che con essa si produce una modifica della situazione giuridica preesistente, consistente nell’inesigibilità dei crediti interessati dall’istanza; - pertanto, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, l’assenza di una siffatta pronuncia osta alla produzione degli effetti invocati dal ricorrente; - né sussiste la prospettata violazione dell’obbligo di disporre la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., prima ancora che per la mancanza di riscontri della perdurante pendenza del procedimento per esdebitazione (quantomeno) al momento della F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 1432/2021 Numero sezionale 2096/2022 proposizione dell’appello, per la assorbente considerazioneNumero di raccolta generale 18293/2022Data pubblicazione 07/06/2022 che la decisione della opposizione non può che tenere conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della notifica del titolo esecutivo e del precetto; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.431, 474 e 480 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, per aver la Corte di appello ritenuto valido l’atto di precetto opposto benché notificato sulla base della sola copia esecutiva del dispositivo nonostante l’avvenuto deposito della sentenza integrale; - con la medesima doglianza censura altresì la decisione per aver ritenuto che il vizio prospettato dovesse essere fatto valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; - il motivo è inammissibile; - la doglianza non si confronta con la decisione impugnata la quale ha accertato che l’esecuzione era stata avviata «fin dal rilascio della copia esecutiva del dispositivo» e, dunque, prima del deposito della motivazione della sentenza; - in ogni caso, muove da un presupposto interpretativo errato, nella parte in cui sostiene che i creditori non potessero azionare il titolo rappresentato dal dispositivo della sentenza a seguito del deposito della relativa motivazione; - si osserva, in proposito, che l’art. 431, secondo comma, c.p.c., stabilisce che all'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza; - con tale disposizione il legislatore, derogando alle ordinarie norme processuali in tema di esecuzione, ha voluto conferire al dispositivo della sentenza immediata e piena efficacia di titolo esecutivo, destinata a permanere, in relazione allo specifico fine perseguito F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 1432/2021 Numero sezionale 2096/2022 dal legislatore, anche dopo il decorso del termine di quindici giorni Numero di raccolta generale 18293/2022Data pubblicazione 07/06/2022 ex art. 430 c.p.c. e nonostante il già avvenuto deposito della sentenza, con la conseguenza che l'esecuzione forzata può essere intrapresa, in forza di quel titolo, anche dopo il decorso di tale termine e indipendentemente dall'effettuazione del deposito stesso (cfr. Cass., Sez.

Un., 9 marzo 1979, n. 1464; successivamente, Cass. 4 novembre 1995, n. 11517); - l’insussistenza del vizio prospettato rende priva di conducenza la questione oggetto della doglianza relativa al rimedio esperibile per il caso di notifica di un atto di precetto in violazione del disposto dell’art. 431 c.p.c.; - con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto corretta la statuizione sulle spese processuali operata dal giudice di primo grado, che aveva posto le stesse interamente a carico del ricorrente, pur in presenza di una situazione di parziale soccombenza, in relazione al rigetto dell’eccezione di controparte di incompetenza per territorio, e non aveva provveduto a motivare sul punto della loro liquidazione; - il motivo è inammissibile; - quanto al primo aspetto, si osserva che in tema di condanna alla rifusione delle spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass., ord., 4 agosto 2017, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 1432/2021 n. 19613; Cass. 11 novembre 2008, n. 406); Numero sezionale 2096/2022Numero di raccolta generale 18293/2022 - quanto al secondo aspetto (concernente la concreta liquidazione Data pubblicazione 07/06/2022 delle spese), parte ricorrente omette la riproduzione, quanto meno per le parti salienti, delle censure svolte nell'atto di appello nei riguardi del regolamento delle spese operato con la sentenza appellata, riproduzione necessaria, in assenza di utili indicazioni ricavabili dalla sentenza, al fine di verificare che la questione in oggetto non sia «nuova» e di valutarne la rilevanza e la fondatezza, non essendo possibile procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr. Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781; in tal senso, successivamente, Cass. 20 agosto 2015, n. 17049); - in tal modo non ha assolto all’onere imposto dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., e ha, dunque, violato il principio di specificità ivi contemplato; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - nulla va disposto in ordine al governo delle spese processuali, in assenza di valida attività defensionale della parte vittoriosa P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1432/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 582/2020 depositata il 26/06/2020. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 1432/2021 Numero sezionale 2096/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 18293/202220/05/2022Data pubblicazione 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata il 26 giugno 2020, di reiezione del suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione al precetto notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un importo di euro 62.646,64, in virtù di un titolo giudiziale (sentenza provvisoriamente esecutiva del giudice del lavoro); - la Corte di appello ha riferito che l’opposizione era fondata sulla presentazione di istanza per esdebitazione, dalla quale non erano esclusi i crediti oggetto dell’atto di precetto opposto; - confermando la decisione di primo grado, ha osservato che l’opponente non aveva offerto prova del fatto che l’istanza di esdebitazione fosse stata accolta, e che la pendenza del procedimento non inibiva ai creditori l’agire esecutivamente nei confronti dell’istante; - ha, inoltre, escluso che sussistesse la dedotta violazione dell’art. 431 cod.proc.civ. e, comunque, ha evidenziato che il vizio prospettato non costituisse una causa di nullità dell’atto di precetto, risolvendosi, invece, in un vizio attinente alla regolarità dell’atto esecutivo; - il ricorso è affidato a tre motivi; - parte intimata non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.142, l.fall., 2697 cod.civ. e 116 cod.proc.civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per aver la sentenza impugnata escluso che la presentazione dell’istanza di esdebitazione determinasse l’effetto della liberazione dai debiti in ragione dell’assenza di un provvedimento di ammissione al F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 1432/2021 Numero sezionale 2096/2022 beneficio; Numero di raccolta generale 18293/2022Data pubblicazione 07/06/2022 - con la medesima doglianza lamenta la mancata sospensione del giudizio da parte della Corte di appello in attesa della decisione del Tribunale su tale istanza; - il motivo è infondato; - l’art. 142, l.fall., prevede che il fallito persona fisica possa essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti laddove ricorrano le condizioni ivi previste, e con esclusione degli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque delle obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa, dei debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, nonché dei debiti quali coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso; - il successivo art. 144 dispone, poi, che il tribunale provvede all’ammissione al beneficio con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, qualora sussistano tali condizioni e tenendo altresì conto dei comportamenti collaborativi del debitore; - da tali disposizioni normative si evince che la pronuncia del Tribunale sull’istanza di esdebitazione ha natura costitutiva e non già dichiarativa, atteso che con essa si produce una modifica della situazione giuridica preesistente, consistente nell’inesigibilità dei crediti interessati dall’istanza; - pertanto, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, l’assenza di una siffatta pronuncia osta alla produzione degli effetti invocati dal ricorrente; - né sussiste la prospettata violazione dell’obbligo di disporre la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., prima ancora che per la mancanza di riscontri della perdurante pendenza del procedimento per esdebitazione (quantomeno) al momento della F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 1432/2021 Numero sezionale 2096/2022 proposizione dell’appello, per la assorbente considerazioneNumero di raccolta generale 18293/2022Data pubblicazione 07/06/2022 che la decisione della opposizione non può che tenere conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della notifica del titolo esecutivo e del precetto; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.431, 474 e 480 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, per aver la Corte di appello ritenuto valido l’atto di precetto opposto benché notificato sulla base della sola copia esecutiva del dispositivo nonostante l’avvenuto deposito della sentenza integrale; - con la medesima doglianza censura altresì la decisione per aver ritenuto che il vizio prospettato dovesse essere fatto valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; - il motivo è inammissibile; - la doglianza non si confronta con la decisione impugnata la quale ha accertato che l’esecuzione era stata avviata «fin dal rilascio della copia esecutiva del dispositivo» e, dunque, prima del deposito della motivazione della sentenza; - in ogni caso, muove da un presupposto interpretativo errato, nella parte in cui sostiene che i creditori non potessero azionare il titolo rappresentato dal dispositivo della sentenza a seguito del deposito della relativa motivazione; - si osserva, in proposito, che l’art. 431, secondo comma, c.p.c., stabilisce che all'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza; - con tale disposizione il legislatore, derogando alle ordinarie norme processuali in tema di esecuzione, ha voluto conferire al dispositivo della sentenza immediata e piena efficacia di titolo esecutivo, destinata a permanere, in relazione allo specifico fine perseguito F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 1432/2021 Numero sezionale 2096/2022 dal legislatore, anche dopo il decorso del termine di quindici giorni Numero di raccolta generale 18293/2022Data pubblicazione 07/06/2022 ex art. 430 c.p.c. e nonostante il già avvenuto deposito della sentenza, con la conseguenza che l'esecuzione forzata può essere intrapresa, in forza di quel titolo, anche dopo il decorso di tale termine e indipendentemente dall'effettuazione del deposito stesso (cfr. Cass., Sez. Un., 9 marzo 1979, n. 1464; successivamente, Cass. 4 novembre 1995, n. 11517); - l’insussistenza del vizio prospettato rende priva di conducenza la questione oggetto della doglianza relativa al rimedio esperibile per il caso di notifica di un atto di precetto in violazione del disposto dell’art. 431 c.p.c.; - con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto corretta la statuizione sulle spese processuali operata dal giudice di primo grado, che aveva posto le stesse interamente a carico del ricorrente, pur in presenza di una situazione di parziale soccombenza, in relazione al rigetto dell’eccezione di controparte di incompetenza per territorio, e non aveva provveduto a motivare sul punto della loro liquidazione; - il motivo è inammissibile; - quanto al primo aspetto, si osserva che in tema di condanna alla rifusione delle spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass., ord., 4 agosto 2017, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 1432/2021 n. 19613; Cass. 11 novembre 2008, n. 406); Numero sezionale 2096/2022Numero di raccolta generale 18293/2022 - quanto al secondo aspetto (concernente la concreta liquidazione Data pubblicazione 07/06/2022 delle spese), parte ricorrente omette la riproduzione, quanto meno per le parti salienti, delle censure svolte nell'atto di appello nei riguardi del regolamento delle spese operato con la sentenza appellata, riproduzione necessaria, in assenza di utili indicazioni ricavabili dalla sentenza, al fine di verificare che la questione in oggetto non sia «nuova» e di valutarne la rilevanza e la fondatezza, non essendo possibile procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr. Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781; in tal senso, successivamente, Cass. 20 agosto 2015, n. 17049); - in tal modo non ha assolto all’onere imposto dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., e ha, dunque, violato il principio di specificità ivi contemplato; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - nulla va disposto in ordine al governo delle spese processuali, in assenza di valida attività defensionale della parte vittoriosa P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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