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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12257/2026

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vocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso il primo;ricorrentecontroParamount [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GregorJohn Verbinski e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliati presso il primo;controricorrentinonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];intimatoavverso la sentenza n. 5432/2022 depositata il 31 agosto 2022 dellaSez.

I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 1Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026Corte di appello di Roma.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha agito in giudizio lamentandol’indebito sfruttamento economico, all’interno del lungometraggio«Rango», del personaggio «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]», tratto dal film«Per un pugno di dollari», nella titolarità di essa attrice, da parte diParamount [OSCURATO:PERSONA], anche per il tramite o con lapartecipazione degli autori, [OSCURATO:PERSONA], Gregor JohnVerbinski, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] hadomandato: l’accertamento del plagio-contraffazione del predettopersonaggio, con conseguente lesione del proprio diritto d’autore ex art.158 l. aut. (l. n. 633 del 1941); l’accertamento dell’illecitoconcorrenziale, giusta l’art. 2598 nn. 2 e/o 3, c.c.; la condanna dellaconvenuta [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno quantificato in euro200.000,00, salvo altra; in via subordinata, da un lato, l’accertamentodella violazione dell’art. 70, comma 3, l. aut., da parte di [OSCURATO:PERSONA](per aver omesso di menzionare in modo esplicito nel film il personaggionoto come «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]» e l’opera «Per un pugno di dollari»da cui esso era stato tratto, nonché per aver omesso di menzionare lasocietà [OSCURATO:PERSONA] in qualità di produttrice di detta opera) e, dall’altro, lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] a corrisponderle una somma a titolo dirisarcimento di danni ovvero, quantomeno, di indennizzo, inammontare non minore ad euro 50.000,00; in via ulteriormentesubordinata, l’accertamento dell’arricchimento senza causa conseguitoda [OSCURATO:PERSONA], in danno di essa [OSCURATO:PERSONA], per non aver la convenutasostenuto alcun costo necessario all’ottenimento di una idoneaautorizzazione o licenza d’uso del predetto personaggio da parteSez.

I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 2Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026dell’attrice, e, per l’effetto, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento diun indennizzo quantificato in una somma non minore ad euro200.000,00; la stessa attrice ha infine domandato di disporre lapubblicazione della sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale, concosti a carico della parte convenuta.Hanno resistito alle domande attrici [OSCURATO:PERSONA] PicturesCorporation, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e James WardByrkit.Il Tribunale di Roma ha respinto le domande proposte.2. ─ Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato dalla Cortedi appello di Roma con sentenza del 31 agosto 2022.In sintesi, il Giudice dell’impugnazione ha rilevato: che dovevacondividersi la tesi del Tribunale per cui non poteva affermarsisussistente alcuna ipotesi di plagio in relazione al personaggio «TheMan with [OSCURATO:PERSONA]», stante il riferimento operato nell’opera «Rango»all’attore [OSCURATO:PERSONA], di cui sono state riprodotte le varieconnotazioni; che non poteva individuarsi alcuna scissione tra ilpersonaggio e l’attore che lo impersonava, atteso che ciò checaratterizzava «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]» era proprio l’attore che loaveva interpretato e non viceversa; che andava rimarcata la carenza dicreatività del personaggio rispetto ad altri personaggi del tutto similiper caratteristiche rappresentati in diversi e precedenti film anche delgenere western, onde difettava del tutto «quel requisito pur minimo dicreatività per potersi pretendere la tutela del diritto autoriale»; che ilTribunale non aveva fondato la propria decisione sull’istituto di naturaanglosassone del c.d. fair use, quanto piuttosto su di una «valutazionecomplessiva della condotta del produttore del film ‘Rango’, il qualeavrebbe certamente fatto ricorso alla figura dell’attore e del suopersonaggio per un tempo certamente maggiore, con maggiorisfumature e calandolo in un contesto certamente diverso, ove maiavesse voluto plagiare l’opera della [OSCURATO:PERSONA]»; che il Giudice di primoSez.

I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 3Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026grado aveva fatto richiamo alla condivisibile giurisprudenza delTribunale di Milano (secondo cui «per verificare se la riproduzione o lacitazione di un’opera sia lecita, si richiede di valutare in particolare laquantità e l’importanza della parte utilizzata, in rapporto all’insiemedell’opera protetta, nonché l’effetto del suo impiego sul mercato»; cheandava respinto il quarto motivo di appello, secondo cui il Tribunaleavrebbe omesso di statuire sulle altre domande subordinate, dalmomento che il mancato riconoscimento della tutela autoriale invocatadalla attrice e la liceità del comportamento tenuto dai convenuti eranoda considerarsi «certamente assorbenti di tutte le altre domandeproposte, ivi compresa quella residuale di cui all’art. 2041 c.c.»; cherestavano assorbiti tutti gli altri motivi del gravame.3. ― Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto unricorso per cassazione articolato in sei motivi.

Resistono concontroricorso [OSCURATO:PERSONA], oltre che Zimmer,Verbinski e Byrkit.

Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost.e dell’art. 132, n. 4, c.c..

Si lamenta che la sentenza impugnatarecherebbe una motivazione perplessa, apparente ed incomprensibilein ordine alla non proteggibilità del personaggio «[OSCURATO:PERSONA] with NoName», avendo impropriamente escluso che esso soddisfacesse irequisiti necessari per la tutelabilità autoriale ai sensi e per gli effettidell’art. 1, comma 1, l. aut., così rigettando il primo motivo di gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] nel proprio atto di appello.

Viene rilevato che la Corteterritoriale si sarebbe «focalizzata» non sul personaggio nella suarappresentazione originaria nel film «Per un pugno di dollari», bensìsulla sola trasposizione poi realizzata nel film «Rango», mentre lavalutazione sulla proteggibilità di una data creazione artistica, quale perl’appunto il personaggio «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]», avrebbe «potuto edovuto essere effettuata solo in relazione al nucleo di caratteristicheSez.

I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 4Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026che si rinvengono nella medesima creazione originaria (in questo caso,quindi, il personaggio per come figurante nel film ‘Per un pugno didollari’ di cui è protagonista)» e solo in un secondo momento si sarebbepotuto procedere all’esame della trasposizione successiva effettuata nellungometraggio «Rango».

Si rileva pure che la Corte territorialeavrebbe ammesso di non poter stabilire con certezza se il personaggiodello «Spirito del West» nel film «Rango» costituisse un riferimento, oanche un «omaggio» diretto alla figura dell’attore [OSCURATO:PERSONA] al personaggio «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]».

La censuramotivazionale è poi sviluppata avendo riguardo al rilievo per cui la Cortedi appello avrebbe prestato un’adesione acritica alla sentenza di primogrado, senza prendere in esame le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] controdi essa.Il motivo è inammissibile.Esso si risolve in una istanza di revisione del giudizio di fattoriservato al giudice del merito.La sentenza impugnata ha escluso la tutela autoriale invocataavendo essenzialmente riguardo al fatto che nella pellicola «Rango» nonvi è stata evocazione del personaggio «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]»,quanto, piuttosto dell’attore [OSCURATO:PERSONA].

Il nucleo argomentativodella decisione, per la parte che qui interessa, è raccolto nel seguentepassaggio: «[L]e modalità della apparizione dello ‘Spirito del West’ alcamaleonte Rango assume il suo vero significato proprio nella personadell’attore di successo, vincitore di vari premi Oscar, che fa da stimoloa non abbandonarsi a se stesso, quanto piuttosto a lavorare in modopiù tenace ed approfondito al fine di poter diventare un attore disuccesso e non certamente un modesto e semplice eroe del West».

LaCorte di appello ha in tal senso condiviso la conclusione cui erapervenuto il Tribunale, secondo cui non poteva «affermarsi sussistentealcuna ipotesi di plagio in relazione al personaggio ‘L’uomo senzanome’, essendo il riferimento operato nell’opera ‘Rango’ all’attore ClintSez.

I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 5Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026Eastwood di cui sono state copiate le caratteristiche somatiche e diabbigliamento e di morale».Si tratta di una motivazione che non è censurabile in questa sede.Come è noto, infatti, la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale»del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabilein cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazionedi legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n.8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n.22598).

D’altro canto, onde assolvere all'onere di adeguatezza dellamotivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte leallegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli espongaconcisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenereimplicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibilicon esse (Cass. 9 febbraio 2021, n. 3126; Cass. 2 dicembre 2014, n.25509).

Si deve in altri termini considerare adeguata la motivazioneche fornisce una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovverola carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delletesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio nonritenuti significativi (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2153; sempre nel sensoche in sede di legittimità non può imputarsi al giudice del merito di averomesso l’esplicita confutazione delle tesi non recepite o laparticolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti nonindicativi: Cass. 23 maggio 2007, n. 12052).Non coglie nel segno nemmeno la deduzione secondo cui la CorteSez.

I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 6Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026di appello si sarebbe espressa in termini dubitativi quanto all’oggettodel denunciato plagio (quanto al fatto, cioè, che nel film «Rango»risultasse riprodotto l’attore [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che il personaggio«[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]»); il portato del giudizio espresso dalla Cortedi merito è infatti ben altro e si riassume nel successivo passaggiomotivazionale ove si rileva, nel modo più netto, che nel lungometraggioprodotto da [OSCURATO:PERSONA] viene fatto riferimento, come si è detto,«all’attore [OSCURATO:PERSONA] di cui sono state copiate le caratteristichesomatiche e di abbigliamento e di morale».2. ― Col secondo mezzo si prospetta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1 l. aut. sui requisiti minimi di proteggibilità delpersonaggio cinematografico.

Ci si duole di ciò: la Corte di meritoavrebbe «preteso di enucleare un ulteriore (e malinteso) presuppostoper la tutelabilità del personaggio cinematografico, che consisterebbeasseritamente nella necessità che il personaggio sia ‘scindibile’, e perciòin qualche modo riconoscibile da parte del pubblico al di là dell’attoreche possa averlo interpretato la prima volta».

In altri termini, la tutelaautoriale sarebbe stata fatta dipendere, impropriamente, da un datoestrinseco del tutto irrilevante: quello per cui un dato personaggioletterario o cinematografico è portato in scena da attori diversi.Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha inteso rilevare che nella fattispecie inesame il personaggio «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]» non era distinguibiledall’attore che lo impersonava, e ciò, evidentemente, avendo ancheriguardo alla circostanza, già rilevata dal Tribunale, per cui ilpersonaggio in questione rappresentava una semplice «rielaborazionepersonale e non evolutiva (bensì contestualizzata nel mondo western)da parte di [OSCURATO:PERSONA] di prototipi noti alla narrazione letteraria ecinematografica e non [aveva] acquisito una penetrazione ovvero unapermanenza nel pubblico, nella critica cinematografica o nellesuccessive opere, così da renderlo qualificabile come opera creativa edSez.

I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 7Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026identificabile come tale»: il Giudice distrettuale ha, dunque, reputatorilevante il dato dell’assenza di un significativo scarto semantico tra ilpersonaggio in questione e modelli già delineati e acquisiti allatradizione artistica.

Ha poi valorizzato la circostanza per cui «[OSCURATO:PERSONA]» era stato interpretato in più pellicole dallo stesso attore,evenienza, questa, che rendeva difficile separare il personaggiodall’artista che lo aveva rappresentato sullo schermo: tanto più che,come si è detto, nella pellicola erano contenuti precisi riferimentiall’attore, non al personaggio.Premesso che la tutelabilità del personaggio, che è indipendentedalla protezione accordata all’opera (quale quella letteraria, teatrale,cinematografica, televisiva, radiofonica, musicale, ma anchefumettistica o del videogioco) in cui il personaggio stesso si colloca(Cass. 30 dicembre 2022, n. 38165, in motivazione), discende dallacaratterizzazione che rende il personaggio stesso riconoscibile qualecreazione tipica (Cass. 20 febbraio 1978, n. 810), il giudizio espressodalla Corte di appello, circa l’assenza di una riconoscibile connotazionecreativa nel personaggio, vale a dire di una precisa distinguibilità dellostesso dagli archetipi di genere, unito alla constatazione della precisacorrispondenza tra «L’uomo senza nome» e [OSCURATO:PERSONA], interpretecui il film «Rango» rimandava, doveva evidentemente condurre, comenaturale conseguenza logica, ad affermare che il personaggio non erascindibile dall’attore e finiva, quindi, per immedesimarsi con lui.L’identificazione di «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]» con Eastwood muove, inconclusione, dall’accertamento circa l’insufficiente caratterizzazione delpersonaggio rispetto a stereotipi tradizionali — accertamento che,investendo un profilo di fatto, sfugge, ovviamente, al sindacato dilegittimità —, nella univoca identificazione dell’uno nell’altro, oltre chenel richiamo del lungometraggio a connotazioni proprie di ClintEastwood.La pronuncia impugnata si sottrae, così, a censura.

Infatti, se èSez.

I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 8Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026vero che il personaggio cinematografico in quanto tale è tutelabilegiuridicamente, il suo plagio è da escludere allorquando ricorra unainsufficiente caratterizzazione di esso rispetto a modelli di genere e,risultando il personaggio medesimo rappresentato da un unico attore,si abbia ragione di credere, anche a causa dei rinvii della pellicola aelementi caratterizzanti la figura di quell’interprete — e non a quelladella creazione di fantasia — che il reale oggetto dell’attività disfruttamento denunciata concerna proprio l’artista.3. ― Il terzo mezzo oppone la violazione dell’art. 111 Cost. edell’art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, perplessa eincomprensibile nella parte in cui la Corte di appello ha escluso che «TheSpirit of the West» costituisse la riproduzione del personaggio «[OSCURATO:PERSONA]».

Rileva la ricorrente che la Corte territoriale avevabasato la propria valutazione negativa sull’insussistenza del plagio delpersonaggio «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]» sulla comparazione delle tramedei lungometraggi «Rango» e «Per un pugno di dollari», mentre laproteggibilità del personaggio doveva considerarsi indipendente dallaprotezione accordata all’opera (quale quella letteraria, teatrale,cinematografica, televisiva) in cui il personaggio stesso si colloca.Il motivo appare inammissibile.Il passaggio della motivazione oggetto della censura è ilseguente: «[N]on può certamente pervenirsi in modo tranquillante alconvincimento che tra le storie rappresentate nella trilogia western enel film ‘Rango’ vi sia alcunché di coincidente.

Si tratta di trame e dipersonaggi del tutto diversi che nulla hanno in comune se non lariproduzione per pochi attimi dell’attore [OSCURATO:PERSONA] nel film‘Rango’».La doglianza della parte ricorrente non coglie allora nel segno: eciò in quanto, come si è detto, la ratio decidendi della pronunciaimpugnata, con riguardo al tema della tutelabilità del personaggio «TheMan with [OSCURATO:PERSONA]», si esaurisce nella considerazione per cui inSez.

I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 9Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026«Rango» non era stato riprodotto il detto personaggio, quanto,piuttosto, l’attore [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, è inammissibile il motivo diricorso che investe un punto della decisione impugnata privo delcarattere di decisività (Cass. Sez.

U. 16 ottobre 1972, n. 3081): in temadi ricorso per cassazione, è difatti necessario che venga contestataspecificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronunciaimpugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).Si osserva, per completezza, che, come ricordato dalla partecontroricorrente, è possibile che un’opera riprenda un particolare nonsignificativo, secondario e minore di altra opera per trasformarlo edinserirlo in un contesto del tutto diverso senza che in tal caso possaritenersi sussistente alcuna contraffazione, proprio perché la diversitàcon cui l'idea viene espressa attribuisce la titolarità della creazione adun diverso soggetto (Cass. 28 novembre 2011, n. 25173, inmotivazione).

Nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato, perla verità, una interferenza ancora più tenue: ha infatti rilevato la merapresenza, all’interno del film «Rango», di pochi fotogrammi in cui erarappresentato un personaggio che andava identificato nell’attore ClintEastwood.4. ― Col quarto motivo si denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’errataricognizione del contenuto oggettivo di un documento probatorio e iltravisamento della prova.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto contoche la ricorrente aveva dato piena dimostrazione di ciò: [OSCURATO:PERSONA], giàdurante la fase di lavorazione del proprio lungometraggio «Rango»,aveva preso contatti con [OSCURATO:PERSONA] proprio al fine di ottenere daquest’ultima la licenza per lo sfruttamento del personaggio «[OSCURATO:PERSONA]» e, nell’ambito della negoziazione così avviata, avevaespressamente riconosciuto, con una comunicazione via mail del 5novembre 2009, di voler utilizzare e far comparire nel proprio film nongià l’attore [OSCURATO:PERSONA], bensì proprio il richiamato personaggio,Sez.

I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 10Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026fornendo altresì una descrizione accurata e dettagliata della scena chepoi sarebbe stata girata (e che fu davvero girata nel modo in cui erastato annunciato).

Si deduce che la Corte territoriale sarebbe in talmodo incorsa in un «manifesto travisamento del contenuto di una provadecisiva oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio».Il quinto motivo censura la sentenza impugnata per la nullitàdeterminata dalla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2735c.c..

Il motivo è incentrato sul documento con cui [OSCURATO:PERSONA] avevaesplicitato ai rappresentanti di [OSCURATO:PERSONA] la «descrizione dell'uso propostodegli elementi del personaggio ‘L'uomo senza nome’ nel [proprio] film‘Rango’» in modo dettagliato ed assolutamente corrispondente allascena poi effettivamente realizzata.

Secondo la società istante, taledichiarazione assumeva efficacia di confessione, essendo stata resa daParamount direttamente nei confronti dei rappresentanti di [OSCURATO:PERSONA],ossia di Ripley’s, che agiva in nome e per conto della stessa ricorrenteper la licenza dei diritti sul personaggio di cui qui si dibatte; inconseguenza, «i Giudici di merito non avrebbero potuto esimersidall’attribuire valore di prova legale alla suddetta confessionestragiudiziale, dovendo da ciò trarre, de minimis, la conseguenza che,per lo meno in una prospettiva squisitamente fattuale-empirica, ‘TheSpirit of [OSCURATO:PERSONA]’ ripropone[va] le caratteristiche salienti delpersonaggio di cui si discute, e non certo quelle dell’attore ClintEastwood».I due motivi, vertenti sul tema della supposta rappresentazione,da parte di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della sua volontà disfruttare il personaggio «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]», e non l’attore ClintEastwood, si prestano a una trattazione unitaria e si rivelanoinammissibili.Deve premettersi che la questione su cui sono incentrati i duemotivi di ricorso non risulta affrontata dalla Corte di appello.

È dunquesicuramente non pertinente l’evocazione, col quarto motivo di ricorso,Sez.

I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 11Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Infatti, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressao implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio);la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è poi ammissibile soloove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversaindicazione normativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento»,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore cheil legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come,ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. Sez.U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016; cfr.pure Cass. 14 aprile 2025, n. 9731).

Poiché la sentenza impugnata nonha preso in esame l’elemento probatorio costituito dalla comunicazionedel 5 novembre 2009 (con la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostanzialmentericonosciuto che «Spirit of the West» nel film «Rango» era unarappresentazione di «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]»), non vi è modo diaffermare che la Corte di appello sia caduta in uno dei descritti errorivalutativi, in cui si concreta, secondo la giurisprudenza, la violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c..Quanto al travisamento della prova, la relativa censura non èanzitutto declinata nei termini in cui avrebbe dovuto.

Infatti, iltravisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre incaso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verificalogica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fattoprobatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiestiSez.

I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 12Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbiacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5,c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez.U. 5 marzo 2024, n. 5792): trattandosi di fatto sostanziale, la doglianzaavrebbe dovuto tradursi nella denuncia dell’omesso esame di un fattodecisivo: ciò però non è accaduto.

Si rileva, inoltre, che, se iltravisamento della prova consiste in una svista concernente il fattoprobatorio in sé, esso esige che dal provvedimento impugnato emergaunivocamente la svista in cui è incorso il giudice: evenienza checertamente non ricorre ove la decisione non prenda specificamente inesame il fatto probatorio che si assume travisato, come accade nel casoche qui interessa.Passando al quinto motivo, con esso la ricorrente si duole — comesi è visto — del mancato riconoscimento del valore confessorio delladichiarazione del 5 novembre 2009.

È il caso di premettere, in terminigenerali, che l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della partecostituisca o meno confessione, e, cioè, ammissione di fatti sfavorevolial dichiarante e favorevoli all'altra parte, si risolve in un apprezzamentodi fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su di unamotivazione immune da vizi logici (Cass. 14 febbraio 2020, n. 3698;Cass.4 aprile 2003, n. 5330).

Sul punto appare tuttavia assorbente unaltro dato.

La questione sul rilievo probatorio della richiamatadichiarazione è estranea alla decisione impugnata e la ricorrente nonchiarisce se e come la questione sul rilievo confessorio di essa sia statafatta valere nel giudizio di appello: va quindi richiamato il principio percui ove, con il ricorso per cassazione, siano prospettate questioni di cuinon vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena diinammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loroSez.

I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 13Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principiodi autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedenteciò sia avvenuto (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; cfr. pure: Cass. 9agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18ottobre 2013, n. 23675).La ricorrente non solleva, del resto, la censura di cui all’art. 360,n. 5, c.p.c.: l’unica proponibile per lamentare che la Corte territorialeabbia mancato di prendere in esame il fatto probatorio di cui qui sidibatte.

Mette conto di aggiungere che per censurare la sentenza anorma del cit. art. 360, n. 5, c.p.c. la ricorrente avrebbe dovutoadempiere ad oneri specifici: avrebbe dovuto dar conto di «come» e«quando» il fatto storico rappresentato dalla dichiarazione del 5novembre 2009 fosse stato oggetto di discussione processuale tra leparti (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014,n. 8054); stante l’esistenza di «doppia conforme», avrebbe dovutoinoltre indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando cheerano tra loro diverse (Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 28febbraio 2023 n. 5947).5. ― Col sesto motivo si prospetta la violazione di legge per erratainterpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt.156 e 70 l. aut. e 5 dir. 2001/29/CE che disciplinano il plagio e lerelative eccezioni esimenti.

Dopo aver imputato alla Corte territoriale diaver impropriamente applicato alla fattispecie le regole ed i criteri diconfronto che possono guidare l’interprete per risolvere l’ipotesi diplagio tra opere narrative, e non invece quelle attinenti alla diversafattispecie di riproduzione abusiva di personaggi di fantasia, laricorrente lamenta che nella sentenza impugnata si sia valorizzata unanozione di «citazionismo» che non risponde ad alcuna delle eccezioni dilibera utilizzazione contemplate nel nostro ordinamento: il Giudicedistrettuale avrebbe basato la sua decisione su di un vero e proprioSez.

I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 14Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026«orfano giuridico», un concetto privo di qualsiasi «gancio normativo»La censura è inammissibile.Essa investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoche lo sfruttamento del personaggio di cui qui si controverte integravauna forma di «citazionismo» e poteva trovare perciò fondamentogiustificativo nella previsione contenuta nell’art. 70 l. aut..Sul punto, la Corte di merito ha speso un argomento aggiuntivorispetto alla ratio decidendi basata sulla non proteggibilità delpersonaggio «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]».

È sufficiente richiamare il branodella motivazione ove la Corte di appello, per dar ragione del fatto chesi verteva, nella fattispecie, in ipotesi di utilizzazione libera contemplatadal cit. art. 70, ha osservato: «[F]erma [recte: fermo] restando chenon si ritiene oggetto di tutela il personaggio dell’‘Uomo senza nome’per tutte le ragioni sopra esposte, in ogni caso difetta nel caso in esamenon solo la finalità di sfruttamento economico in concorrenza con iltitolare del presunto diritto autoriale, ma soprattutto il richiamo è fattoin modo talmente lampante e semplicistico da non poter minimamentefar sorgere nello spettatore in alcun modo l’idea del plagio».Non di ratio decidendi in senso proprio si tratta, ma di un meroargomento.

Ad ogni buon conto va fatta applicazione della regola percui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni,tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sulpiano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mossead una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenutodifetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamentefatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebberocomunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allacassazione della decisione stessa (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5102;Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).6. ― In conclusione, il ricorso va respinto.Sez.

I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 15Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/20267. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 febbraio 2026.Il PresidenteDott.

Enrico ScodittiSez.

I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso il primo;ricorrentecontroParamount [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GregorJohn Verbinski e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliati presso il primo;controricorrentinonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];intimatoavverso la sentenza n. 5432/2022 depositata il 31 agosto 2022 dellaSez. I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 1Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026Corte di appello di Roma.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha agito in giudizio lamentandol’indebito sfruttamento economico, all’interno del lungometraggio«Rango», del personaggio «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]», tratto dal film«Per un pugno di dollari», nella titolarità di essa attrice, da parte diParamount [OSCURATO:PERSONA], anche per il tramite o con lapartecipazione degli autori, [OSCURATO:PERSONA], Gregor JohnVerbinski, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] hadomandato: l’accertamento del plagio-contraffazione del predettopersonaggio, con conseguente lesione del proprio diritto d’autore ex art.158 l. aut. (l. n. 633 del 1941); l’accertamento dell’illecitoconcorrenziale, giusta l’art. 2598 nn. 2 e/o 3, c.c.; la condanna dellaconvenuta [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno quantificato in euro200.000,00, salvo altra; in via subordinata, da un lato, l’accertamentodella violazione dell’art. 70, comma 3, l. aut., da parte di [OSCURATO:PERSONA](per aver omesso di menzionare in modo esplicito nel film il personaggionoto come «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]» e l’opera «Per un pugno di dollari»da cui esso era stato tratto, nonché per aver omesso di menzionare lasocietà [OSCURATO:PERSONA] in qualità di produttrice di detta opera) e, dall’altro, lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] a corrisponderle una somma a titolo dirisarcimento di danni ovvero, quantomeno, di indennizzo, inammontare non minore ad euro 50.000,00; in via ulteriormentesubordinata, l’accertamento dell’arricchimento senza causa conseguitoda [OSCURATO:PERSONA], in danno di essa [OSCURATO:PERSONA], per non aver la convenutasostenuto alcun costo necessario all’ottenimento di una idoneaautorizzazione o licenza d’uso del predetto personaggio da parteSez. I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 2Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026dell’attrice, e, per l’effetto, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento diun indennizzo quantificato in una somma non minore ad euro200.000,00; la stessa attrice ha infine domandato di disporre lapubblicazione della sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale, concosti a carico della parte convenuta.Hanno resistito alle domande attrici [OSCURATO:PERSONA] PicturesCorporation, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e James WardByrkit.Il Tribunale di Roma ha respinto le domande proposte.2. ─ Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato dalla Cortedi appello di Roma con sentenza del 31 agosto 2022.In sintesi, il Giudice dell’impugnazione ha rilevato: che dovevacondividersi la tesi del Tribunale per cui non poteva affermarsisussistente alcuna ipotesi di plagio in relazione al personaggio «TheMan with [OSCURATO:PERSONA]», stante il riferimento operato nell’opera «Rango»all’attore [OSCURATO:PERSONA], di cui sono state riprodotte le varieconnotazioni; che non poteva individuarsi alcuna scissione tra ilpersonaggio e l’attore che lo impersonava, atteso che ciò checaratterizzava «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]» era proprio l’attore che loaveva interpretato e non viceversa; che andava rimarcata la carenza dicreatività del personaggio rispetto ad altri personaggi del tutto similiper caratteristiche rappresentati in diversi e precedenti film anche delgenere western, onde difettava del tutto «quel requisito pur minimo dicreatività per potersi pretendere la tutela del diritto autoriale»; che ilTribunale non aveva fondato la propria decisione sull’istituto di naturaanglosassone del c.d. fair use, quanto piuttosto su di una «valutazionecomplessiva della condotta del produttore del film ‘Rango’, il qualeavrebbe certamente fatto ricorso alla figura dell’attore e del suopersonaggio per un tempo certamente maggiore, con maggiorisfumature e calandolo in un contesto certamente diverso, ove maiavesse voluto plagiare l’opera della [OSCURATO:PERSONA]»; che il Giudice di primoSez. I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 3Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026grado aveva fatto richiamo alla condivisibile giurisprudenza delTribunale di Milano (secondo cui «per verificare se la riproduzione o lacitazione di un’opera sia lecita, si richiede di valutare in particolare laquantità e l’importanza della parte utilizzata, in rapporto all’insiemedell’opera protetta, nonché l’effetto del suo impiego sul mercato»; cheandava respinto il quarto motivo di appello, secondo cui il Tribunaleavrebbe omesso di statuire sulle altre domande subordinate, dalmomento che il mancato riconoscimento della tutela autoriale invocatadalla attrice e la liceità del comportamento tenuto dai convenuti eranoda considerarsi «certamente assorbenti di tutte le altre domandeproposte, ivi compresa quella residuale di cui all’art. 2041 c.c.»; cherestavano assorbiti tutti gli altri motivi del gravame.3. ― Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto unricorso per cassazione articolato in sei motivi. Resistono concontroricorso [OSCURATO:PERSONA], oltre che Zimmer,Verbinski e Byrkit. Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost.e dell’art. 132, n. 4, c.c.. Si lamenta che la sentenza impugnatarecherebbe una motivazione perplessa, apparente ed incomprensibilein ordine alla non proteggibilità del personaggio «[OSCURATO:PERSONA] with NoName», avendo impropriamente escluso che esso soddisfacesse irequisiti necessari per la tutelabilità autoriale ai sensi e per gli effettidell’art. 1, comma 1, l. aut., così rigettando il primo motivo di gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] nel proprio atto di appello. Viene rilevato che la Corteterritoriale si sarebbe «focalizzata» non sul personaggio nella suarappresentazione originaria nel film «Per un pugno di dollari», bensìsulla sola trasposizione poi realizzata nel film «Rango», mentre lavalutazione sulla proteggibilità di una data creazione artistica, quale perl’appunto il personaggio «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]», avrebbe «potuto edovuto essere effettuata solo in relazione al nucleo di caratteristicheSez. I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 4Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026che si rinvengono nella medesima creazione originaria (in questo caso,quindi, il personaggio per come figurante nel film ‘Per un pugno didollari’ di cui è protagonista)» e solo in un secondo momento si sarebbepotuto procedere all’esame della trasposizione successiva effettuata nellungometraggio «Rango». Si rileva pure che la Corte territorialeavrebbe ammesso di non poter stabilire con certezza se il personaggiodello «Spirito del West» nel film «Rango» costituisse un riferimento, oanche un «omaggio» diretto alla figura dell’attore [OSCURATO:PERSONA] al personaggio «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]». La censuramotivazionale è poi sviluppata avendo riguardo al rilievo per cui la Cortedi appello avrebbe prestato un’adesione acritica alla sentenza di primogrado, senza prendere in esame le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] controdi essa.Il motivo è inammissibile.Esso si risolve in una istanza di revisione del giudizio di fattoriservato al giudice del merito.La sentenza impugnata ha escluso la tutela autoriale invocataavendo essenzialmente riguardo al fatto che nella pellicola «Rango» nonvi è stata evocazione del personaggio «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]»,quanto, piuttosto dell’attore [OSCURATO:PERSONA]. Il nucleo argomentativodella decisione, per la parte che qui interessa, è raccolto nel seguentepassaggio: «[L]e modalità della apparizione dello ‘Spirito del West’ alcamaleonte Rango assume il suo vero significato proprio nella personadell’attore di successo, vincitore di vari premi Oscar, che fa da stimoloa non abbandonarsi a se stesso, quanto piuttosto a lavorare in modopiù tenace ed approfondito al fine di poter diventare un attore disuccesso e non certamente un modesto e semplice eroe del West». LaCorte di appello ha in tal senso condiviso la conclusione cui erapervenuto il Tribunale, secondo cui non poteva «affermarsi sussistentealcuna ipotesi di plagio in relazione al personaggio ‘L’uomo senzanome’, essendo il riferimento operato nell’opera ‘Rango’ all’attore ClintSez. I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 5Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026Eastwood di cui sono state copiate le caratteristiche somatiche e diabbigliamento e di morale».Si tratta di una motivazione che non è censurabile in questa sede.Come è noto, infatti, la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale»del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabilein cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazionedi legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n.8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n.22598). D’altro canto, onde assolvere all'onere di adeguatezza dellamotivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte leallegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli espongaconcisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenereimplicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibilicon esse (Cass. 9 febbraio 2021, n. 3126; Cass. 2 dicembre 2014, n.25509). Si deve in altri termini considerare adeguata la motivazioneche fornisce una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovverola carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delletesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio nonritenuti significativi (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2153; sempre nel sensoche in sede di legittimità non può imputarsi al giudice del merito di averomesso l’esplicita confutazione delle tesi non recepite o laparticolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti nonindicativi: Cass. 23 maggio 2007, n. 12052).Non coglie nel segno nemmeno la deduzione secondo cui la CorteSez. I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 6Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026di appello si sarebbe espressa in termini dubitativi quanto all’oggettodel denunciato plagio (quanto al fatto, cioè, che nel film «Rango»risultasse riprodotto l’attore [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che il personaggio«[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]»); il portato del giudizio espresso dalla Cortedi merito è infatti ben altro e si riassume nel successivo passaggiomotivazionale ove si rileva, nel modo più netto, che nel lungometraggioprodotto da [OSCURATO:PERSONA] viene fatto riferimento, come si è detto,«all’attore [OSCURATO:PERSONA] di cui sono state copiate le caratteristichesomatiche e di abbigliamento e di morale».2. ― Col secondo mezzo si prospetta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1 l. aut. sui requisiti minimi di proteggibilità delpersonaggio cinematografico. Ci si duole di ciò: la Corte di meritoavrebbe «preteso di enucleare un ulteriore (e malinteso) presuppostoper la tutelabilità del personaggio cinematografico, che consisterebbeasseritamente nella necessità che il personaggio sia ‘scindibile’, e perciòin qualche modo riconoscibile da parte del pubblico al di là dell’attoreche possa averlo interpretato la prima volta». In altri termini, la tutelaautoriale sarebbe stata fatta dipendere, impropriamente, da un datoestrinseco del tutto irrilevante: quello per cui un dato personaggioletterario o cinematografico è portato in scena da attori diversi.Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha inteso rilevare che nella fattispecie inesame il personaggio «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]» non era distinguibiledall’attore che lo impersonava, e ciò, evidentemente, avendo ancheriguardo alla circostanza, già rilevata dal Tribunale, per cui ilpersonaggio in questione rappresentava una semplice «rielaborazionepersonale e non evolutiva (bensì contestualizzata nel mondo western)da parte di [OSCURATO:PERSONA] di prototipi noti alla narrazione letteraria ecinematografica e non [aveva] acquisito una penetrazione ovvero unapermanenza nel pubblico, nella critica cinematografica o nellesuccessive opere, così da renderlo qualificabile come opera creativa edSez. I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 7Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026identificabile come tale»: il Giudice distrettuale ha, dunque, reputatorilevante il dato dell’assenza di un significativo scarto semantico tra ilpersonaggio in questione e modelli già delineati e acquisiti allatradizione artistica. Ha poi valorizzato la circostanza per cui «[OSCURATO:PERSONA]» era stato interpretato in più pellicole dallo stesso attore,evenienza, questa, che rendeva difficile separare il personaggiodall’artista che lo aveva rappresentato sullo schermo: tanto più che,come si è detto, nella pellicola erano contenuti precisi riferimentiall’attore, non al personaggio.Premesso che la tutelabilità del personaggio, che è indipendentedalla protezione accordata all’opera (quale quella letteraria, teatrale,cinematografica, televisiva, radiofonica, musicale, ma anchefumettistica o del videogioco) in cui il personaggio stesso si colloca(Cass. 30 dicembre 2022, n. 38165, in motivazione), discende dallacaratterizzazione che rende il personaggio stesso riconoscibile qualecreazione tipica (Cass. 20 febbraio 1978, n. 810), il giudizio espressodalla Corte di appello, circa l’assenza di una riconoscibile connotazionecreativa nel personaggio, vale a dire di una precisa distinguibilità dellostesso dagli archetipi di genere, unito alla constatazione della precisacorrispondenza tra «L’uomo senza nome» e [OSCURATO:PERSONA], interpretecui il film «Rango» rimandava, doveva evidentemente condurre, comenaturale conseguenza logica, ad affermare che il personaggio non erascindibile dall’attore e finiva, quindi, per immedesimarsi con lui.L’identificazione di «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]» con Eastwood muove, inconclusione, dall’accertamento circa l’insufficiente caratterizzazione delpersonaggio rispetto a stereotipi tradizionali — accertamento che,investendo un profilo di fatto, sfugge, ovviamente, al sindacato dilegittimità —, nella univoca identificazione dell’uno nell’altro, oltre chenel richiamo del lungometraggio a connotazioni proprie di ClintEastwood.La pronuncia impugnata si sottrae, così, a censura. Infatti, se èSez. I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 8Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026vero che il personaggio cinematografico in quanto tale è tutelabilegiuridicamente, il suo plagio è da escludere allorquando ricorra unainsufficiente caratterizzazione di esso rispetto a modelli di genere e,risultando il personaggio medesimo rappresentato da un unico attore,si abbia ragione di credere, anche a causa dei rinvii della pellicola aelementi caratterizzanti la figura di quell’interprete — e non a quelladella creazione di fantasia — che il reale oggetto dell’attività disfruttamento denunciata concerna proprio l’artista.3. ― Il terzo mezzo oppone la violazione dell’art. 111 Cost. edell’art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, perplessa eincomprensibile nella parte in cui la Corte di appello ha escluso che «TheSpirit of the West» costituisse la riproduzione del personaggio «[OSCURATO:PERSONA]». Rileva la ricorrente che la Corte territoriale avevabasato la propria valutazione negativa sull’insussistenza del plagio delpersonaggio «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]» sulla comparazione delle tramedei lungometraggi «Rango» e «Per un pugno di dollari», mentre laproteggibilità del personaggio doveva considerarsi indipendente dallaprotezione accordata all’opera (quale quella letteraria, teatrale,cinematografica, televisiva) in cui il personaggio stesso si colloca.Il motivo appare inammissibile.Il passaggio della motivazione oggetto della censura è ilseguente: «[N]on può certamente pervenirsi in modo tranquillante alconvincimento che tra le storie rappresentate nella trilogia western enel film ‘Rango’ vi sia alcunché di coincidente. Si tratta di trame e dipersonaggi del tutto diversi che nulla hanno in comune se non lariproduzione per pochi attimi dell’attore [OSCURATO:PERSONA] nel film‘Rango’».La doglianza della parte ricorrente non coglie allora nel segno: eciò in quanto, come si è detto, la ratio decidendi della pronunciaimpugnata, con riguardo al tema della tutelabilità del personaggio «TheMan with [OSCURATO:PERSONA]», si esaurisce nella considerazione per cui inSez. I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 9Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026«Rango» non era stato riprodotto il detto personaggio, quanto,piuttosto, l’attore [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, è inammissibile il motivo diricorso che investe un punto della decisione impugnata privo delcarattere di decisività (Cass. Sez. U. 16 ottobre 1972, n. 3081): in temadi ricorso per cassazione, è difatti necessario che venga contestataspecificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronunciaimpugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).Si osserva, per completezza, che, come ricordato dalla partecontroricorrente, è possibile che un’opera riprenda un particolare nonsignificativo, secondario e minore di altra opera per trasformarlo edinserirlo in un contesto del tutto diverso senza che in tal caso possaritenersi sussistente alcuna contraffazione, proprio perché la diversitàcon cui l'idea viene espressa attribuisce la titolarità della creazione adun diverso soggetto (Cass. 28 novembre 2011, n. 25173, inmotivazione). Nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato, perla verità, una interferenza ancora più tenue: ha infatti rilevato la merapresenza, all’interno del film «Rango», di pochi fotogrammi in cui erarappresentato un personaggio che andava identificato nell’attore ClintEastwood.4. ― Col quarto motivo si denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’errataricognizione del contenuto oggettivo di un documento probatorio e iltravisamento della prova. La Corte territoriale non avrebbe tenuto contoche la ricorrente aveva dato piena dimostrazione di ciò: [OSCURATO:PERSONA], giàdurante la fase di lavorazione del proprio lungometraggio «Rango»,aveva preso contatti con [OSCURATO:PERSONA] proprio al fine di ottenere daquest’ultima la licenza per lo sfruttamento del personaggio «[OSCURATO:PERSONA]» e, nell’ambito della negoziazione così avviata, avevaespressamente riconosciuto, con una comunicazione via mail del 5novembre 2009, di voler utilizzare e far comparire nel proprio film nongià l’attore [OSCURATO:PERSONA], bensì proprio il richiamato personaggio,Sez. I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 10Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026fornendo altresì una descrizione accurata e dettagliata della scena chepoi sarebbe stata girata (e che fu davvero girata nel modo in cui erastato annunciato). Si deduce che la Corte territoriale sarebbe in talmodo incorsa in un «manifesto travisamento del contenuto di una provadecisiva oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio».Il quinto motivo censura la sentenza impugnata per la nullitàdeterminata dalla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2735c.c.. Il motivo è incentrato sul documento con cui [OSCURATO:PERSONA] avevaesplicitato ai rappresentanti di [OSCURATO:PERSONA] la «descrizione dell'uso propostodegli elementi del personaggio ‘L'uomo senza nome’ nel [proprio] film‘Rango’» in modo dettagliato ed assolutamente corrispondente allascena poi effettivamente realizzata. Secondo la società istante, taledichiarazione assumeva efficacia di confessione, essendo stata resa daParamount direttamente nei confronti dei rappresentanti di [OSCURATO:PERSONA],ossia di Ripley’s, che agiva in nome e per conto della stessa ricorrenteper la licenza dei diritti sul personaggio di cui qui si dibatte; inconseguenza, «i Giudici di merito non avrebbero potuto esimersidall’attribuire valore di prova legale alla suddetta confessionestragiudiziale, dovendo da ciò trarre, de minimis, la conseguenza che,per lo meno in una prospettiva squisitamente fattuale-empirica, ‘TheSpirit of [OSCURATO:PERSONA]’ ripropone[va] le caratteristiche salienti delpersonaggio di cui si discute, e non certo quelle dell’attore ClintEastwood».I due motivi, vertenti sul tema della supposta rappresentazione,da parte di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della sua volontà disfruttare il personaggio «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]», e non l’attore ClintEastwood, si prestano a una trattazione unitaria e si rivelanoinammissibili.Deve premettersi che la questione su cui sono incentrati i duemotivi di ricorso non risulta affrontata dalla Corte di appello. È dunquesicuramente non pertinente l’evocazione, col quarto motivo di ricorso,Sez. I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 11Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Infatti, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressao implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio);la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è poi ammissibile soloove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversaindicazione normativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento»,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore cheil legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come,ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. Sez.U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016; cfr.pure Cass. 14 aprile 2025, n. 9731). Poiché la sentenza impugnata nonha preso in esame l’elemento probatorio costituito dalla comunicazionedel 5 novembre 2009 (con la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostanzialmentericonosciuto che «Spirit of the West» nel film «Rango» era unarappresentazione di «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]»), non vi è modo diaffermare che la Corte di appello sia caduta in uno dei descritti errorivalutativi, in cui si concreta, secondo la giurisprudenza, la violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c..Quanto al travisamento della prova, la relativa censura non èanzitutto declinata nei termini in cui avrebbe dovuto. Infatti, iltravisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre incaso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verificalogica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fattoprobatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiestiSez. I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 12Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbiacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5,c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez.U. 5 marzo 2024, n. 5792): trattandosi di fatto sostanziale, la doglianzaavrebbe dovuto tradursi nella denuncia dell’omesso esame di un fattodecisivo: ciò però non è accaduto. Si rileva, inoltre, che, se iltravisamento della prova consiste in una svista concernente il fattoprobatorio in sé, esso esige che dal provvedimento impugnato emergaunivocamente la svista in cui è incorso il giudice: evenienza checertamente non ricorre ove la decisione non prenda specificamente inesame il fatto probatorio che si assume travisato, come accade nel casoche qui interessa.Passando al quinto motivo, con esso la ricorrente si duole — comesi è visto — del mancato riconoscimento del valore confessorio delladichiarazione del 5 novembre 2009. È il caso di premettere, in terminigenerali, che l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della partecostituisca o meno confessione, e, cioè, ammissione di fatti sfavorevolial dichiarante e favorevoli all'altra parte, si risolve in un apprezzamentodi fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su di unamotivazione immune da vizi logici (Cass. 14 febbraio 2020, n. 3698;Cass.4 aprile 2003, n. 5330). Sul punto appare tuttavia assorbente unaltro dato. La questione sul rilievo probatorio della richiamatadichiarazione è estranea alla decisione impugnata e la ricorrente nonchiarisce se e come la questione sul rilievo confessorio di essa sia statafatta valere nel giudizio di appello: va quindi richiamato il principio percui ove, con il ricorso per cassazione, siano prospettate questioni di cuinon vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena diinammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loroSez. I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 13Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principiodi autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedenteciò sia avvenuto (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; cfr. pure: Cass. 9agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18ottobre 2013, n. 23675).La ricorrente non solleva, del resto, la censura di cui all’art. 360,n. 5, c.p.c.: l’unica proponibile per lamentare che la Corte territorialeabbia mancato di prendere in esame il fatto probatorio di cui qui sidibatte. Mette conto di aggiungere che per censurare la sentenza anorma del cit. art. 360, n. 5, c.p.c. la ricorrente avrebbe dovutoadempiere ad oneri specifici: avrebbe dovuto dar conto di «come» e«quando» il fatto storico rappresentato dalla dichiarazione del 5novembre 2009 fosse stato oggetto di discussione processuale tra leparti (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014,n. 8054); stante l’esistenza di «doppia conforme», avrebbe dovutoinoltre indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando cheerano tra loro diverse (Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 28febbraio 2023 n. 5947).5. ― Col sesto motivo si prospetta la violazione di legge per erratainterpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt.156 e 70 l. aut. e 5 dir. 2001/29/CE che disciplinano il plagio e lerelative eccezioni esimenti. Dopo aver imputato alla Corte territoriale diaver impropriamente applicato alla fattispecie le regole ed i criteri diconfronto che possono guidare l’interprete per risolvere l’ipotesi diplagio tra opere narrative, e non invece quelle attinenti alla diversafattispecie di riproduzione abusiva di personaggi di fantasia, laricorrente lamenta che nella sentenza impugnata si sia valorizzata unanozione di «citazionismo» che non risponde ad alcuna delle eccezioni dilibera utilizzazione contemplate nel nostro ordinamento: il Giudicedistrettuale avrebbe basato la sua decisione su di un vero e proprioSez. I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 14Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/2026«orfano giuridico», un concetto privo di qualsiasi «gancio normativo»La censura è inammissibile.Essa investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoche lo sfruttamento del personaggio di cui qui si controverte integravauna forma di «citazionismo» e poteva trovare perciò fondamentogiustificativo nella previsione contenuta nell’art. 70 l. aut..Sul punto, la Corte di merito ha speso un argomento aggiuntivorispetto alla ratio decidendi basata sulla non proteggibilità delpersonaggio «[OSCURATO:PERSONA] with [OSCURATO:PERSONA]». È sufficiente richiamare il branodella motivazione ove la Corte di appello, per dar ragione del fatto chesi verteva, nella fattispecie, in ipotesi di utilizzazione libera contemplatadal cit. art. 70, ha osservato: «[F]erma [recte: fermo] restando chenon si ritiene oggetto di tutela il personaggio dell’‘Uomo senza nome’per tutte le ragioni sopra esposte, in ogni caso difetta nel caso in esamenon solo la finalità di sfruttamento economico in concorrenza con iltitolare del presunto diritto autoriale, ma soprattutto il richiamo è fattoin modo talmente lampante e semplicistico da non poter minimamentefar sorgere nello spettatore in alcun modo l’idea del plagio».Non di ratio decidendi in senso proprio si tratta, ma di un meroargomento. Ad ogni buon conto va fatta applicazione della regola percui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni,tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sulpiano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mossead una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenutodifetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamentefatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebberocomunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allacassazione della decisione stessa (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5102;Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).6. ― In conclusione, il ricorso va respinto.Sez. I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 15Numero registro generale 5235/2023Numero sezionale 957/2026Numero di raccolta generale 12257/2026Data pubblicazione 01/05/20267. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 febbraio 2026.Il PresidenteDott. Enrico ScodittiSez. I – RG 5235/2023camera di consiglio 26.2.2026 16
Sentenza Cassazione n. 12257/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris