CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 17268/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7460/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappre- sentante p.t. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, rappresentat o e difes o dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale p.t., rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , che hannoindicato i seguenti indirizz i di posta elettronica certificata : e ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Salerno n. 1164/23, depositata il 26 settembre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 luglio 2022, il Tribunale di Salerno accolsel'oppo- sizione proposta dall'Azienda sanitaria locale di Salerno avverso il decreto n. 1797/21, emesso il 28 luglio 2021, con cui era stato intimato all'opponente il pagamento della somma di Euro 55.841,00, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo delle prestazioni di assistenza riabilitativa rese dal Centro di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a persone affette da disturbo dello spettro autistico nell'anno 2020, e revocò il decreto ingiuntivo, rilevando che il credito origi- nario del CRT ammontava ad Euro 274.037,00, dando atto dell'avvenuto pa- gamento dell'importo complessivo di Euro 258.461,00, in parte prima della notifica del decreto ed in parte successivamente, dichiarando quindi parzial- mente cessata la materia del contendere, e condannando l'Asl al pagamento della somma residua di Euro 15.576,00, oltre interessi di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 7 ottobre 2002, n. 231. 2. L'impugnazione proposta dall'Asl è stataaccolta dalla Corte d'appello di Salerno, che con sentenza del 26 settembre 2023 ha rigettatola domanda proposta dal CRCcon il ricorso per decreto ingiuntivo. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo traeva origine dalla delibera n. 594 del 10 luglio 2019, con cui il Commissario straordinario dell'Asl, al fine di assicu- rare i livelli essenziali delle prestazioni definiti dall'art. 25 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dello art. 3, comma primo, della legge 18 agosto 2015, n. 134 e dalle Linee guida 21 dell'ISS, che consigliavano l'utilizzazione del metodo ABA, aveva disposto, per eliminare le liste d'attesa e sopperire alla carenza di personale specializ- zato, l'approvazione di un percorso terapeutico assistenziale sperimentale della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, nonché l'attivazione di due short list composte da professionisti esterni con competenze specifiche nel trattamento con il predetto metodo. Con delibera n. 29 del 9 settembre 2019, il Direttore generale aveva poi autorizzato la conclusione di un con- tratto volto a disciplinare la fase transitoria, fino alla completa operatività della precedente deliberazione, approvandone anche lo schema, il quale pre- vedeva per la fase di transizione l'applicazione di una tariffa temporanea di Euro 36,00. La fase transitoria, scadente al 31 dicembre 2019, fu in seguito prorogata al 29 febbraio 2020, e con delibera n. 273 del 9 marzo 2020 il percorso terapeutico fu rinnovato fino al 31 luglio 2021.La piena attuazione del percorso subì tuttavia un ritardo, a causa dell'emergenza Covid, durante la quale le prestazioni furono sospese, ed a seguito della riattivazione delle stesse fu stabilito che la tariffa temporanea sarebbe stata prorogata fino al 31 dicembre 2020. Tanto premesso, e ritenuto che l'obbligo di corrispondere il corrispettivo delle prestazioni potesse sorgere soltanto in favore dei centri accreditati in- seriti nelle short list che avessero sottoscritto l ' accordo integrativo previsto dalla delibera n. 29 del 2019, il quale costituiva il contratto scritto richiesto a pena di nullità dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e dallo art. 8-quinquiesdel d.lgs. n. 502 del 1992, la Corte ha rilevato che il CRT non aveva dimostrato di aver sottoscritto l'accordo, ed ha pertanto escluso la sus- sistenza dell'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio. 3. Avverso la predetta sentenza il CRC ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. L'Asl ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nello escludere la sussistenza dell'obbligazione, in virtù della mancata sottoscri- zione dell'accordo integrativo, la sentenza impugnata ha travisato l'oggetto della controversia, il quale non era costituito dal pagamento delle maggiori somme dovute in base alla tariffa prevista dalla delibera n. 29 del 2019, ma di quelle residue dovute in base alla tariffa prevista dalla delibera n. 594 del 2019. Premesso che con quest'ultima delibera l'Asl aveva fissato una tariffa oraria di Euro 28,00, mentre con la prima ne aveva stabilita una di Euro 36,00, sostiene che a seguito della trasmissione delle fatture l'Asl si era di- chiarata disponibile a pagare le prestazioni in base alla tariffa prevista dalla delibera n. 594, che non aveva alcun collegamento con l'accordo integrativo. 2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la nullità del procedimento per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che, nel trascurare la circostanza fatta valere con il primo motivo, specificamente dedotta in sede di gravame, la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine a un'eccezione ritualmente proposta da esso ricorrente. 3. Con il terzo motivo,il ricorrente insiste sul la violazione dell ' art. 112 cod. proc. civ., rilevando che, nel rigettare la domanda avanzata nel procedi- mento monitorio,la sentenza impugnata è incorsa in ultrapetizione, avendo omesso di chiarire che l'accoglimento dell'appello doveva ritenersi limitato all'importo della condanna pronunciata in primo grado, senza considerare che nelle proprie conclusioni l'Asl aveva chiesto, oltre alla revoca del decreto in- giuntivo, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. 4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, concernenti l'individuazione dell'og- getto della domanda proposta dal CRCnel procedimento monitorio, così come precisato nel giudizio di appello, sono infondati. Nel riportare le difese svolte dalle parti in sede di gravame, la sentenza impugnata ha dato puntualmente atto della precisazione compiuta dall'appel- lato, secondo cui la controversia non atteneva «alle maggiori somme dovute sulla base della tariffa oraria di Euro 36,00 (prevista con accordo integrativo di cui alla delibera n. 29/19), bensì al corrispettivo ancora dovuto secondo la tariffa base di Euro 28,00 di cui alla deliberazione n. 594/19, tra l'altro paci- ficamente riconosciuto dall'Asl»: peraltro, in quanto volta non già ad intro- durre nel giudizio fatti nuovio nuovi temi d'indagine, a sostegno della pretesa azionata nel procedimento monitorioo idonei a paralizzare le eccezioni solle- vate dall'opponente, ma a meglio individuare il contenuto del diritto fatto va- lere, tale precisazione non era qualificabile né come una domanda, né come un'eccezione, configurandosi piuttosto come una mera argomentazione difen- siva, svolta in replica ai motivi di gravame, il cui mancato o insufficiente esame non poteva comportare un'omissione di pronuncia. Per la configurabi- lità di tale vizio è infatti necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, e quindi che il giudice non abbia deciso su alcuni capi della domanda autonomamente ap- prezzabili o sulle eccezioni proposte, o abbia pronunciato soltanto nei con- fronti di alcune parti (cfr. Cass., Sez. VI, 3/03/2020, n. 5730; Cass., Sez. I, 18/08/2006, n. 108190; 18/02/2005, n. 3388), laddove la pretermissione di semplici questioni o argomentazioni può dar luogo al vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., qualora consistanell'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oppure a quello di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., qualora si traduca nella mancanza as- soluta della motivazione, in una motivazione meramente apparente, per- plessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconci- liabili (cfr. Cass., Sez. V, 23/10/2024, n. 27551; 5/03/2021, n. 6150). Alla predetta precisazione la Corte di merito ha fornito risposta nell'am- bito del ragionamento complessivamente svolto a giustificazione del rigetto dell'opposizione, in tal modo dimostrando di avere correttamente individuato l'oggetto della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo: pre- messo infatti che la questione devoluta in appello consisteva nello stabilire se, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo dell'Asl di remunerare le prestazioni rese dalla struttura privata fossero sufficienti le delibere indicate dalle parti, le relative proroghe e l'inclusione nella short list, oppure fosse necessaria anche la sottoscrizione dell'accordo integrativo, essa è pervenuta, attraverso un'ap- profondita disamina della vicenda amministrativa riferita dalle parti, alla con- clusione che «l'obbligo dell'Asl di remunerare le prestazioni di assistenza ria- bilitativa erogate nel 2020 alle persone affette da disturbo dello spettro auti- stico sorge solo in favore dei centri accreditati (inseritinelle due short list approvate e pubblicate con la delibera n. 273/2020 o, prima di questa, già accreditati) che avevano sottoscritto l'accordo integrativo allegato alla deli- bera n. 29/2019, prorogato fino al 31dicembre 2020», il quale «integra, per le prestazioni in oggetto, il contratto scritto ad substantiam». Tale conclusione, risolvendosi nella radicale negazione del diritto alla re- munerazione, implica logicamente l'affermazione dell'insussistenza di tale di- ritto, non limitata alla maggior misura introdotta dalla delibera n. 29 del 2019 per la fase transitoria del nuovo percorso terapeutico assistenziale, ma estesa a quella inferiore corrispondente alla tariffa base prevista dalla delibera n. 594 del 2019, che aveva delineato l'assetto organizzativodel predetto per- corso. Tale interpretazione della decisione trova conferma nel richiamo della sentenza impugnata all'orientamento consolidato della giurisprudenza di le- gittimità in tema di prestazioni sanitarie rese da strutture private in favore degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, secondo cuil'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall ' art. 6 de lla legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accredi- tamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni (e per esse delle Asl) alcun onere per l'erogazione di prestazioni sanitarie,in assenza di un provvedimento am- ministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto ac- creditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a rego- lare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi(cfr. Cass., Sez. III, 14/11/2024, n. 29742; 11/ 03/2020, n. 7019; Cass., Sez. VI, 3/06/2014, n. 12392). Può quindi escludersi la sussistenza sia del vizio di motivazione lamentato con riguardo all'interpretazione della domanda, il cui contenuto è stato logi- camente e coerentemente ricostruito in conformità della precisazione com- piuta dall'appellato, sia del vizio di omessa pronuncia, in riferimento alla me- desima domanda, non essendo tale omissione configurabile laddove, come nella specie, la decisione adottata comporti,pur in assenza di un 'espressa argomentazione al riguardo, una statuizione implicita di rigetto della do- manda o dell'eccezione, per essere quest'ultima incompatibile con l'imposta- zione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., Sez. II, 26/09/2024, n. 25710; 13/08/2018, n. 20718; Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24155). 5. E'altresì infondato il terzo motivo, avente ad oggetto la totale riforma della sentenza di primo grado, ivi compresa la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, limitatamente alla somma pagata dall'Asl nel corso del giudizio. Com'è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del de- creto opposto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente non già al momento della proposizione della domanda o dell'emissione del decreto, ma a quello della decisione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo par- zialmente e per fatti sopravvenuti, un'eccezione di pagamento formulata dallo opponente,deve comunque revocare in toto il decreto opposto e pronunciare la condanna dell'opponente al pagamento della somma effettivamente do- vuta, la quale si sostituisce all'ingiunzione revocata (cfr. Cass., Sez. I, 19/03/ 2007, n. 6514; Cass., III, 15/07/2005, n. 15026; Cass., Sez. II, 29/01/2004, n. 1657). La cessazione della materia del contendere presuppone invece che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della si- tuazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto sulle sole spese di lite, che il giudice è chiamato a risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale(cfr. Cass., Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. III, 8/07/2010, n. 16150; 8/06/2005, n. 11962). Talesituazione non si veri- fica evidentemente nel caso in cui all'avvenuto pagamento non corrisponda la totale soddisfazione del credito azionato, persistendo in tal caso un inte- resse alla decisione, derivante dal perdurante contrasto tra le parti in ordine alla sussistenza del residuo credito, il cui accertamento è destinato a tradursi in una pronuncia di condanna per il minore importo ancora dovuto, a meno che il creditore non vi rinunci o l'obbligato non rinunci all'accertamento dell'i- nesistenza del debito(cfr. Cass., Sez. III, 23/02/2021, n. 4855; 8/11/2002, n. 15705; Cass., Sez. II, 23/12/2010, n. 26005). Alla stregua di tali principi, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pronunciando sull'appello proposto dall'Asl nei confronti della sentenza di primo grado, la quale,dato atto dei pagamenti effettuati anteriormente e successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, aveva revocato il provvedimento e dichiarato cessata la materia del contendere, limitatamente agl'importi pagati, condannando l'opponente al pagamento del saldo, ha rilevato la persistenza del contrasto tra le parti in ordine all ' esi- stenza del credito azionato, ed ha quindi rigettato totalmente la domanda proposta dal CRC. 6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. P.Q.M rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2