CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25826/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto a non allontanarsi dalla propria dimora senza darne preventivo avviso all'ufficio di pubblica sicurezza preposto alla sorveglianza, è stato sorpreso in una piazza di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 14,30 del 6 luglio 2016; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, egli deduce la ridotta offensività della condotta, che egli deduce essere stata determinata per mera dimenticanza; che tale doglianza appare non coincidente con l'obiezione svolta, quanto al merito della contestazione, con l'atto di appello, ove aveva sostenuto di essere stato impossibilitato ad avvisare telefonicamente i Carabinieri, onde pertinente appare il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «t inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che — pure prescindendo da tale, preliminare rilievo — deve osservarsi come, incontestate la materialità della violazione e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato oggetto di addebito, impalpabile appare l'unica obiezione mossa dal ricorrente, a dire del quale «appare difficilmente giustificabile l'irrogazione di una sanzione penale, peraltro di entità non lieve, per una semplice dimenticanza (il mancato avviso all'autorità di sorveglianza) che nulla toglie e nulla aggiunge alla "pericolosità sociale" della persona»; che, a fronte di una motivazione esaustiva, il ricorrente si pone, infatti, in un'ottica di sterile confutazione, proponendo la tesi dell'assenza di offensività della condotta in contestazione ed eccependo la carenza dell'elemento soggettivo del reato; che ineccepibile si palesa, al riguardo, la decisione impugnata, che fa leva sull'obiettivo e palese vulnus arrecato alle finalità che l'obbligo di non allontanamento mira a soddisfare, mentre, per quanto concerne l'eccepita carenza di dolo, è sufficiente richiamare il condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale» (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262; Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D puccio [OSCURATO:PERSONA] andrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consigliere anziano Diele 9ppuccio Domenic6j