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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12953/2026

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hito-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 606/2021 depositatail 18/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce pubblicata inNumero registro generale 20139/2021Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 12953/2026Data pubblicazione 06/05/2026data 18.5.2021 e notificata il 22.5.2021, con la quale, in parzialeaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], era statorisolto il contratto preliminare concluso tra le parti il 21.3.2006 e OlgaIndraccolo e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a restituire allacontroparte € 23.000,00, oltre accessori.

Il ricorso per cassazione è statoarticolato su tre motivi, contenenti doglianze inquadrabili nell’ambitodell’art.360 co 1, n.3 o n.4 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima del suo svolgimento [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoTenore hanno depositato nel PCT atto di rinuncia, accettato da SalvatoreSacrestano, che ha aderito anche alla richiesta di nulla disporre a caricodei ricorrenti rinuncianti in ordine alle spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA]’atto di rinuncia, sottoscritto dalle parti personalmente e dal difensorenel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto il19.1.2026, prima della data dell’adunanza fissata per la decisione delricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. epuò farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal suo procuratore munito deinecessari poteri, ha aderito alla rinuncia anche per quanto riguarda larichiesta dei ricorrenti di non essere condannati al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità.Nulla va disposto per le spese.Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato èprevisto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione,principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile,o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia dellastessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindiNumero registro generale 20139/2021Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 12953/2026Data pubblicazione 06/05/2026prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronuncedisciplinate.La Corte di Cassazione,dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.3.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hito-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 606/2021 depositatail 18/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce pubblicata inNumero registro generale 20139/2021Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 12953/2026Data pubblicazione 06/05/2026data 18.5.2021 e notificata il 22.5.2021, con la quale, in parzialeaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], era statorisolto il contratto preliminare concluso tra le parti il 21.3.2006 e OlgaIndraccolo e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a restituire allacontroparte € 23.000,00, oltre accessori. Il ricorso per cassazione è statoarticolato su tre motivi, contenenti doglianze inquadrabili nell’ambitodell’art.360 co 1, n.3 o n.4 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima del suo svolgimento [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoTenore hanno depositato nel PCT atto di rinuncia, accettato da SalvatoreSacrestano, che ha aderito anche alla richiesta di nulla disporre a caricodei ricorrenti rinuncianti in ordine alle spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA]’atto di rinuncia, sottoscritto dalle parti personalmente e dal difensorenel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto il19.1.2026, prima della data dell’adunanza fissata per la decisione delricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. epuò farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal suo procuratore munito deinecessari poteri, ha aderito alla rinuncia anche per quanto riguarda larichiesta dei ricorrenti di non essere condannati al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità.Nulla va disposto per le spese.Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato èprevisto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione,principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile,o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia dellastessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindiNumero registro generale 20139/2021Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 12953/2026Data pubblicazione 06/05/2026prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronuncedisciplinate.La Corte di Cassazione,dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.3.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso
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