Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2019
ECLI:EU:T:2019:500
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TJ0522_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 luglio 2019 – CCPL e a. / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑522/15)
«Concorrenza – Intese – Mercato dell’imballaggio alimentare per vendita al dettaglio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Imputabilità del comportamento illecito – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Limite massimo dell’ammenda – Proporzionalità – Parità di trattamento – Capacità contributiva»
1.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Natura dell’infrazione – Rispetto del principio di proporzionalità
(Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 3; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punti 6, 13 e 23)
(v. punti 26‑32)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 37, 162, 163)
3.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 29)
(v. punti 44, 46‑48)
4.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Anno di riferimento – Ultimo anno completo interessato dall’infrazione – Utilizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un medesimo anno di riferimento per tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione – Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 13)
(v. punti 59‑71)
5.
Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società madre e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società madre sulle controllate da essa detenute totalmente o quasi totalmente – Oneri probatori della società che intende superare tale presunzione – Elementi insufficienti a superare la presunzione
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)
(v. punti 79‑102)
6.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Fatturato cumulato dell’insieme di società costitutive dell’entità economica che agisce come impresa
(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)
(v. punti 104‑134)
7.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Situazione finanziaria sfavorevole del settore di cui trattasi – Esclusione
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 29)
(v. punti 142‑144)
8.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Insussistenza di un vantaggio – Esclusione
(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)
(v. punto 146)
9.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Principio della parità di trattamento – Portata – Necessità di operare una differenziazione tra le imprese coinvolte in una stessa infrazione a seconda del loro fatturato complessivo – Insussistenza
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02)
(v. punti 151‑153)
10.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)
(v. punto 154)
11.
Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di determinare la riduzione dell’importo delle ammende alla luce della capacità contributiva dell’impresa – Assenza – Violazione
(Artt. 101 e 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 35)
(v. punti 161‑176)
[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 4336 final della [OSCURATO:PERSONA], del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti.
Dispositivo
1)
L’articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), paragrafo 2, lettere d) ed e), nonché paragrafo 4, lettere c) e d), della decisione C(2015) 4336 final della [OSCURATO:PERSONA], del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), è annullato.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.