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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09706/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di cui si compone il ricorso, con i quali si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per il concorso nel reato di rapina aggravata (il primo) e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (il secondo), non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché, prospettando mere doglianze in punto di fatto, riproducono profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano in particolare le pagg. 6-8 della impugnata sentenza), con congrui e logici argomenti giuridici, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base del decisum e dunque non specifici, ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che nel caso in esame i giudici di merito, con una motivazione adeguata ed esente dai vizi contestati, dando conto di come i plurimi elementi probatori a carico del ricorrente non siano stati scalfiti dagli assunti difensivi, e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno congruamente esplicato le ragioni di fatto e di diritto per cui deve ritenersi, da un lato, come il Manneh con il suo contegno abbia intenzionalmente fornito un contributo concorsuale tanto materiale quanto morale alla realizzazione del delitto di rapina (si vedano in particolare le pagg. 6 - 7 dell'impugnata sentenza), e dall'altro lato, che non sussistono i presupposti per cui possa ravvisarsi un ruolo meramente marginale dello stesso nella vicenda criminosa de qua (si vedano in particolare le pagg. 7 e 8 dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea come il ricorrente avesse prima agito da "palo" e poi successivamente cooperato con l'altro concorrente al fine di rendere più difficile il riconoscimento dell'aggressore); che, tra l'altro, con specifico riguardo alla deduzione difensiva secondo cui la condotta tenuta dal ricorrente nell'episodio criminoso qui in esame si sarebbe dovuta più correttamente sussumere nella fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. non essendoci prova di alcun preventivo accordo tra il Manneh e il correo affinché il primo prestasse aiuto al secondo nella commissione del reato, deve essere evidenziato che, come più volte ribadito da questa Corte: «Ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso kr, dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso» (Sez. 1 - , n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820 - 0; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di cui si compone il ricorso, con i quali si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per il concorso nel reato di rapina aggravata (il primo) e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (il secondo), non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché, prospettando mere doglianze in punto di fatto, riproducono profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano in particolare le pagg. 6-8 della impugnata sentenza), con congrui e logici argomenti giuridici, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base del decisum e dunque non specifici, ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che nel caso in esame i giudici di merito, con una motivazione adeguata ed esente dai vizi contestati, dando conto di come i plurimi elementi probatori a carico del ricorrente non siano stati scalfiti dagli assunti difensivi, e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno congruamente esplicato le ragioni di fatto e di diritto per cui deve ritenersi, da un lato, come il Manneh con il suo contegno abbia intenzionalmente fornito un contributo concorsuale tanto materiale quanto morale alla realizzazione del delitto di rapina (si vedano in particolare le pagg. 6 - 7 dell'impugnata sentenza), e dall'altro lato, che non sussistono i presupposti per cui possa ravvisarsi un ruolo meramente marginale dello stesso nella vicenda criminosa de qua (si vedano in particolare le pagg. 7 e 8 dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea come il ricorrente avesse prima agito da "palo" e poi successivamente cooperato con l'altro concorrente al fine di rendere più difficile il riconoscimento dell'aggressore); che, tra l'altro, con specifico riguardo alla deduzione difensiva secondo cui la condotta tenuta dal ricorrente nell'episodio criminoso qui in esame si sarebbe dovuta più correttamente sussumere nella fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. non essendoci prova di alcun preventivo accordo tra il Manneh e il correo affinché il primo prestasse aiuto al secondo nella commissione del reato, deve essere evidenziato che, come più volte ribadito da questa Corte: «Ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso kr, dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso» (Sez. 1 - , n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820 - 0; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 09706/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris