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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11543/2026

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persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],1622 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25232/2024ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personaN umero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 11543/2026del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legeData pubblicazione 28/04/2026dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 374/2024 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 15/05/2024 R.G.N. 479/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso al Tribunale di Patti, in funzione di giudice dellavoro, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all'intimazione dipagamento 295 2022 900 12164 75 limitatamente ai titolisottesi che si riferivano a contributi previdenziali pretesidall'Inps (cartelle 295 2010 0022045873, 295 20100028927166, 295 2010 0038200478, 295 2011 0002286285,295 2011 0005586169 e avvisi di addebito 595 20120002596088, 595 2012 0004375022, 595 2013 0000902764,595 2013 0004358526, 595 2014 0001585081, 595 20160001870317, 595 2016 0004914447, 595 2016 0005631052 e595 2017 0003477374), per un importo di 88.596,31 euro suicomplessivi 149.151,29 richiesti con l'intimazione.1.1.

L'Inps si costituiva in giudizio anche quale mandatario diS.[OSCURATO:SOCIETA]. e resisteva alla domanda.1.2.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione rimaneva contumacenel giudizio di primo grado.1.3.

Con la sentenza n. 57/2023 il Tribunale di Patti, ritenuta latempestività del ricorso, da qualificare come opposizioneall'esecuzione, e la concomitante legittimazione passiva dellaAgenzia delle Entrate Riscossione e dell’Inps, esclusa di controratione temporis la legittimazione passiva di S.C.C.I., haritenuto insufficiente la prova fornita dall'Inps riguardo laNumero registro generale 25232/2024Numero sezionale 1622/2026notifica degli avvisi di addebito 595 2016 0001870317N uem er5o 9di 5ra ccolta generale 11543/2026Data pubblicazione 28/04/20262016 0004914447 e decorsa la prescrizione quanto agli avvisi595 2012 0002596088, 595 2012 0004375022, 595 20130000902764, 595 2013 0004358526, 595 2014 0001585081 e595 2016 0005631052, ha accolto parzialmente la domandaannullando l’intimazione con riguardo ai medesimi titoli erigettando nel resto il ricorso.2.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l’INPS chiedendodichiararsi dovuta la contribuzione in ordine ad ogni titolooggetto del giudizio per il quale si fosse acquisita la prova dellainterruzione dei termini prescrizionali.2.1. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di secondo gradochiedendo il rigetto dell’impugnazione.2.2.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione.2.3.

Con la sentenza n. 374/2024 depositata in data15/05/2024 la Corte di Appello di Messina, sezione lavoro, hacosi disposto: «accoglie l'appello e, in riforma della sentenzaimpugnata, dato atto che quest'ultima non contiene statuizionidi annullamento dei crediti portati da cartella, rigettal'opposizione quanto ai crediti portati da avviso di addebito» eha regolato le spese.3.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneIrena Amato spiegando due motivi di impugnazione.

L’INPS el’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituti con separaticontroricorsi chiedendo il rigetto dell’impugnazione.4.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 27/03/2026.Ragioni della decisione:1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. - omesso esame circa un fattoNumero registro generale 25232/2024Numero sezionale 1622/2026decisivo per il giudizio: mancato esame dell’eccezione di oNummeeros dsi ara ccolta generale 11543/2026Data pubblicazione 28/04/2026notifica delle cartelle di pagamento nn.29520100022045873000, 29520100028927166000,29520100038200478000, 29520110002286285000,29520110005586169000.2.

Con questo motivo di impugnazione ci si duole che lasentenza di appello avrebbe omesso di esaminare un fattodecisivo del giudizio che è stato espressamente oggetto didiscussione tra le parti, rappresentato dalla circostanza che nonè stata vagliata l’eccezione di cui al primo motivo di ricorso,afferente alla nullità ed illegittimità dell’intimazione dipagamento opposta a fronte dell’omessa e/o irregolarenotificazione degli atti di riscossione prodromici alla stessa, inparticolare, con specifico riferimento alle cartelle di pagamentocitate.

Si rappresenta che nel ricorso di primo grado si erarilevato espressamente che alla ricorrente non erano mai stateregolarmente notificate le cartelle di pagamento indicate nelcorpo dell’atto opposto, per cui doveva essere dichiarata lanullità dell’intimazione di pagamento, quale atto susseguenteinficiato dal vizio di omessa notifica degli atti presupposti.3.

Il motivo articolato quale violazione dell’art. 360, primocomma n. 5, c.p.c. è inammissibile atteso non che non vienenemmeno dedotto l’omesso esame di un fatto storico decisivotrascurato dal giudice.4.

Il motivo è comunque infondato anche ritenendosi dedotta laviolazione di norme processuali.4.1.

La Corte di Appello non ha omesso di considerarel’eccezione dell’omessa e/o irregolare notificazione degli atti diriscossione prodromici alla stessa, in particolare, con specificoriferimento alle cartelle di pagamento nn.29520100022045873000, 29520100028927166000,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25232/2024Numero sezionale 1622/202629520100038200478000, 295201100022862N8um5e0ro0 d0i r,a ccolta generale 11543/2026Data pubblicazione 28/04/202629520110005586169000.4.2.

La Corte di Appello ha affrontato specificamente laquestione delle cartelle ma ha rilevato che il Tribunale avevarespinto in ordine ad esse l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e che sulpunto non vi era appello, principale ovvero incidentale, dellastessa odierna ricorrente.

La Corte di Appello ha affermatoespressamente, in motivazione e anche nel dispositivo, che laquestione era fuori del giudizio di appello e in sostanza copertadal giudicato.4.3.

L’affermazione della Corte di Appello è incensurabile attesoche il Tribunale di Patti aveva stabilito in motivazione che «allaluce delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essereaccolto parzialmente e l’intimazione di pagamento deve essereannullata limitatamente agli avvisi di addebito nr.59520120002596088000, 59520120004375022000,59520130000902764000, 59520130004358526000,59520140001585081000, 59520160001870317000,59520160004914447000, 59520160005631052000 e deveessere confermata in riferimento all’avviso di addebito nr.59520170003477374000» e aveva così disposto nel dispositivo:«annulla parzialmente l’intimazione di pagamento opposta inriferimento agli importi relativi agli avvisi di addebito meglioindicati in parte motiva; rigetta per il resto il ricorso».4.4.

Dunque, indubitabilmente il giudice di primo grado avevarespinto il ricorso in ordine alla omessa o irregolare notifica dellecartelle di pagamento e aveva limitato la sua pronuncia agliavvisi di addebito successivi.

La Corte di Appello non era tenuta,in difetto di impugnazione della odierna ricorrente sul punto,necessaria a fronte di un rigetto esplicito, a riesaminare laquestione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25232/2024Numero sezionale 1622/20265.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce in relazioneN uamlel’rao drit r.a ccolta generale 11543/2026Data pubblicazione 28/04/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c.

«violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 101, 115, 416 co. 1 e 3, 421 e 437, co.2,c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 3, l. 335/1995;inammissibilità ed inutilizzabilità della documentazione prodottain secondo grado dall’agente della riscossione e inconducenzadelle sole ricevute .xml ai fini della prova della notifica degliavvisi di addebito nn. 59520160001870317000 e59520160004914447000».5.1.

Ci si duole, in particolare, che «la Corte d’Appello diMessina, nel riformare la pronuncia oggetto di gravame, non hafatto corretta applicazione delle norme dettate in tema di oneredella prova ed ammissibilità delle allegazioni documentaliproducibili in giudizio nel rito del lavoro, a fronte del mancatorispetto dei termini perentori stabiliti a pena di decadenza dalcodice di rito […] L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per sualibera scelta, non si era costituita nel giudizio dinanzi alTribunale di Patti, per cui quest’ultima era da ritenersiirrimediabilmente decaduta dalla possibilità di produrredocumenti che avrebbe potuto tranquillamente depositare inprimo grado, in applicazione del termine decadenziale previstodall’art. 416, commi 1 e 3, c.p.c.; difatti, si sottolinea che nellafattispecie non era da ritenersi ammissibile e, peraltro, non eramai stata invocata dalle parti, l’acquisizione ex officio di cuiall’art. 421, co. 2, c.p.c., trattandosi oltretutto di documentidepositati per la prima volta in secondo grado, in violazione deldivieto di nova in appello, ai sensi dell’art.437, comma 2, c.p.c.Conseguentemente, il giudice del gravame ha errato nel ritenerevalutabili, ai fini della prova di atti interruttivi della prescrizione,gli allegati prodotti da Agenzia delle Entrate-RiscossioneNumero registro generale 25232/2024Numero sezionale 1622/2026unitamente al deposito telematico della memoria difenNsumivearo ddi rai ccolta generale 11543/2026Data pubblicazione 28/04/2026costituzione in appello del 24.04.2024»6.

Il motivo è infondato: si rammenti, anche sulla scorta dellarecente pronuncia Cass. 33632 del 2025 che «circa la rilevabilitàdi ufficio della questione relativa al decorso della prescrizione ela possibilità di acquisire documentazione decisiva in tal sensoanche in caso di tardiva costituzione del creditore in primo gradoe anche in grado di appello, la giurisprudenza di questa Corte ècopiosa e convergente.

Si consideri Cass.10/10/2019, n. 25434: il rilievo d'ufficio delle eccezioni in sensolato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, nonè subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parteed è ammissibile anche in appello, purchè i fatti risultinodocumentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di unaeccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propripoteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioèquelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione deglieventi.

Ed ancora: Cass. 07/06/2018, n. 14755 afferma:l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente daquella di prescrizione, si configura come eccezione in senso latosicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasistato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni edi prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi,nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esitodell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421,comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenutoall'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini delladecisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo inconsiderazione la scissione oggettiva tra ente impositore econcessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione daquest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della proceduraNumero registro generale 25232/2024di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapportNi umero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 11543/2026tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenutaData pubblicazione 28/04/2026allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenzadi merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributiprevidenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatoridell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relatadi notifica della cartella esattoriale, che aveva precedutola notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione dellatardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primogrado).

In via del tutto specifica si considerino le ulteriori duepronunce: Cass. 05/08/2021, n. 22371 secondo la quale «ilrilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinatoalla specifica e tempestiva allegazione della parte ed èammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente chei fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delleeccezioni si pone in funzione del valore primario del processo,costituito dalla giustizia della decisione, e ciò tanto più nelprocesso del lavoro, nel quale il sistema delle preclusioni trovaun contemperamento, ispirato alla esigenza della ricerca dellaverità materiale, nei poteri officiosi del giudice in materia diammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essisiano indispensabili ai fini della decisione» e Cass.19/07/2018, n. 19226 secondo la quale: «in tema diopposizione a cartella per il mancato pagamento di contributiprevidenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizioneex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verificadi un presupposto processuale quale la proponibilità delladomanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dallasollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi"aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., conconseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievoNumero registro generale 25232/2024officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto. (NellaN umero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 11543/2026specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito cheData pubblicazione 28/04/2026aveva dichiarato la nullità delle cartelle opposte, senza acquisireelementi sulla data di notifica delle stesse per asseritadecadenza dalla prova del concessionario del servizio diriscossione, costituitosi in giudizio oltre il termine previstodall'art. 416 c.p.c.)».7.

Con il secondo motivo, sotto diverso profilo, si deduce ancorache la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere sufficiente laprova delle notifiche delle cartelle.

Cosi deduce il ricorrente: «edinvero, quanto affermato dal secondo giudicante apparepalesemente contrastante con i principi di diritto espressi sultema da codesto [OSCURATO:PERSONA] adito, considerato che, conspecifico riferimento agli avvisi di addebito nn.59520160001870317000 e 59520160004914447000, siribadisce che l’ente previdenziale ha allegato delle mere ricevutedi accettazione e consegna di indecifrabili e ricevute telematichein formato “.xml”, dalle quali non si può affatto evincere ilcontenuto delle presunte notifiche».7.1.

Il motivo è infondato.

La parte ricorrente invoca precedentidi questa Corte non decisivi perché dettati nella specificamateria della notifica giudiziale degli atti processuali introduttividel giudizio.7.2.

Si consideri in proposito che: la notifica della cartella dipagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendonecessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo ditrasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare lariferibilità della cartella all'organo da cui promana, salvespecifiche e concrete contestazioni, che è onere del riceventeeventualmente allegare in contrario(Cass. n. 30922 del 03/12/2024) e che: ai fini della decorrenzaNumero registro generale 25232/2024del termine breve per l'impugnazioneN, umero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 11543/2026la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica dellaData pubblicazione 28/04/2026sentenza può essere data mediante il deposito delle copieinformatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione econsegna della PEC, corredate di attestazione di conformità aglioriginali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi filein formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso finedella prova dell'avvenuta notificazione telematica degli attiintroduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica dellasentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizioche, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvatoe attestato conforme all'originale dal difensore(Cass. n. 25686 del 04/09/2023)8.

Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto.9.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di leggein relazione al valore della controversia.

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese cheliquida in euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento) per compensi,oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% ed accessori come perlegge nei confronti dell’INPS e in euro 5.500,00(cinquemilacinquecento) per compensi, oltre spese prenotate adebito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 25232/2024Numero sezionale 1622/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Nruimceoror dsi ora ccolta generale 11543/2026Data pubblicazione 28/04/2026a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],1622 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25232/2024ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personaN umero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 11543/2026del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legeData pubblicazione 28/04/2026dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 374/2024 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 15/05/2024 R.G.N. 479/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso al Tribunale di Patti, in funzione di giudice dellavoro, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all'intimazione dipagamento 295 2022 900 12164 75 limitatamente ai titolisottesi che si riferivano a contributi previdenziali pretesidall'Inps (cartelle 295 2010 0022045873, 295 20100028927166, 295 2010 0038200478, 295 2011 0002286285,295 2011 0005586169 e avvisi di addebito 595 20120002596088, 595 2012 0004375022, 595 2013 0000902764,595 2013 0004358526, 595 2014 0001585081, 595 20160001870317, 595 2016 0004914447, 595 2016 0005631052 e595 2017 0003477374), per un importo di 88.596,31 euro suicomplessivi 149.151,29 richiesti con l'intimazione.1.1. L'Inps si costituiva in giudizio anche quale mandatario diS.[OSCURATO:SOCIETA]. e resisteva alla domanda.1.2. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione rimaneva contumacenel giudizio di primo grado.1.3. Con la sentenza n. 57/2023 il Tribunale di Patti, ritenuta latempestività del ricorso, da qualificare come opposizioneall'esecuzione, e la concomitante legittimazione passiva dellaAgenzia delle Entrate Riscossione e dell’Inps, esclusa di controratione temporis la legittimazione passiva di S.C.C.I., haritenuto insufficiente la prova fornita dall'Inps riguardo laNumero registro generale 25232/2024Numero sezionale 1622/2026notifica degli avvisi di addebito 595 2016 0001870317N uem er5o 9di 5ra ccolta generale 11543/2026Data pubblicazione 28/04/20262016 0004914447 e decorsa la prescrizione quanto agli avvisi595 2012 0002596088, 595 2012 0004375022, 595 20130000902764, 595 2013 0004358526, 595 2014 0001585081 e595 2016 0005631052, ha accolto parzialmente la domandaannullando l’intimazione con riguardo ai medesimi titoli erigettando nel resto il ricorso.2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l’INPS chiedendodichiararsi dovuta la contribuzione in ordine ad ogni titolooggetto del giudizio per il quale si fosse acquisita la prova dellainterruzione dei termini prescrizionali.2.1. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di secondo gradochiedendo il rigetto dell’impugnazione.2.2. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione.2.3. Con la sentenza n. 374/2024 depositata in data15/05/2024 la Corte di Appello di Messina, sezione lavoro, hacosi disposto: «accoglie l'appello e, in riforma della sentenzaimpugnata, dato atto che quest'ultima non contiene statuizionidi annullamento dei crediti portati da cartella, rigettal'opposizione quanto ai crediti portati da avviso di addebito» eha regolato le spese.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneIrena Amato spiegando due motivi di impugnazione. L’INPS el’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituti con separaticontroricorsi chiedendo il rigetto dell’impugnazione.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 27/03/2026.Ragioni della decisione:1. Con il primo motivo di ricorso si deduce in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. - omesso esame circa un fattoNumero registro generale 25232/2024Numero sezionale 1622/2026decisivo per il giudizio: mancato esame dell’eccezione di oNummeeros dsi ara ccolta generale 11543/2026Data pubblicazione 28/04/2026notifica delle cartelle di pagamento nn.29520100022045873000, 29520100028927166000,29520100038200478000, 29520110002286285000,29520110005586169000.2. Con questo motivo di impugnazione ci si duole che lasentenza di appello avrebbe omesso di esaminare un fattodecisivo del giudizio che è stato espressamente oggetto didiscussione tra le parti, rappresentato dalla circostanza che nonè stata vagliata l’eccezione di cui al primo motivo di ricorso,afferente alla nullità ed illegittimità dell’intimazione dipagamento opposta a fronte dell’omessa e/o irregolarenotificazione degli atti di riscossione prodromici alla stessa, inparticolare, con specifico riferimento alle cartelle di pagamentocitate. Si rappresenta che nel ricorso di primo grado si erarilevato espressamente che alla ricorrente non erano mai stateregolarmente notificate le cartelle di pagamento indicate nelcorpo dell’atto opposto, per cui doveva essere dichiarata lanullità dell’intimazione di pagamento, quale atto susseguenteinficiato dal vizio di omessa notifica degli atti presupposti.3. Il motivo articolato quale violazione dell’art. 360, primocomma n. 5, c.p.c. è inammissibile atteso non che non vienenemmeno dedotto l’omesso esame di un fatto storico decisivotrascurato dal giudice.4. Il motivo è comunque infondato anche ritenendosi dedotta laviolazione di norme processuali.4.1. La Corte di Appello non ha omesso di considerarel’eccezione dell’omessa e/o irregolare notificazione degli atti diriscossione prodromici alla stessa, in particolare, con specificoriferimento alle cartelle di pagamento nn.29520100022045873000, 29520100028927166000,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25232/2024Numero sezionale 1622/202629520100038200478000, 295201100022862N8um5e0ro0 d0i r,a ccolta generale 11543/2026Data pubblicazione 28/04/202629520110005586169000.4.2. La Corte di Appello ha affrontato specificamente laquestione delle cartelle ma ha rilevato che il Tribunale avevarespinto in ordine ad esse l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e che sulpunto non vi era appello, principale ovvero incidentale, dellastessa odierna ricorrente. La Corte di Appello ha affermatoespressamente, in motivazione e anche nel dispositivo, che laquestione era fuori del giudizio di appello e in sostanza copertadal giudicato.4.3. L’affermazione della Corte di Appello è incensurabile attesoche il Tribunale di Patti aveva stabilito in motivazione che «allaluce delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essereaccolto parzialmente e l’intimazione di pagamento deve essereannullata limitatamente agli avvisi di addebito nr.59520120002596088000, 59520120004375022000,59520130000902764000, 59520130004358526000,59520140001585081000, 59520160001870317000,59520160004914447000, 59520160005631052000 e deveessere confermata in riferimento all’avviso di addebito nr.59520170003477374000» e aveva così disposto nel dispositivo:«annulla parzialmente l’intimazione di pagamento opposta inriferimento agli importi relativi agli avvisi di addebito meglioindicati in parte motiva; rigetta per il resto il ricorso».4.4. Dunque, indubitabilmente il giudice di primo grado avevarespinto il ricorso in ordine alla omessa o irregolare notifica dellecartelle di pagamento e aveva limitato la sua pronuncia agliavvisi di addebito successivi. La Corte di Appello non era tenuta,in difetto di impugnazione della odierna ricorrente sul punto,necessaria a fronte di un rigetto esplicito, a riesaminare laquestione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25232/2024Numero sezionale 1622/20265. Con il secondo motivo di ricorso si deduce in relazioneN uamlel’rao drit r.a ccolta generale 11543/2026Data pubblicazione 28/04/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c. «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 101, 115, 416 co. 1 e 3, 421 e 437, co.2,c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 3, l. 335/1995;inammissibilità ed inutilizzabilità della documentazione prodottain secondo grado dall’agente della riscossione e inconducenzadelle sole ricevute .xml ai fini della prova della notifica degliavvisi di addebito nn. 59520160001870317000 e59520160004914447000».5.1. Ci si duole, in particolare, che «la Corte d’Appello diMessina, nel riformare la pronuncia oggetto di gravame, non hafatto corretta applicazione delle norme dettate in tema di oneredella prova ed ammissibilità delle allegazioni documentaliproducibili in giudizio nel rito del lavoro, a fronte del mancatorispetto dei termini perentori stabiliti a pena di decadenza dalcodice di rito […] L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per sualibera scelta, non si era costituita nel giudizio dinanzi alTribunale di Patti, per cui quest’ultima era da ritenersiirrimediabilmente decaduta dalla possibilità di produrredocumenti che avrebbe potuto tranquillamente depositare inprimo grado, in applicazione del termine decadenziale previstodall’art. 416, commi 1 e 3, c.p.c.; difatti, si sottolinea che nellafattispecie non era da ritenersi ammissibile e, peraltro, non eramai stata invocata dalle parti, l’acquisizione ex officio di cuiall’art. 421, co. 2, c.p.c., trattandosi oltretutto di documentidepositati per la prima volta in secondo grado, in violazione deldivieto di nova in appello, ai sensi dell’art.437, comma 2, c.p.c.Conseguentemente, il giudice del gravame ha errato nel ritenerevalutabili, ai fini della prova di atti interruttivi della prescrizione,gli allegati prodotti da Agenzia delle Entrate-RiscossioneNumero registro generale 25232/2024Numero sezionale 1622/2026unitamente al deposito telematico della memoria difenNsumivearo ddi rai ccolta generale 11543/2026Data pubblicazione 28/04/2026costituzione in appello del 24.04.2024»6. Il motivo è infondato: si rammenti, anche sulla scorta dellarecente pronuncia Cass. 33632 del 2025 che «circa la rilevabilitàdi ufficio della questione relativa al decorso della prescrizione ela possibilità di acquisire documentazione decisiva in tal sensoanche in caso di tardiva costituzione del creditore in primo gradoe anche in grado di appello, la giurisprudenza di questa Corte ècopiosa e convergente. Si consideri Cass.10/10/2019, n. 25434: il rilievo d'ufficio delle eccezioni in sensolato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, nonè subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parteed è ammissibile anche in appello, purchè i fatti risultinodocumentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di unaeccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propripoteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioèquelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione deglieventi. Ed ancora: Cass. 07/06/2018, n. 14755 afferma:l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente daquella di prescrizione, si configura come eccezione in senso latosicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasistato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni edi prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi,nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esitodell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421,comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenutoall'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini delladecisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo inconsiderazione la scissione oggettiva tra ente impositore econcessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione daquest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della proceduraNumero registro generale 25232/2024di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapportNi umero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 11543/2026tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenutaData pubblicazione 28/04/2026allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenzadi merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributiprevidenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatoridell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relatadi notifica della cartella esattoriale, che aveva precedutola notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione dellatardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primogrado). In via del tutto specifica si considerino le ulteriori duepronunce: Cass. 05/08/2021, n. 22371 secondo la quale «ilrilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinatoalla specifica e tempestiva allegazione della parte ed èammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente chei fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delleeccezioni si pone in funzione del valore primario del processo,costituito dalla giustizia della decisione, e ciò tanto più nelprocesso del lavoro, nel quale il sistema delle preclusioni trovaun contemperamento, ispirato alla esigenza della ricerca dellaverità materiale, nei poteri officiosi del giudice in materia diammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essisiano indispensabili ai fini della decisione» e Cass.19/07/2018, n. 19226 secondo la quale: «in tema diopposizione a cartella per il mancato pagamento di contributiprevidenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizioneex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verificadi un presupposto processuale quale la proponibilità delladomanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dallasollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi"aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., conconseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievoNumero registro generale 25232/2024officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto. (NellaN umero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 11543/2026specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito cheData pubblicazione 28/04/2026aveva dichiarato la nullità delle cartelle opposte, senza acquisireelementi sulla data di notifica delle stesse per asseritadecadenza dalla prova del concessionario del servizio diriscossione, costituitosi in giudizio oltre il termine previstodall'art. 416 c.p.c.)».7. Con il secondo motivo, sotto diverso profilo, si deduce ancorache la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere sufficiente laprova delle notifiche delle cartelle. Cosi deduce il ricorrente: «edinvero, quanto affermato dal secondo giudicante apparepalesemente contrastante con i principi di diritto espressi sultema da codesto [OSCURATO:PERSONA] adito, considerato che, conspecifico riferimento agli avvisi di addebito nn.59520160001870317000 e 59520160004914447000, siribadisce che l’ente previdenziale ha allegato delle mere ricevutedi accettazione e consegna di indecifrabili e ricevute telematichein formato “.xml”, dalle quali non si può affatto evincere ilcontenuto delle presunte notifiche».7.1. Il motivo è infondato. La parte ricorrente invoca precedentidi questa Corte non decisivi perché dettati nella specificamateria della notifica giudiziale degli atti processuali introduttividel giudizio.7.2. Si consideri in proposito che: la notifica della cartella dipagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendonecessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo ditrasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare lariferibilità della cartella all'organo da cui promana, salvespecifiche e concrete contestazioni, che è onere del riceventeeventualmente allegare in contrario(Cass. n. 30922 del 03/12/2024) e che: ai fini della decorrenzaNumero registro generale 25232/2024del termine breve per l'impugnazioneN, umero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 11543/2026la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica dellaData pubblicazione 28/04/2026sentenza può essere data mediante il deposito delle copieinformatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione econsegna della PEC, corredate di attestazione di conformità aglioriginali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi filein formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso finedella prova dell'avvenuta notificazione telematica degli attiintroduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica dellasentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizioche, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvatoe attestato conforme all'originale dal difensore(Cass. n. 25686 del 04/09/2023)8. Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto.9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di leggein relazione al valore della controversia. P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese cheliquida in euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento) per compensi,oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% ed accessori come perlegge nei confronti dell’INPS e in euro 5.500,00(cinquemilacinquecento) per compensi, oltre spese prenotate adebito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 25232/2024Numero sezionale 1622/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Nruimceoror dsi ora ccolta generale 11543/2026Data pubblicazione 28/04/2026a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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